C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 13 del 26/07/2023 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ROBERTS DAMBERGS, CALCIATORE RICHIEDENTE IL TESSERAMENTO PER LA S.S.D. PRO ROMA CALCIO A R.L., ED IN OGNI CASO SOGGETTO CHE HA SVOLTO ATTIVITÀ ALL’INTERNO E NELL’INTERESSE DI TALE SOCIETÀ E COMUNQUE RILEVANTE PER L’ORDINAMENTO FEDERALE AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E 32, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 40, COMMA 6, DELLE N.O.I.F. E DELLA SOCIETÀ S.S.D. PRO ROMA CALCIO A R.L. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ROBERTS DAMBERGS, CALCIATORE RICHIEDENTE IL TESSERAMENTO PER LA S.S.D. PRO ROMA CALCIO A R.L., ED IN OGNI CASO SOGGETTO CHE HA SVOLTO ATTIVITÀ ALL’INTERNO E NELL’INTERESSE DI TALE SOCIETÀ E COMUNQUE RILEVANTE PER L’ORDINAMENTO FEDERALE AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E 32, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 40, COMMA 6, DELLE N.O.I.F. E DELLA SOCIETÀ S.S.D. PRO ROMA CALCIO A R.L. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.
Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 5 del 14/07/2023 Il presente procedimento trae origine da un’attività di indagine della Procura Federale Interregionale espletata nel procedimento disciplinare n. 636 pfi 22-23, avente ad oggetto: “Dichiarazione mendace rilasciata dal calciatore sig. Roberts Dambergs il quale, in occasione del tesseramento per la società SSD Pro Roma Calcio A R.L, dichiarava di non essere mai stato tesserato per alcuna società affiliata ad una Federazione estera, contrariamente a quanto poi comunicato dalla Federazione lettone”. Nel corso dell’attività istruttoria venivano acquisiti atti e documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa: dichiarazione del calciatore sig. Roberts Dambergs datata 11.1.2023, con la quale lo stesso attesta di non essere mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere, sottoscritta dal medesimo; modulo di richiesta di tesseramento del calciatore sig. Roberts Dambergs datato 11.1.2023 ed inviato dalla società S.S.D. Pro Roma Calcio a r.l.; approvazione del tesseramento del calciatore sig. Roberts Dambergs del 18.1.2023 da parte dell’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C; comunicazione inviata tramite e-mail dalla Federazione Lettone alla F.I.G.C. in data 18.1.2023, dalla quale emerge che il calciatore sig. Roberts Dambergs è stato tesserato per le società FS Metta e JDFS Alberts, alla medesima affiliate; revoca del tesseramento del calciatore sig. Roberts Dambergs da parte dell’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. datata 18.1.2023; foglio censimento per la stagione sportiva 2022 - 2023 della società S.S.D. Pro Roma Calcio a r.l. Dall’esame degli atti sopra indicati emergeva che, in occasione della richiesta di tesseramento per la società S.S.D. Pro Roma Calcio ARL dell’11.1.2023, il sig. Roberts Dambergs aveva sottoscritto apposita dichiarazione nella quale era riportato in maniera non veridica che lo stesso non era stato mai tesserato per società affiliate a Federazioni estere. La non veridicità di tale dichiarazione emergeva incontrovertibilmente dalla comunicazione inviata tramite e-mail dalla Federazione Lettone alla F.I.G.C. in data 18.1.2023, con la quale si attestava che il calciatore sig. Roberts Dembergs era stato tesserato per le società FS Metta e JDFS Alberts, alla medesima affiliate. Per tali motivi la Procura Federale deferiva davanti questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Roberts Dambergs, calciatore richiedente il tesseramento per la S.S.D. Pro Roma Calcio a r.l. ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all’interno e nell’interesse di tale società e comunque rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva e la società S.S.D. Pro Roma Calcio A R.L. per rispondere: -il sig. Roberts Dambergs, della violazione dell’art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 11.1.2023 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società S.S.D. Pro Roma Calcio a r.l., sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere; -la società S.S.D. Pro Roma Calcio A R.L. a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Roberts Dambergs, così come descritti nel precedente capo di incolpazione. Alla riunione indetta il giorno 13.07.2023, svoltasi con modalità a distanza, era presente la Procura Federale, in persona dell’Avv. Giovanni Greco, mentre nessuno compariva per i deferiti. La Procura Federale si riportava integralmente all’atto di deferimento, del quale chiedeva l’accoglimento, avanzando le seguenti proposte di sanzione: -Roberts Dambergs, n. 4 giornate di squalifica; -S.S.D. Pro Roma Calcio A R.L., euro 500,00 di ammenda. Questo Tribunale Federale Territoriale, all’esito della discussione, esaminati gli atti, valutata con attenzione le posizioni per cui è procedimento e le argomentazione prospettate, ritiene che le sanzioni proposte dalla Procura Federale possano essere accolte e, per l’effetto, questo Tribunale Federale Territoriale
DELIBERA
Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l’effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni: - Dambergs Roberts, n.4 gare di squalifica; - S.S.D. Pro Roma Calcio A R.L., euro 500,00 di ammenda. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione. Si trasmette agli interessati.
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