C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 75 del 29/09/2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ SAN GIOVANNI INCARICO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PICCIONE DAVIDE FINO AL 13/10/2023, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.38 LND DEL 04/09/2023 (Gara: MANZI GIOVANNI ITRI F.C. – SAN GIOVANNI INCARICO del 03/09/2023 – Preliminari Coppa Italia Promozione)
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ SAN GIOVANNI INCARICO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PICCIONE DAVIDE FINO AL 13/10/2023, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.38 LND DEL 04/09/2023 (Gara: MANZI GIOVANNI ITRI F.C. – SAN GIOVANNI INCARICO del 03/09/2023 – Preliminari Coppa Italia Promozione)
Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 42 del 07/09/2023 Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società San Giovanni Incarico ha impugnato la delibera del competente Giudice Sportivo che aveva comminato al calciatore Piccione la squalifica sino al 13-10-2023 a seguito dell’espulsione comminata allo stesso dal direttore di gara nella gara in epigrafe. Si duole la reclamante dell’eccessività della sanzione in quanto non conforme, a suo dire, al dettato regolamentare che commina al calciatore che si renda protagonista di condotta gravemente ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro la squalifica minima di otto giornate di gara od a tempo determinato solo nel caso che vi sia contatto fisico. Il reclamo è infondato l’articolo 36 numero 1 lettera a) del CGS, nella nuova formulazione adottata dal Consiglio Federale e pubblicata nel comunicato ufficiale 165/a della F.I.G.C., ha aumentato da due a quattro giornate la sanzione edittale minima per il calciatore che si renda protagonista di ingiurie al direttore di gara, lasciando salva la facoltà al Giudice Sportivo di adottare sanzioni più gravi in esito all’entità della violazione e di comminare, altresì, la squalifica a tempo determinato in luogo di quella a giornate. Nel caso di specie il calciatore Piccione era stato espulso per doppia ammonizione ed ha reagito in modo reiteratamente offensivo ed ingiurioso all’espulsione e quindi alla sanzione minima andava aggiunta quella derivante dall’automatismo; inoltre le ingiurie sono state gravi, reiterate e perpetuate nell’uscita dal campo e quindi il Giudice, anche in considerazione della competizione a cui apparteneva la gara in questione e del principio di effettiva afflittività, ha ritenuto di applicare la corrispondente sanzione a tempo determinato. Decisione giusta e che non merita alcuna revisione in questa sede. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale
DELIBERA
Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.
Share the post "C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 75 del 29/09/2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ SAN GIOVANNI INCARICO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PICCIONE DAVIDE FINO AL 13/10/2023, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.38 LND DEL 04/09/2023 (Gara: MANZI GIOVANNI ITRI F.C. – SAN GIOVANNI INCARICO del 03/09/2023 – Preliminari Coppa Italia Promozione)"
