C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 88 del 06/10/2023 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. IL SIG. MAURO DE ANGELIS, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. URBETEVERE, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ART. 4, COMMA 1, E 39, COMMA 3, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, E DELLA SOCIETÀ A.S.D. URBETEVERE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 76 del 29/09/2023
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. IL SIG. MAURO DE ANGELIS, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. URBETEVERE, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ART. 4, COMMA 1, E 39, COMMA 3, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, E DELLA SOCIETÀ A.S.D. URBETEVERE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 76 del 29/09/2023
Il presente procedimento trae origine da un’attività di indagine della Procura Federale Interregionale nell’ambito del procedimento disciplinare n. 995 pfi 22-23, avente ad oggetto: “Presunta condotta violenta ed intimidatoria di un tecnico allo stato degli atti non identificato in danno del calciatore minorenne sig. Jacopo Carli, tesserato per la società SSDARL Il Gabbiano Gym”. Esaminati i documenti acquisiti e gli atti formati nel corso dell’attività inquirente svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento; Vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini ritualmente notificata; Rilevato che la società A.S.D. Urbetevere ha chiesto alla Procura Federale di definire la propria posizione ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva; Letta la memoria difensiva prodotta dal sig. Mauro De Angelis all’esito della notifica della Comunicazione di Conclusione delle Indagini; Rilevato che nel corso dell’attività inquirente svolta sono stati posti in essere atti di indagine ed acquisiti documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa: 1. segnalazione di condotta violenta del 13 aprile 2023 da parte dei genitori del calciatore minore sig. Jacopo Carli; 2. foglio censimento della società A.S.D. Urbetevere per la stagione sportiva 2022 - 2023; 3. foglio censimento della società S.S.D. a r.l. Il Gabbiano Gym per la stagione sportiva 2022 - 2023; 4. verbale di audizione dell’1 giugno 2023 della sig.ra Francesca Scatolini, madre del calciatore minore sig. Jacopo Carli; 5. verbale di audizione dell’1 giugno 2023 del sig. Giordano Carli, padre del calciatore minore sig. Jacopo Carli; 6. verbale di audizione dell’1 giugno 2023 del sig. Alberto Consalvi, dirigente tesserato per la società Il Gabbiamo Gym; 7. verbale di audizione dell’1 giugno 2023 del sig. Mauro Brancaleoni, dirigente tesserato per la società Il Gabbiamo Gym; 8. verbale di audizione del 14 giugno 2023 del sig. Valerio Cicchetti, presidente della società A.S.D. Urbetevere; 9. verbale di audizione del 14 giugno 2023 della sig.ra Camilla Cicchetti, vice presidente della società A.S.D. Urbetevere; 10. verbale di audizione del 14 giugno 2023 del sig. Paolo Rossetti, segretario tesserato per la società A.S.D. Urbetevere;
11. verbale di audizione del 23 giugno 2023 del sig. Mauro De Angelis, dirigente tesserato per la società A.S.D. Urbetevere; 12. posizione di tesseramento del sig. Mauro De Angelis. Ritenuto che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso che con nota del 13 aprile 2023 i genitori del calciatore minore sig. Jacopo Carli hanno segnalato che al termine della gara Gabbiano Gym - ASD Urbetevere Calcio del 25 marzo 2023, valevole per il campionato Esordienti, il proprio figlio, calciatore tesserato per la società Gabbino Gym, dopo un alterco con altro calciatore di pari età è stato raggiunto all’interno del terreno di gioco dal sig. Mauro De Angelis, dirigente tesserato per la ASD Urbetevere, il quale lo avrebbe preso per il bavero della maglietta sollevandolo da terra con due mani, intimandogli con tono aggressivo di lasciar perdere i “propri” calciatori. Dalle dichiarazioni rese dai tesserati ascoltati dalla Procura