C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 119 del 27/10/2023 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. GIOVANNI ESPOSITO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO PONTINIA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 30, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, E DELLA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO PONTINIA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 6, COMMA 2, E 30, COMMA 4, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 63 del 20/09/2023
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. GIOVANNI ESPOSITO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO PONTINIA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 30, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, E DELLA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO PONTINIA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 6, COMMA 2, E 30, COMMA 4, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 63 del 20/09/2023
Il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 909pf22-23, avente ad oggetto: “Accertamenti in ordine ai contatti intercorsi tra il calciatore sig. Andrea Esposito, tesserato per la Società Latina Calcio 1932, e il calciatore sig. Giovanni Esposito finalizzati ad alterare il corretto svolgimento della gara Latina – Fidelis Andria del 23 aprile 2023”; deferivano innanzi a questo Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio, chiedendo di fissare la data di discussione del relativo procedimento disciplinare: 1- il sig. Giovanni Esposito, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Atletico Pontinia; per rispondere: - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 30, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso posto in essere atti diretti all’alterazione del regolare svolgimento e del risultato della gara Latina – Fidelis Andria disputata il 23.4.2023, valevole per l’ultima giornata del girone C del campionato di serie C, ed in particolare per avere lo stesso contattato, per il tramite del servizio di messaggistica del social Instagram nei giorni 17 e 18 aprile 2023, il sig. Andrea Esposito, calciatore tesserato per la Latina Calcio 1932, chiedendogli di incontrarlo, nonché per averlo incontrato effettivamente in data 21.4.2023 (rectius 20.4.2023) ed avergli proposto in tale frangente l’alterazione del risultato della gara appena citata a fronte della corresponsione di una somma di denaro, ricevendone un rifiuto 2 - la società A.S.D. Atletico Pontinia, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 6, comma 2, e 30, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Giovanni Esposito, così come riportati nel precedente capo di incolpazione disciplinare. Il presente procedimento trae origine da una segnalazione inviata a mezzo pec alla Procura Federale in data 21.04.2023 da parte del Sig. Andrea Esposito, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Latina Calcio 1932, nonché capitano della squadra militante nel girone C del campionato di Serie C, ed ex compagno di squadra del deferito Sig. Giovanni Esposito. Secondo l’ipotesi accusatoria, il Sig. Giovanni Esposito avrebbe compiuto atti diretti ad alterare lo svolgimento della gara del 23.4.2023 tra Latina – Fidelis Andria, valevole per l’ultima giornata del girone C del campionato di serie C. A tal fine, il Sig. Giovanni Esposito avrebbe insistentemente contattato nelle date del 17 e 18 aprile 2023 tramite il servizio di messaggistica del social network “Instagram” il Sig. Andrea Esposito, chiedendogli di incontrarlo quanto prima senza specificarne i motivi. Tale incontro avrebbe avuto, poi, effettivamente luogo in Latina (città appositamente raggiunta dal sig. Giovanni Esposito spostandosi da Roma, sede della sua attività lavorativa) in data 20.4.2023, ovverosia pochi giorni prima della gara Latina – Fidelis Andria (terminata con il risultato di 2-1). Nel corso di detto incontro, il sig. Giovanni Esposito avrebbe proposto al Sig. Andrea Esposito la corresponsione di una somma pari ad € 60.000,00 per alterare il risultato dell’incontro; proposta immediatamente rifiutata dal sig. Andrea Esposito, il quale segnalava immediatamente l’accaduto alla Procura Federale con comunicazione trasmessa in data 21.4.2023. Nell’espletamento della sua