C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 107 del 20/10/2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DAL CALCIATORE ODERO CESARE (CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA), AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO FINO AL 22/10/2023, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.65 LND DEL 22/09/2023 (Gara: NETTUNO – CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA del 20/09/2023 – Coppa Italia Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 87 del 6/10/2023
RECLAMO PROPOSTO DAL CALCIATORE ODERO CESARE (CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA), AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO FINO AL 22/10/2023, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.65 LND DEL 22/09/2023 (Gara: NETTUNO – CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA del 20/09/2023 – Coppa Italia Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 87 del 6/10/2023
Con rituale reclamo, il calciatore Cesare Odero ha impugnato la squalifica al 22.10.2023, sostenendo che di non aver mai pronunciato frasi irriguardose o blasfeme nei confronti del direttore di gara e che l’assistente che ha segnalato il fatto non avrebbe potuto sentirle. Chiedeva quindi l’annullamento o una riduzione della sanzione. Preliminarmente occorre rilevare che l’art. 61 C.G.S. prescrive che “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e che nel referto arbitrale redatto dall’assistente dell’arbitro n. 2 risulta accuratamente descritta la condotta ingiuriosa e blasfema del calciatore della reclamante, da egli direttamente percepita. Il reclamante, quindi, merita di essere sanzionato seppur in maniera minore rispetto a quanto stabilito in prime cure, tenuto conto del materiale svolgersi dei fatti e della loro offensività. La squalifica va quindi ricondotta nei parametri usualmente applicati da questo Giudice d’appello. Tutto ciò premesso,
DELIBERA
Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Odero Cesare al 10/10/2023. Il contributo va restituito.
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