Federale nel corso dell’attività inquirente svolta, il fatto oggetto della segnalazione che ha dato avvio al presente procedimento risulta essere realmente accaduto. Per tali motivi la Procura Federale deferiva davanti questo Tribunale Federale Territoriale - la società A.S.D. Urbetevere, per rispondere: a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Mauro De Angelis, così come riportati nel seguente capo di incolpazione contenuto nell’atto di deferimento del 5.9.2023 già notificato: “sig. Mauro De Angelis, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Urbetevere: violazione degli art. 4, comma 1, e 39, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 25 marzo 2023, al termine della gara A.S.D. Urbetevere – il Gabbiano Gym valevole per il campionato Esordienti, dopo essere entrato nel terreno di gioco al fine di interrompere un alterco tra il calciatore sig. Jacopo Carli tesserato per la società Il Gabbiano Gym ed un altro calciatore tesserato per la A.S.D. Urbetevere, preso per il bavero della maglietta il primo dei due di anni dodici, sollevandolo da terra con due mani ed intimandogli con tono aggressivo di lasciar perdere i propri calciatori”. - il sig. Mauro De Angelis, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Urbetevere: per rispondere: della violazione degli art. 4, comma 1, e 39, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 25 marzo 2023, al termine della gara A.S.D. Urbetevere – il Gabbiano Gym valevole per il campionato Esordienti, dopo essere entrato nel terreno di gioco al fine di interrompere un alterco tra il calciatore sig. Jacopo Carli tesserato per la società Il Gabbiano Gym ed un altro calciatore tesserato per la A.S.D. Urbetevere, preso per il bavero della maglietta il primo dei due di anni dodici, sollevandolo da terra con due mani ed intimandogli con tono aggressivo di lasciar perdere i propri calciatori. Alla riunione indetta il giorno 29.09.2023, svoltasi con modalità a distanza, era presente la Procura Federale, in persona dell’Avv. Alessandro D’Oria; per la società deferita compariva l’Avv. Tosti Croce, mentre era presente il dirigente Mauro De Angelis, assistito dall’Avv. Pierpaolo Mari. Preliminarmente la Procura Federale comunicava di aver raggiunto accordo di patteggiamento con la società Urbetevere Calcio, ai sensi dell’art. 127 del Codice di Giustizia Sportiva, nei termini che seguono: pena base, euro 600,00 di ammenda, ridotta di 1/3 (euro 200,00), per una sanzione finale di euro 400,00. Nel corso dell’audizione l’Avv. Mari dichiarava che non vi era alcuna prova della supposta violenza e delle dichiarazioni che il De Angelis avrebbe rivolto ai calciatori. D’altra parte, lo stesso dirigente precisava, tra l’altro, di non aver messo in atto alcun gesto violento ed intimidatorio, ma di essere intervenuto in modo rapido, deciso e veloce per mettere fine ad una diatriba tra i ragazzi, che sarebbe potuta degenerare. Per quanto concerne la posizione del dirigente, la Procura Federale, evidenziando l’inattendibilità, nonché l’irrilevanza delle dichiarazioni testimoniali allegate alla memoria trasmessa dal Sig. De Angelis, si riportava integralmente all’atto di deferimento, del quale chiedeva l’accoglimento, avanzando la seguente proposta di sanzione: - Mauro De Angelis, 3 mesi di inibizione. Questo Tribunale Federale Territoriale, all’esito della discussione, esaminati gli atti, valutata con attenzione le rispettive posizioni per cui è procedimento e le argomentazione ivi prospettate,
DELIBERA
Preliminarmente, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione, dichiara l’efficacia dell’accordo ai sensi dell’art.127 del C.G.S. e, per l’effetto, commina alla società ASD Urbetevere Calcio l’ammenda di euro 400,00. Di ritenere, altresì, il sig. De Angelis Mauro responsabile delle violazioni lui ascritte e, per l’effetto, di comminare allo stesso l’inibizione per n.1 mese. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione. Si trasmette agli interessati.
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