C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 77 del 29/09/2023 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. PAOLO ALLOUCHE, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. NUOVO LATINA ISONZO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 38 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, DEL SIG. ALBERTO BANANO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. OLIMPIC MARINA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 38 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER RISPONDERE DELLA SOCIETÀ A.S.D. NUOVO LATINA ISONZO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER GLI ATTI ED I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAL SIG. PAOLO ALLOUCHE, E DELLA SOCIETÀ A.S.D. OLIMPIC MARINA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER GLI ATTI ED I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAL TESSERATO SIG. ALBERTO BANANO. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 31 del 29/09/2023
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. PAOLO ALLOUCHE, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. NUOVO LATINA ISONZO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 38 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, DEL SIG. ALBERTO BANANO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. OLIMPIC MARINA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 38 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER RISPONDERE DELLA SOCIETÀ A.S.D. NUOVO LATINA ISONZO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER GLI ATTI ED I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAL SIG. PAOLO ALLOUCHE, E DELLA SOCIETÀ A.S.D. OLIMPIC MARINA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER GLI ATTI ED I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAL TESSERATO SIG. ALBERTO BANANO. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 31 del 29/09/2023
Con atto di deferimento ritualmente trasmesso la Procura Federale della F.I.G.C. ha disposto il deferimento innanzi al Tribunale Federale Territoriale delle società e tesserati di seguito elencati: - sig. Paolo Allouche, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Nuovo Latina Isonzo: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara del 5.3.2023 tra la A.S.D. Nuovo Latina Isonzo e la A.S.D. Olimpic Marina disputata presso il campo comunale “L. Verga” di Latina, valevole per il girone A del Campionato Allievi Under 17 Provinciali, nell’area degli spogliatoi preso parte attivamente ad una rissa, anche con proferimento di insulti e minacce, che vedeva coinvolti calciatori e sostenitori appartenenti ad entrambe le società appena indicate; - sig. Alberto Banano, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Olimpic Marina, per rispondere delle violazione degli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara del 5.3.2023 tra la A.S.D. Nuovo Latina Isonzo e la A.S.D. Olimpic Marina disputata presso il campo comunale “L. Verga” a Latina, valevole per il girone A del Campionato Allievi Under 17 Provinciali, nell’area degli spogliatoi preso parte attivamente ad una rissa, anche con proferimento di insulti e minacce, che vedeva coinvolti calciatori e sostenitori appartenenti ad entrambe le predette società; -la società A.S.D. Nuovo Latina Isonzo a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Paolo Allouche, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione; - la società A.S.D. Olimpic Marina a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal tesserato sig. Alberto Banano, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione; Nell’atto di deferimento sono puntualmente dedotti i fatti ascritti ai deferiti e sopra sintetizzati, nonché le prove assunte, consistite prioritariamente in un riconoscimento operato, tramite visione fotografica delle effige dei calciatori coinvolti, dall’Arbitro che, nel referto iniziale, non era stato in grado di indicare alcuno dei partecipanti alla rissa generalizzata che si era accesa al termine della gara. Costituito regolarmente il contraddittorio nella riunione di discussione del deferimento, rilevata l’assenza della società deferita Olimpic Marina, benché ritualmente avvisata, preliminarmente il deferito Banano, tramite il suo legale, e la Procura Federale avanzano istanza di definizione del procedimento con l’applicazione di sanzione concordata con l’applicazione della sanzione finale di tre gare di squalifica (sanzione base quattro gare di squalifica). Il Tribunale, non ritenendo che dagli atti emergesse la prova dell’estraneità del deferito ai fatti ascritti, e considerando la sanzione applicata congrua rispetto agli addebiti, accoglieva l’istanza e disponeva procedersi all’esame delle posizioni degli altri deferiti. La Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità dei deferiti e richiedeva a carico del calciatore Allouche la sanzione della squalifica per quattro gare e per le due società l’ammenda di euro trecento. La difesa del deferito Allouche e della società Nuova Latina Isonzo richiedeva invece il proscioglimento basandosi sulle ampie motivazioni offerte nella memoria difensiva depositata e nei documenti ad essa allegati, con particolare riferimento alle testimonianze assunte da dirigenti tesserati che avevano assistito ai fatti. In sostanza la difesa evidenziava come il calciatore Allouche non avesse partecipato alla rissa accesasi al termine della gara nel recinto degli spogliatoi in quanto aveva già fatto rientro in quello dedicato alla sua squadra ed era stato trattenuto all’interno dello stesso da un dirigente della sua società che aveva poi reso dichiarazione al difensore, raccolta formalmente con le modalità delle indagini difensive. Sottolineava altresì come il riconoscimento tardivo e dietro sollecitazione della Procura da parte del direttore di gara, non avesse alcuna attendibilità in quanto operato a distanza di molto tempo dai fatti ed in contraddizione con le risultanze ufficiali. Il Tribunale ritiene che le prospettazioni difensive dei deferiti Allouche e società Nuova Latina Isonzo siano fondate. In effetti agli atti, a sostegno del coinvolgimento del calciatore nella rissa, vi è solo la dichiarazione del direttore di gara, in sede di audizione da parte della Procura Federale, che, smentendo il rapporto di gara in cui aveva dichiarato di non essere in grado di riconoscere, vista la confusione, i partecipanti alla rissa, ha riconosciuto l’Allouche come uno dei protagonisti dei fatti, tra i più alterati. Ebbene dal verbale dell’audizione non è possibile ricavare le modalità con cui è stato operato tale riconoscimento, quante e quali fotografie di calciatori della Società Nuova Latina Isonzo, siano state mostrate all’Arbitro e perché sia stato inserito proprio l’Allouche tra questi. Peraltro il ragazzo, presentatosi in udienza ha tratti somatici inconfondibili che certo non potevano sfuggire all’Arbitro sin dal primo momento e che, quindi, avrebbero portato al suo inserimento nel primo rapporto di gara che, è sempre utile ripetere, fa fede sino a querela di falso. La visione postuma di fotografie, a distanza di tempo, senza nemmeno sapere se la foto del calciatore indagato sia stata mischiata ad altre di soggetti somiglianti, come avviene nei riconoscimento rituali, o sia sta semplicemente estrapolata da quelle dei calciatori partecipanti alla gara ricavabili dai tesserini federali, ovvero sia stata acquisita in altro modo, è insufficiente per costituire, da sola, prova piena, peraltro in presenza di testimonianze contrarie, seppur provenienti da soggetti non estranei alle parti. Non appare quindi raggiunta la prova certa della partecipazione del calciatore alla rissa e quindi, in forza dei principi generali del diritto, il presunto responsabile va prosciolto e con esso la società di appartenenza, deferita per l’ipotesi di responsabilità oggettiva. Va, per contro, applicata la sanzione richiesta alla società Olimpic Marina responsabile oggettivamente del comportamento del calciatore Banano che, oltre ad avere patteggiato la sanzione, aveva reso ampia dichiarazione confessoria nel corso delle indagini. Tutto ciò premesso il Tribunale Federale Territoriale
DELIBERA
Ritenuta preliminarmente corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione, dichiara l’efficacia dell’accordo ai sensi dell’art.127 del C.G.S. e, per gli effetti, commina la seguente sanzione: - Banano Alberto, n.3 gare di squalifica. Di ritenere altresì la società Olimpic Marina responsabile delle violazioni ascritte, e di comminare alla stessa la sanzione di euro 300,00 di ammenda. Di prosciogliere il calciatore Allouche Paolo e la società Nuovo Latina Isonzo dagli addebiti rispettivamente ascritti. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione. Si trasmette agli interessati.
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