C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 30 del 25/08/2023 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. JOHN ANDREW LATCOVICH, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE RICHIEDENTE IL TESSERAMENTO PER LA A.S.D. SVS ROMA, ED IN OGNI CASO SOGGETTO CHE HA SVOLTO ATTIVITÀ ALL’INTERNO E NELL’INTERESSE DI TALE SOCIETÀ E COMUNQUE RILEVANTE PER L’ORDINAMENTO FEDERALE AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E 32, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 40, COMMA 6, DELLE N.O.I.F., ED A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. SVS ROMA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 12 del 26/07/2023

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. JOHN ANDREW LATCOVICH, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE RICHIEDENTE IL TESSERAMENTO PER LA A.S.D. SVS ROMA, ED IN OGNI CASO SOGGETTO CHE HA SVOLTO ATTIVITÀ ALL’INTERNO E NELL’INTERESSE DI TALE SOCIETÀ E COMUNQUE RILEVANTE PER L’ORDINAMENTO FEDERALE AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E 32, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 40, COMMA 6, DELLE N.O.I.F., ED A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. SVS ROMA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 12 del 26/07/2023

Il presente procedimento trae origine da un’attività di indagine della Procura Federale Interregionale espletata nel procedimento disciplinare n. 684 pfi 22-23, avente ad oggetto: “Condotta del calciatore minore sig. John Andrew Latcovich che, all’atto della richiesta di tesseramento per la A.S.D. Svs Roma, dichiarava di non essere mai stato tesserato per alcuna società affiliata ad una Federazione estera, contrariamente a quanto poi comunicato dalla Federazione U.S.A.”. Nel corso dell’attività istruttoria venivano acquisiti atti e documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa: - dichiarazione del calciatore sig. John Andrew Latcovich datata 18.1.2023, con la quale lo stesso attesta di non essere mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere, sottoscritta dal medesimo e dai genitori sigg.ri Simon Andrew Latcovich e Meghan Carroll Latcovich; - modulo di richiesta di tesseramento del calciatore sig. John Andrew Latcovich datato 18.1.2023 ed inviato dalla società A.S.D. SVS Roma all’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C; - approvazione del tesseramento del calciatore sig. John Andrew Latcovich del 7.2.2023 da parte di quest’ultimo Ufficio; - comunicazione inviata tramite e mail dalla U.S. Soccer Federation alla F.I.G.C. in data 8.2.2023, dalla quale emerge che il calciatore sig. John Andrew Latcovich è stato tesserato dall’1.8.2021 all’1.8.2022 per la società DC Soccer Club, alla medesima affiliata; - revoca del tesseramento del calciatore sig. John Andrew Latcovich da parte dell’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. datata 8.2.2023; - foglio censimento per la stagione sportiva 2022 - 2023 della società A.S.D. SVS Roma; - estratto storico di tesseramento del calciatore sig. John Andrew Latcovich. Dall’esame degli atti sopra indicati emergeva che, in occasione della richiesta di tesseramento per la società A.S.D. SVS Roma del 18.1.2023, il sig. John Andrew Latcovich aveva sottoscritto, unitamente ai propri genitori, apposita dichiarazione nella quale era riportato in maniera non veridica che lo stesso non era stato mai tesserato per società affiliate a Federazioni estere. A sostegno l’Organo Requirente deduceva che la non veridicità di tale dichiarazione emergeva incontrovertibilmente dalla comunicazione inviata tramite e mail dalla U.S. Soccer Federation alla F.I.G.C. in data 8.2.2023, con la quale si attestava che il calciatore sig. John Andrew Latcovich è stato tesserato dall’1.8.2021 all’1.8.2022 per la società DC Soccer Club, alla medesima affiliata. Per le ragioni dianzi illustrate la Procura Federale deferiva davanti questo Tribunale Federale Territoriale: 1. il sig. John Andrew Latcovich, all’epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la A.S.D. SVS Roma, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all’interno e nell’interesse di tale società e, comunque, rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva; 2. la società A.S.D. SVS Roma; per rispondere: - il sig. John Andrew Latcovich, all’epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la A.S.D. SVS Roma, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all’interno e nell’interesse di tale società e, comunque, rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva: della violazione dell’art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 18.1.2023 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società A.S.D. SVS Roma, sottoscritto unitamente ai propri genitori la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere; - la società A.S.D. SVS Roma a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. John Andrew Latcovich, così come descritti nel precedente capo di incolpazione. Alla riunione indetta il giorno 25.07.2023, svoltasi con modalità a distanza, era presente la Procura Federale, in persona dell’Avv. Luca Zennaro, mentre nessuno compariva per i deferiti. La Procura Federale si riportava integralmente all’atto di deferimento, del quale chiedeva l’accoglimento in quanto provato per tabulas, avanzando le seguenti proposte di sanzione: sig. John Andrew Latcovich, n. 4 giornate di squalifica; la società A.S.D. SVS Roma, euro 500,00 di ammenda. Questo Tribunale Federale Territoriale, all’esito della discussione, esaminati gli atti e le argomentazione prospettate, ritiene che le richieste formulate dalla Procura Federale non possano essere accolte. Si rileva, infatti, dagli atti dell’odierno procedimento, che il calciatore John Andrew Latcovich, all’epoca della richiesta di tesseramento per la società A.S.D. SVS Roma del 18.01.2023, era infradodicenne, essendo nato in data 11.07.2012. Pertanto, questo Tribunale, anche richiamandosi a proprie precedenti pronunce in tema, ritiene che la giovane età del giocatore deferito non lo rende imputabile e, quindi, non punibile. Ne consegue che nemmeno la società A.S.D. SVS Roma può essere ritenuta responsabile dei fatti addebitati. Entrambi i deferiti andranno, quindi, prosciolti da ogni incolpazione. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di prosciogliere i deferiti dalle violazioni loro ascritte. Si trasmette agli interessati.

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