C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 58 del 15/09/2023 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. FRANCO NICOLANTI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIVACE GROTTAFERRATA 1922, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 23, COMMA 1, DELLE N.O.I.F, NONCHÉ DALL’ART. 39, COMMA 1 LETT. GA), GC) E GG), DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, E DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIVACE GROTTAFERRATA 1922 A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 18 del 04/08/2023
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. FRANCO NICOLANTI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIVACE GROTTAFERRATA 1922, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 23, COMMA 1, DELLE N.O.I.F, NONCHÉ DALL’ART. 39, COMMA 1 LETT. GA), GC) E GG), DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, E DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIVACE GROTTAFERRATA 1922 A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 18 del 04/08/2023
A seguito della segnalazione della madre di un calciatore, svolte le indagini, la Procura Federale riteneva che il sig. Massimiliano Bargelli, nel corso della stagione sportiva 2022 - 2023, a decorrere dal mese di novembre 2022 quantomeno fino al mese di maggio 2023, avesse svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Vivace Grottaferrata 1922 militante nella categoria “Pulcini” pur essendo sprovvisto della necessaria qualifica di Allenatore iscritto nell’albo del Settore Tecnico FIGC. Nella prospettazione della Procura Federale, la responsabilità di tali fatti andava ascritta, oltre che al sig. Massimiliano Bargelli – che definiva la propria posizione ai sensi dell’art. 126 C.G.S. – anche in capo al sig. Franco Nicolanti, all’epoca dei fatti presidente della società A.S.D. Vivace Grottaferrata 1922, che in tale periodo non avrebbe affidato le squadre ed i tesserati del Settore Giovanile e Scolastico ad un Responsabile Tecnico dell’Attività di Base. Per tali motivi la Procura Federale deferiva davanti questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Franco Nicolanti, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Vivace Grottaferrata 1922 per violazione dell’art. 4, comma 1, C.G.S., sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F, nonché dall’art. 39, comma 1 lett. Ga), Gc) e Gg), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché la società A.S.D. Vivace Grottaferrata 1922 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 1 e 2 C.G.S.. All’udienza del 3 agosto 2023 tenutasi in modalità a distanza era presente la Procura Federale, in persona dell’avv. Debora Bandoni, mentre nessuno compariva per i deferiti. Il Tribunale Federale, attesa la regolarità delle convocazioni, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale si riportava al proprio atto di deferimento e concludeva richiedendo che fosse affermata le responsabilità dei deferiti e che, per l’effetto Franco Nicolanti fosse sanzionato con sei mesi di inibizione e la società A.S.D. Vivace Grottaferrata 1922 con euro 600,00 di ammenda. Questo Tribunale Federale rileva che i fatti oggetto di incolpazione nella prospettazione accusatoria risultano inequivocabilmente provati dall’istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale e in particolare dalle dichiarazioni ammissive dei tesserati della A.S.D. Vivace Grottaferrata 1922 e dalla definizione mediante patteggiamento del sig. Massimiliano Bargelli. I deferiti, pertanto, meritano di essere sanzionati nella misura richiesta della Procura Federale, ritenuta congrua in relazione sia al materiale svolgersi degli eventi sia al disvalore delle condotte tenute. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale
DELIBERA
Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l’effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni: - Nicolanti Franco, mesi 6 di inibizione; - A.S.D. Vivace Grottaferrata 1922, euro 600,00 di ammenda. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione. Si trasmette agli interessati.
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