C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 131 del 03/11/2023 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SIG.RA RITA BRADANINI, ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ SSD ACCADEMIA CALCIO ROMA A R.L., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E DELL’ART. 31, COMMA 11, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, E DELLA SOCIETÀ SSD ACCADEMIA CALCIO ROMA A R.L. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 98 del 13/10/2023
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SIG.RA RITA BRADANINI, ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ SSD ACCADEMIA CALCIO ROMA A R.L., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E DELL'ART. 31, COMMA 11, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, E DELLA SOCIETÀ SSD ACCADEMIA CALCIO ROMA A R.L. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 98 del 13/10/2023
Con atto protocollo 7367/1070pfi22-23/PM/ag la Procura Federale ha deferito innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio: 1. la sig.ra Rita Bradanini, all’epoca dei fatti amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società SSD Accademia Calcio Roma a r.l.; 2. la società SSD Accademia Calcio Roma a r.l.; per rispondere: la sig.ra Rita Bradanini, all’epoca dei fatti amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società SSD Accademia Calcio Roma a r.l., per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell'art. 31, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva per non avere corrisposto al calciatore sig. Leonardo Mascagna, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, la somma liquidata a titolo di spese di lite dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti con la decisione n. 0037/TFNST/2022-2023 del 17.3.2023, notificata alla società SSD Accademia Calcio Roma a r.l. a mezzo pec del 17.3.2023; la società SSD Accademia Calcio Roma a r.l. a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal proprio amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza all’epoca dei fatti, sig.ra Rita Bradanini, così come descritti nel precedente capo di incolpazione. A sostegno del deferimento ha prodotto i documenti relativi alla decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti da cui origina l’inadempimento della società deferita e la denuncia del calciatore Mascagna che lamentava l’inadempimento della società soccombente nel pagamento delle spese di lite liquidate a suo favore. I deferiti, pur ritualmente avvisati, non hanno fatto pervenire alcuna memoria né hanno partecipato alla discussione del deferimento e quindi si è proceduto in loro assenza. Il rappresentante della Procura Federale ha richiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni: a carico della società ammenda di euro 600,00 ed un punto di penalizzazione da scontarsi nella categoria Allievi Under 17 regionali elite; a carico del presidente pro tempore della società l’inibizione per mesi sei. Ritiene il Tribunale che i fatti oggetto del deferimento siano provati. La società, a fronte della contestazione di inadempimento del calciatore tesserato, aveva l’onere di produrre la quietanza liberatoria ovvero documentare altra causa estintiva dell’obbligazione portata dal titolo, cosa che non ha fatto e quindi l’inadempimento si ha per accertato. Riguardo alle sanzioni richieste nei confronti della società osserva il Tribunale che per la violazione contestata, non è prevista una sanzione minima edittale consistente nell’applicazione di almeno un punto di penalizzazione e quindi, considerata la consistenza dell’illecito, si ritiene di dover limitare la sanzione all’ammenda come da dispositivo. Sempre in ragione della non particolare rilevanza del fatto anche la sanzione a carico del presidente pro tempore deve essere fissata come da dispositivo. Tutto ciò premesso il Tribunale Federale Territoriale
DELIBERA
Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l’effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni: - Bradanini Rita, inibizione per n.1 mese; - SSD Accademia Calcio Roma ARL, euro 300,00 di ammenda. Si trasmette agli interessati.
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