attività inquirente, la Procura Federale procedeva in data 22.04.2023 all’audizione del Sig. Andrea Esposito, e in data 12.05.2023 all’audizione del Sig. Giovanni Esposito, nonché ad acquisire ulteriore documentazione, relativa a: comunicazione del Latina Calcio del 21.4.2023, inviata alla Procura Federale; liste degli accrediti richiesti per l’incontro Latina – Fidelis Andria del 23.4.2023; foglio censimento per la stagione sportiva 2022 – 2023 della Latina Calcio 1932; foglio censimento per la stagione sportiva 2022 – 2023 della ASD Atletico Pontinia; posizione di tesseramento del sig. Giovanni Esposito. All’esito delle indagini, la Procura Federale riteneva credibili le dichiarazioni del Sig. Andrea Esposito. Diversamente, l’Organo Inquirente riteneva non credibile la ricostruzione dei fatti fornita dal Sig. Giovanni Esposito in sede di audizione, il quale aveva ammesso di aver contattato e di essersi incontrato con il Sig. Andrea Esposito, tuttavia negando di aver proposto al medesimo di alterare il risultato della gara su citata, poiché, sempre secondo quanto riferito dal Sig. Giovanni Esposito, i due avrebbero meramente parlato dell’andamento dei rispettivi campionati. Le conclusioni dalla Procura Federale formulate nell’atto di deferimento, riposano su diverse considerazioni. Da un lato, ad avviso della Procura Federale le dichiarazioni del Sig. Andrea E. risultavano coerenti e concordanti oltre che dettagliate e colme di particolari, unitamente alla circostanza per la quale agli atti del procedimento non era stato rinvenuto alcun elemento che potesse far ritenere sussistente qualche motivo di risentimento tra lo stesso ed il sig. Giovanni Esposito, che avrebbe potuto indurlo ad elaborare la ricostruzione dei fatti oggetto della propria denuncia, al fine di creare un danno al Sig. Giovanni Esposito. Dall’altro, l’organo inquirente riteneva inverosimile l’ipotesi, sostenuta dal Sig. Giovanni E., secondo la quale il medesimo avrebbe insistito per incontrare il suo ex compagno di squadra Sig. Andrea E., con il quale, pacificamente, non aveva una frequentazione (tantomeno alcun risentimento), per giunta pochi giorni prima di un incontro determinante per il campionato della squadra nella quale quest’ultimo militava, soltanto per parlare dell’andamento dei rispettivi campionati. L’inverosimiglianza delle affermazioni del Sig. Giovanni E., ad avviso della Procura, trovava ulteriore riscontro nel rifiuto di questi di esibire alla Procura Federale, in sede di audizione del 12.05.2023, i messaggi inviati al suo ex compagno di squadra. Per tale motivi, la Procura Federale deferiva davanti questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. Giovanni Esposito, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.s.d. Atletico Pontinia, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 30, comma 1 del codice di giustizia sportiva, e la A.s.d. Atletico Pontinia a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 6, comma 2, e 30, comma 4, del codice di giustizia sportiva. - Il difensore del Sig. Giovanni Esposito con memoria del 13 settembre 2023 ribadiva l’estraneità del medesimo alla ricostruzione fattuale come descritta nel capo di incolpazione in quanto il deferito avrebbe sempre tenuto una condotta collaborativa e rispettosa dell’opera inquirente della Procura Federale andando a descrivere minuziosamente tutti i fatti oggetto di giudizio e negando di aver mai presentato alcuna proposta di illecito a terzi soggetti e nello specifico al calciatore Andrea Esposito. Estraneità che risulterebbe corroborata dalle dichiarazioni rese dal deferito in sede di audizione - ove lo stesso aveva negato di aver mai proposto ad Andrea Esposito la possibilità di condizionare l’esito della partita -, dalla circostanza per la quale non sussisterebbero elementi probatori idonei a sostenere le accuse mosse nei riguardi del deferito, le quali poggerebbero esclusivamente sulle affermazioni rese dal Sig. Andrea E., in difetto di qualsivoglia ulteriore riscontro esterno, posto peraltro che, il Sig. Andrea E. in sede di audizione, non sarebbe stato in grado neanche di esibire le conversazioni tra lui e il Sig. Giovanni E., riferendo all’organo inquirente di aver cancellato la conversazione, preso dal panico. Unitamente alla memoria, la difesa del