C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 140 del 10/11/2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ TOLFA CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE MARENZI ROCCO FINO AL 24/11/2023, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.71 LND DEL 27/09/2023 (Gara: POLISPORTIVA OSTIENSE – TOLFA CALCIO del 24/09/2023 – Campionato Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 97 del 13/10/2023
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ TOLFA CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE MARENZI ROCCO FINO AL 24/11/2023, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.71 LND DEL 27/09/2023 (Gara: POLISPORTIVA OSTIENSE – TOLFA CALCIO del 24/09/2023 – Campionato Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 97 del 13/10/2023
Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Tolfa Calcio ha impugnato la decisione del competente Giudice Sportivo che aveva comminato al dirigente Marenzi Marco l’inibizione sino al 24-11-2023 per aver profferito espressioni ingiuriose nei confronti del direttore di gara. Sostiene la reclamante che il proprio tesserato non avrebbe pronunciato espressioni ingiuriose, pur ammettendo che è entrato in campo indebitamente per protestare, e che, a seguito dell’espulsione giustamente comminata, si sarebbe limitato al classico gesto “all’inglese” (come per dire andate a quel paese) senza però profferire verbo. Le giustificazioni della reclamante non appaiono convincenti e, soprattutto, sono smentite dal referto arbitrale che, invece, descrive il comportamento del dirigente accompagnatore non solo come irregolare, per l’abusiva entrata sul terreno di gioco, ma anche ingiurioso, in quanto le proteste sono state accompagnate da frasi dal contenuto inequivoco. Per quanto riguarda la misura della sanzione, vi è da aggiungere che il Giudice di prime cure l’ha contenuta nel minimo edittale previsto dall’articolo 36 comma 2 cel CGS (due mesi) e non merita, quindi, alcuna rivisitazione, rivelandosi del tutto congrua rispetto all’addebito. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva Federale Territoriale
DELIBERA
Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.
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