C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 109 del 20/10/2023 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. DIEGO CAPITANIO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL CASSINO COLOSSEO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DAGLI ARTT. 29 E 39, LETT. G), DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, DEL SIG. ROBERTO MONACO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. REAL CASSINO COLOSSEO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DAGLI ARTT. 29 E 39, LETT. G), DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, E DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL CASSINO COLOSSEO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 63 del 20/09/2023

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. DIEGO CAPITANIO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL CASSINO COLOSSEO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DAGLI ARTT. 29 E 39, LETT. G), DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, DEL SIG. ROBERTO MONACO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. REAL CASSINO COLOSSEO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DAGLI ARTT. 29 E 39, LETT. G), DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, E DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL CASSINO COLOSSEO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 63 del 20/09/2023

La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio: il sig. Diego Capitanio, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real Cassino Colosseo; il sig. Roberto Monaco, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Real Cassino Colosseo; la società A.S.D. Real Cassino Colosseo; per rispondere: il sig. Diego Capitanio, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real Cassino Colosseo: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 29 e 39, lett. G), del regolamento del Settore Tecnico per avere consentito, e comunque non impedito, che il sig. Roberto Monaco svolgesse nella stagione sportiva 2022 – 2023 il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nella categoria “Primi Calci anno 2014”, nonostante lo stesso fosse privo sia della qualifica di Allenatore che di quella di Preparatore Atletico; il sig. Roberto Monaco, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Real Cassino Colosseo: violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 29 e 39, lett. G), del Regolamento del Settore Tecnico per avere svolto nel corso della stagione sportiva 2022 – 2023 il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Real Cassino Colosseo militante nella categoria “Primi Calci anno 2014”, pur essendo sprovvisto sia della qualifica di Allenatore che di quella di Preparatore Atletico; A sostegno dell’atto di deferimento l’Organo requirente ha testualmente dedotto: Dalle dichiarazioni rese dai soggetti tesserati nel corso dell’attività inquirente svolta, ed in particolare da quelle del sig. Carlo Di Rollo, allenatore UEFA B tesserato per la ASD Cassino Calcio 1924, e del sig. Alberto D’Aviero, calciatore tesserato per la ASD Real Cassino Colosseo, emerge pacificamente che il sig. Roberto Monaco, tesserato quale dirigente per la società A.S.D. Real Cassino Colosseo, ha in realtà svolto nel corso della stagione sportiva 2022 – 2023 il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Real Cassino Colosseo militante nella categoria “Primi Calci anno 2014”. La circostanza, poi, è stata ammessa con pieno valore confessorio dal sig. Roberto Monaco il quale, in sede di propria audizione da parte della Procura Federale, ha riferito di svolgere il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra militante nella categoria “Primi Calci” della A.S.D. Real Cassino Colosseo pur essendo privo della necessaria abilitazione del Settore Tecnico e/o di titolo equipollente. A tanto, poi, deve aggiungersi che in sede di propria audizione da parte della Procura Federale il presidente della A.S.D. Real Cassino Colosseo, sig. Diego Capitanio, ha ammesso con pieno valore confessorio di essere a conoscenza che il sig. Roberto Monaco non possedeva i titoli necessari allo svolgimento dei ruoli e dei compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nella categoria “primi calci”; I soggetti deferiti non hanno svolto alcuna attività difensiva e, seppur ritualmente avvisati, non hanno partecipato alla riunione fissata per la discussione del deferimento, restando quindi totalmente inerti. Il rappresentante della Procura Federale, all’esito della discussione ha concluso per l’affermazione di responsabilità di tutti I deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: Capitanio Diego, mesi 6 di inibizione; Monaco Roberto, mesi 6 di inibizione; ASD Real Cassino, euro 600,00 di ammenda. Il Tribunale ritiene preliminarmente che le incolpazioni ascritte a tutti i deferiti siano ampiamente provate e correttamente elevate. Infatti dagli atti di indagine trasmessi si ricava in modo incontrovertibile che il dirigente Monaco abbia svolto le funzioni di allenatore nel settore primi calci della società pur essendo sprovvisto della necessaria abilitazione. Ciò posto, dalla riscontrata violazione discende la responsabilità del Presidente pro tempore della società, preposto al controllo di conformità alle norme regolamentari dell’attività dei propri tesserati, e della stessa società per il comportamento dei propri tesserati. Accertata la responsabilità vi è da dire che “quoad poenam” il Tribunale in casi analoghi ha ritenuto di applicare sanzioni meno afflittive nei confronti dei tesserati coinvolti. Nei casi di specie, quando si controverte di attività non agonistica del settore giovanile, va contemperata l’esigenza di fornire ai giovanissimi atleti una conduzione tecnicamente qualificata, con quella di non penalizzare oltre misura le società minori che con grandi sforzi economici ed organizzativi si dedicano al proselitismo nell’attività di base che non comporta, per sua natura, altri introiti che quelli assicurati dalla società stessa e dalle famiglie degli iscritti. In queste occasioni appare quindi congruo al Tribunale fissare le sanzioni come da dispositivo, in ossequio ad una prassi dalla quale non vi è ragione da discostarsi in questa occasione. Tutto ciò premesso il Tribunale Federale

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l’effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni: - Capitanio Diego, mesi 3 di inibizione; - Monaco Roberto, mesi 3 di inibizione; - ASD Real Cassino, euro 300,00 di ammenda. Si trasmette agli interessati.

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