Sig. Giovanni E. depositava i messaggi scambiati con il sig. Esposito Andrea. Circa il comportamento adottato dal Sig. Giovanni E. nel corso delle indagini, la difesa deduceva come lo stesso si sarebbe dimostrato collaborativo e fin da subito resosi disponibile a consegnare la messaggistica de qua, precisando come in sede di audizione del 12.05.2023, la mancata esibizione dei messaggi fosse dovuta non ad un rifiuto di mostrarli alla Procura, ma alla volontà del Sig. Giovanni E. di voler preventivamente ricevere l’autorizzazione dal proprio legale che, però, in quel frangente, non era riuscito a rintracciare telefonicamente. In diritto, la difesa del Sig. Giovanni E. ravvisava una presunta carenza del grado di certezza della commissione del fatto richiesto dall’ordinamento sportivo per poter configurare l’illecito disciplinare, non avendo l’organo inquirente verificato la fondatezza del fatto denunciato di cui non sussisterebbe la prova, neppure nelle forme di indizi gravi, precisi e concordanti, all’infuori delle parole dell’accusatore contro quella dell’accusa. Nella citata memoria il difensore del deferito Giovanni E. chiedeva: In via preliminare: sospensione del giudizio ed invio degli atti alla Procura Federale per nuovi atti di indagine al fine di valutare la posizione del sig. Andrea Esposito rispetto ai fatti oggetto di giudizio ed alla veridicità delle dichiarazioni poste in essere contro il deferito soprattutto in relazione anche alla cancellazione dei messaggi tra lui ed il deferito; In via prioritaria e nel merito, respingere il deferimento e prosciogliere il sig. Giovanni Esposito, in subordine, applicare la sanzione minima, e applicazione delle circostanze attenuanti. Il difensore della ASD Atletico Pontinia, con memoria difensiva del 07.09.2023, deduceva come la società fosse del tutto estranea ai fatti oggetto del presente procedimento, e di come la medesima non avesse alcun onere di controllo sulle condotte private tenute dai propri tesserati esternamente alla sfera di propria competenza. La difesa evidenziava, altresì, la circostanza per la quale la competizione cui faceva riferimento il Sig. Andrea E. nelle sue dichiarazioni (Latina - Fidelis Andria del girone C del campionato di serie C), non riguardasse l’ASD Atletico Pontinia, tantomeno gare del girone del campionato a cui essa partecipava e nemmeno di gironi connessi e/o di campionati organizzati dal Comitato Regionale di appartenenza o altro comunque ente dilettantistico. Sulla scorta di tali argomentazioni, la difesa del club, pertanto, chiedeva, in via prioritaria e nel merito, di respingere il deferimento e prosciogliere la società deferita dalle accuse mosse con l’atto di deferimento, e, in subordine, di voler applicare la sanzione minima tenuto conto del rispetto del principio di equità e gradualità della pena rapportata ai fatti contestati, nonché la concessione delle circostanze attenuanti attesa la buona fede della società la quale aveva collaborato con la Procura Federale fin dal momento in cui era venuta conoscenza del procedimento e dei relativi fatti di cui era sempre stata estranea e di cui non aveva mai avuto contezza. Ricevuti gli atti e le memorie difensive dei deferiti, veniva fissata l’udienza per il giorno 19 settembre 2023, in modalità di videoconferenza, cui erano presenti la Procura Federale, in persona dell’Avv. Avagliano, e per i deferiti l’avv. Sperduti (per la società ASD Atletico Pontinia) e con delega, in sostituzione dell’avv. Salvador per il Sig. Giovanni Esposito, personalmente presente. Il Tribunale Federale, attesa la regolarità delle convocazioni, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale, nel ribadire l’ assunto accusatorio di cui all’atto di deferimento, replicava alla memoria del deferito deducendo come il fatto contestato risultasse provato dalla inverosimiglianza e non plausibilità della ricostruzione dei fatti offerta dal Sig. Giovanni E., precisando, altresì, come il comportamento di questi non fosse stato sempre collaborativo, non avendo egli fin da subito consegnato copia dei messaggi scambiati con il Sig. Andrea E., che peraltro risulterebbe mancante parte della messaggistica poiché la stessa si interrompeva con una domanda del Sig. Giovanni E. senza alcuna risposta del Sig. Andrea E. La Procura Federale