C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 140 del 10/11/2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ OSTIANTICA CALCIO 1926, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CASTELLUCCIO ALESSANDRO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.83 LND DEL 04/10/2023 (Gara: NUOVA PESCIA ROMANA 2004 – OSTIANTICA CALCIO 1926 del 01/10/2023 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 106 del 20/10/2023
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ OSTIANTICA CALCIO 1926, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CASTELLUCCIO ALESSANDRO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.83 LND DEL 04/10/2023 (Gara: NUOVA PESCIA ROMANA 2004 – OSTIANTICA CALCIO 1926 del 01/10/2023 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 106 del 20/10/2023
Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali e rilevato che la Società Ostiantica Calcio 1926 ha impugnato innanzi a Questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure con C.U. n. 83 del 4/10/2023, con il quale veniva disposta la squalifica del calciatore Castelluccio Alessandro per 5 gare, in quanto “espulso per fallo, alla notifica del provvedimento disciplinare, rivolgeva all’arbitro espressioni offensive che reiterava dall’esterno del terreno di gioco.”. In sede di gravame la reclamante chiedeva che venisse rivalutata la sanzione irrogata al calciatore Castelluccio Alessandro, in quanto eccessiva, insistendo perché ne venisse ridotta l’entità, con riconoscimento, altresì, di circostanze attenuanti. Le argomentazioni addotte dalla Società Ostiantica, a sostegno della invocata riduzione della squalifica, non possono ritenersi assumibili, atteso che l’art. 36 Codice Giustizia Sportiva – richiamato dalla stessa reclamante – nella vigente versione del maggio 2023, al primo comma, lett. a), prevede per i calciatori [e tecnici] come sanzione minima la squalifica per 4 giornate [o a tempo determinato] in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. Infatti, le sanzioni cui fa riferimento l’odierna Società reclamante non sono più applicabili, in quanto inasprite a seguito delle recenti modifiche intervenute con il predetto Codice. Nel caso di specie si fa osservare che - come si legge dal referto arbitrale, fonte privilegiata di prova - al calciatore Castelluccio Alessandro, oltre alla sanzione per la condotta irriguardosa per 4 gare nei confronti del Direttore di gara, va applicata anche la sanzione di 1 giornata quale conseguenza dell’espulsione inflittagli dall’Arbitro. Ne consegue che la reclamata squalifica per 5 gare risulta, a ben vedere, del tutto congrua e in linea con le condotte tenute dal calciatore nel corso dell’incontro per cui è procedimento. Per tali ragioni, questa Corte,
DELIBERA
Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.
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