C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 109 del 20/10/2023 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ANTONIO PAOLO CECECOTTO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ POL. D. CITTÀ DI CIAMPINO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL C.G.S., SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 23 DELLE N.O.I.F., ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 39, LETT. FD), DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, NONCHÉ DALL’ART. 2 DEL C.U. DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO N. 1 DELLA STAGIONE SPORTIVA 2022-2023, DEL SIG. SALZANO ANDREA, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ POL. D. CITTÀ DI CIAMPINO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL C.G.S., SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 23 DELLE N.O.I.F., ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 39, LETT. FD), DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, NONCHÉ DALL’ART. 2 DEL C.U. DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO N. 1 DELLA STAGIONE SPORTIVA 2022 – 2023, E DELLA SOCIETÀ POL. D. CITTÀ DI CIAMPINO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 1 E 2, DEL C.G.S.. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 76 del 29/09/2023
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ANTONIO PAOLO CECECOTTO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ POL. D. CITTÀ DI CIAMPINO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL C.G.S., SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 23 DELLE N.O.I.F., ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 39, LETT. FD), DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, NONCHÉ DALL'ART. 2 DEL C.U. DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO N. 1 DELLA STAGIONE SPORTIVA 2022-2023, DEL SIG. SALZANO ANDREA, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ POL. D. CITTÀ DI CIAMPINO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL C.G.S., SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 23 DELLE N.O.I.F., ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 39, LETT. FD), DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, NONCHÉ DALL'ART. 2 DEL C.U. DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO N. 1 DELLA STAGIONE SPORTIVA 2022 - 2023, E DELLA SOCIETÀ POL. D. CITTÀ DI CIAMPINO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 1 E 2, DEL C.G.S.. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 76 del 29/09/2023
La Procura Federale, con rituale atto, ha deferito innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio: il sig. Antonio Paolo Cececotto, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Pol. D. Città di Ciampino; il sig. Andrea Salzano, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società Pol. D. Città di Ciampino; la società Pol. D. Città di Ciampino; per rispondere: il sig. Antonio Paolo Cececotto, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Pol. D. Città di Ciampino: 1) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F., anche in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall'art. 2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, per avere affidato dal 2.4.2023 fino al 13.5.2023 il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata, militante nel girone C del campionato Giovanissimi Under 14 Regionali Eccellenza maschile, al sig. Salzano Andrea nonostante lo stesso fosse sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; il sig. Salzano Andrea, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società Pol. D. Città di Ciampino: 1) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F., anche in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall'art. 2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, per avere lo stesso svolto, dal 2.4.2023 fino al 13.5.2023, il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società Pol. D. Città di Ciampino militante nel girone C del campionato Giovanissimi Under 14 Regionali Eccellenza maschile pur essendo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; la società Pol. D. Città di Ciampino a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Antonio Paolo Cececotto ed Andrea Salzano, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. A sostegno del deferimento l’Organo Requirente ha testualmente dedotto: Con segnalazione dell’11.4.2023 la Segreteria del Settore Tecnico evidenzia che il sig. Andrea Salzano, dirigente tesserato per la società Pol. D. Città di Ciampino, sebbene sprovvisto della qualifica di allenatore, nel corso della stagione sportiva 2022 – 2023 avrebbe svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della sua società di appartenenza militante nel girone C campionato Giovanissimi Under 14 Regionali Eccellenza Maschile. Dalla documentazione acquisita agli atti del procedimento, ed in particolare dalle distinte delle gare disputate dal 2.4.2023 al 13.5.2023 dalla squadra della Pol. D. Città di Ciampino nel girone C del campionato Under 14 Regionale Eccellenza maschile, nonché dalle dichiarazioni rese in sede di audizione da parte della Procura Federale dai sigg.ri Andrea Salzano, Antonio Paolo Cececotto, Alessio Villanucci e Lorenzo Amatori, è emerso che effettivamente, nel periodo dal 2.4.2023 al 13.5.2023, il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra militante nel campionato under 14 elite della società Pol. D. Città di Ciampino, sono stati affidati al sig. Salzano Andrea, dirigente tesserato per tale società, sprovvisto della qualifica di allenatore abilitato dal Settore Tecnico. Le circostanze appena esposte, peraltro, con pieno valore confessorio sono state anche ammesse dal sig. Andrea Salzano in sede di propria audizione da parte della Procura Federale. La ricostruzione dei fatti sopra riportata, inoltre, è stata ammessa con pieno valore confessorio anche dal presidente della Pol. D. Città di Ciampino, sig. Antonio Paolo Cececotto, in sede di propria audizione da parte della Procura Federale. La società deferita, ritualmente avvisata, in sede di discussione del ricorso ha eccepito di essere stata già deferita e giudicata per le stesse violazioni, riferite al medesimo campionato e agli stessi tesserati, in relazione alle gare precedenti in cui si era verificata la medesima violazione, lamentando quindi una ingiustificata duplicazione dei giudizi ed invocando l’eccezione di cosa giudicata. La Procura Federale ha insistito nella incolpazione, riconoscendo l’esistenza di analogo e precedente procedmento, instaurato per le stesse violazioni ma riferito a gare precedenti e quindi ha richiesto l’irrogazione a carico dei tesserati in misura che tenesse conto del già giudicato e sofferto. Così inquadrata la vicenda dal punto di vista procedurale, vi è da rilevare che l’eccezione dei deferiti appare fondata. In effetti questo stesso Organo giudicante si è già occupato della decisione nel procedimento instaurato con il deferimento n. 674 del 27 giugno 2023, deciso nella seduta del 25 luglio 2023, relativo alle medesime violazioni per il periodo dall’inizio della stagione sportiva e sino almeno al 31 marzo 2023. La conclusione delle indagini in quel procedimento risulta notificata ai deferiti il 17-5-2023. Ebbene le violazioni ascritte con quest’ultimo deferimento risultano contestate per periodi antecedenti la data della conclusioni indagini (dal 2-4-2023 al 13-5-2023). Non solo ma la seconda denuncia del Settore Tecnico, da cui scaturisce questo secondo deferimento, è dell’11-4-2023, anche questa di gran lunga antecedente alla notifica dell’avviso di conclusione indagini (17-5-2023). Ciò posto è evidente che l’avviso di conclusione indagini del primo procedimento ha assorbito tutte le violazioni antecedenti e quindi anche quelle contestate con questo secondo procedimento, determinando un’evidente duplicazione di procedimenti per le stesse violazioni. Nè potrà contestarsi la circostanza che il capo d’imputazione del primo procedimento si fosse limitato alle violazioni avvenute al 31-3 2023 in quanto è implicito è necessario che, al di là della formulazione dell’imputazione, l’avviso di conclusione indagini riguardi tutte le violazioni di cui gli inquirenti erano a conoscenza al momento della formulazione. I deferiti vanno quindi prosciolti in quanto già giudicati per le stesse violazioni con altro e precedente procedimento. Tutto ciò premesso il Tribunale Federale Territoriale
DELIBERA
Di prosciogliere i deferiti. Si trasmette agli interessati.
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