concludeva richiedendo che fosse affermata le responsabilità dei deferiti e che, per l’effetto, il Sig. Giovanni Esposito fosse sanzionato con 4 (quattro) anni di squalifica, oltre a € 5.000,00 (cinquemila) di ammenda e la società con l’ammenda di € 5.000,00 (cinquemila). Il difensore dei deferiti controreplicava ribadendo l’assenza di elementi concreti a supporto della dichiarazione di accusa del soggetto denunciante e di come la Procura Federale si fosse basata su mere supposizioni, non risultando alcuna prova che il Sig. Giovanni E. avesse scritto al Sig. Andrea E. per parlare della partita che si sarebbe svolta la domenica successiva. Il difensore, nel valorizzare il comportamento del Sig. Giovanni Esposito, il quale aveva depositato i messaggi al contrario del Sig. Andrea Esposito - che invece li aveva del tutto cancellati -, e nel rappresentare in ogni caso l’eccessa afflittività delle sanzioni richieste dalla Procura Federale, concludeva chiedendo il proscioglimento dei deferiti, riportandosi integralmente alle memorie difensive trasmesse. Con riferimento alla posizione del deferito Sig. Giovanni Esposito. Questo Tribunale Federale ritiene che il materiale probatorio acquisito dalla Procura Federale consenta di affermare, ai fini di un giudizio basato sul c.d. principio del più probabile che non, che i fatti contestati al Sig. Giovanni Esposito di cui al presente procedimento e descritti nell’atto di deferimento, siano effettivamente accaduti. A fondamento di detta conclusione milita la valenza probatoria delle dichiarazioni accusatorie del dichiarante Sig. Andrea E., rispetto alle quali Questo Tribunale ha rinvenuto gli elementi della credibilità e dell’’attendibilità intrinseca del suo narrato, unitamente ai riscontri, di natura logica e rappresentativa, costituiti dalle dichiarazioni rese proprio dallo stesso Sig. Giovanni Esposito in fase investigativa. Dichiarazioni che, ad avviso di Questo Tribunale, confermano l’attendibilità del racconto del Sig. Andrea E. e compongono un quadro indiziario idoneo a fondare presunzioni gravi, precise e concordanti, conducendo, quindi, con confortevole grado di certezza, alla ricostruzione dei fatti contestati al Sig. Giovanni Esposito così come descritti nell’atto di deferimento. Osserva il decidente, infatti, come il racconto reso dal dichiarante Sig. Andrea E. in fase di segnalazione e di audizione risulti decisamente verosimile, lineare e coerente, laddove lo stesso riferiva di essere stato contattato sul proprio profilo social Instagram dal Sig. Giovanni E., un ex compagno di squadra con il quale aveva ormai rapporti pressoché nulli, ad eccezione di qualche sporadico messaggio “social” di auguri e con il quale, neanche nel breve periodo in cui i due avevano giocato nella stessa squadra, vi era mai stata frequentazione al di fuori dello spogliatoio. Elementi che hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dal Sig. Giovanni in sede di audizione, laddove il medesimo riferiva di contatti telefonici sporadici per chiamate di cortesia tra lui e il Sig. Andrea E.. Lo stesso Giovanni E., confermava di aver contattato il Sig. Andrea E. in data 17 aprile 2023 definendola una chiamata di cortesia; dato, peraltro, idoneo ad escludere che tra i due vi fossero motivi di risentimento e/o di inimicizia. Il rapporto di mera cortesia e di conoscenza superficiale tra i due calciatori, peraltro, non vale per ciò solo, ad escludere, sotto il profilo logico, la credibilità delle dichiarazioni rese dal Sig. Andrea E. circa la proposta illecita ricevuta, posto che il dichiarante precisava di essere il capitano della squadra nonché il più anziano in rosa, e quindi, un giocatore influente nello spogliatoio. Parimenti, verosimile risulta la ricostruzione dei fatti del Sig. Andrea E., laddove egli riferiva di aver accettato di incontrare il Sig. Giovanni E. pur non conoscendo il motivo dell’incontro, ma che, essendo al corrente di una collaborazione tra il Sig. Giovanni E. e un agente di calcio, lo stesso aveva supposto che il tema del colloquio potesse involgere detto aspetto, essendo peraltro il Sig. Andrea E. in scadenza di contratto con il Latina Calcio 1932. Il Sig. Giovanni E., dal canto suo, in sede di audizione confermava di collaborare con un agente FIFA che consigliava nell’ambito del dilettantismo, senza, tuttavia, operare mettere in relazione detta circostanza con il suo incontro con il Sig. Andrea E.. Ancora, Questo Tribunale ritiene credibile e affatto anomala (come sostenuto dalla difesa del giocatore) la reazione, riferita dal Sig. Andrea E., di aver cancellato immediatamente dopo l’incontro con il Sig. Giovanni E., i messaggi Instagram occorsi con questi, in cui i due, su iniziativa e richiesta del calciatore Giovanni E., concordavano di vedersi personalmente. Il dichiarante affermava, infatti, di essere rimasto scioccato e preso dal panico a fronte dell’accaduto: una ben plausibile reazione istintiva, di scarsa lucidità, verosimilmente volta sotto il profilo umano, a voler quasi rimuovere e respingere dalla propria mente un episodio tanto biasimevole e grave che suo malgrado lo aveva attinto. Per contro, Questo Tribunale ritiene non verosimili le dichiarazioni rese dal Sig. Giovanni E., posto che in esse non sono stati rinvenuti elementi idonei a supportare le argomentazioni a supporto della tesi difensiva: anche dai messaggi Instagram successivamente depositati dal calciatore Giovanni E., invero, si evince inequivocabilmente come fosse stato proprio il Sig. Giovanni E. a contattare il Sig. Andrea E., e a richiedere un incontro con questi, in presenza. Circostanza questa che appare insolita e inopportuna, tenuto conto del rapporto distaccato tra i due, che, come anche dichiarato da entrambi i giocatori, non si frequentavano ed erano usi scambiarsi sporadici messaggi di convenevoli e di cortesia, nonché le distanze tra i rispettivi luoghi di abitazione (Roma e Latina), non depone, a parere di Questo Tribunale, a favore della plausibilità e verosimiglianza della dichiarazione del Sig. Giovanni E., secondo cui questi, in detta specifica circostanza, avrebbe inteso incontrare di persona il Sig.Andrea E., raggiungendolo addirittura da Roma a Latina - peraltro a pochi giorni prima della disputa di una competizione delicata – solo per parlare genericamente dell’andamento dei rispettivi campionati. Anche con riferimento al comportamento assunto dal Sig. Giovanni E. in sede di audizione, contrariamente a quanto asserito dalla difesa, ad avviso del decidente lo stesso non risulta essere stato affatto collaborativo con la Procura Federale. L’organo requirente, infatti, risulta aver richiesto l’esibizione al calciatore nel corso dell’audizione del 12.05.2023, cui era seguito il rifiuto dello stesso il quale, in quella sede, non li aveva mostrati ritenendo di dover conferire prima col proprio difensore, non presente in detto momento. Il deposito dei messaggi Instagram, invero, è avvenuto a distanza di mesi dal giorno dell’audizione del 12 maggio 2023, unitamente alle memorie difensive depositate dal legale del calciatore, ovvero solo in vista dell’udienza di trattazione del presente deferimento. Il Sig. Giovanni Esposito, pertanto, merita di essere sanzionato. Questo Tribunale ritiene congrua la sanzione della squalifica per 4 (quattro) anni, ritenendo, invece, eccessivamente afflittiva l’ulteriore sanzione accessoria dell’ammenda richiesta dalla Procura Federale. Con riferimento alla posizione della deferita società ASD Atletico Pontinia. Questo Tribunale Federale ritiene che non sussistano i presupposti per imputare alla squadra de qua, a titolo di responsabilità oggettiva, i fatti commessi dal calciatore Giovanni Esposito, posto che, come anche sostenuto dalla difesa della deferita, la condotta dal Sig. Giovanni E. è stata assunta nell’ambito della sua vita privata, all’infuori dalla sfera di controllo della sua squadra di appartenenza, tantomeno risulta qualsivoglia connessione tra la sfera di interesse della ASD Atletico Pontinia – presso cui risultava tesserato il calciatore Sig. Giovanni E. - con quella della squadre menzionate dal segnalante Andrea E. Il coinvolgimento della ASD Atletico Pontinia nella vicenda che ci occupa, pertanto, deve essere escluso. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale
DELIBERA
Di ritenere il sig. Esposito Giovanni responsabile delle violazioni lui ascritte e, per l’effetto, di comminare allo stesso la squalifica per n. 4 anni. Di prosciogliere, altresì, la società ASD Atletico Pontinia. Si trasmette agli interessati.
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