C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 140 del 10/11/2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ INDOMITA POMEZIA A.S.D., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE FATTA GABRIELE PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.93 LND DEL 11/10/2023 (Gara: CASAL BARRIERA – INDOMITA POMEZIA A.S.D. del 08/10/2023 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 117 del 27/10/2023

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ INDOMITA POMEZIA A.S.D., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE FATTA GABRIELE PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.93 LND DEL 11/10/2023 (Gara: CASAL BARRIERA – INDOMITA POMEZIA A.S.D. del 08/10/2023 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 117 del 27/10/2023

La Indomita Pomezia a.s.d. impugnava, davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale competente, il provvedimento del Giudice sportivo di prime cure con il quale veniva inflitta la squalifica di sei gare al proprio calciatore Gabriele Fatta, “reo” di aver attinto con uno sputo un calciatore avversario e di aver tenuto una condotta ingiuriosa ed irriguardosa nei confronti dell’arbitro. La Società reclamante, nella propria memoria difensiva, negava che il Fatta avesse sputato verso un calciatore avversario; secondo poi, dichiarava che il proprio tesserato aveva gettato, in segno di stizza e non volontariamente, l’acqua dalla borraccia in terra e non verso il direttore di gara; pertanto (la Società) alla luce di ciò, chiedeva una riduzione della sanzione inflitta al proprio calciatore. Questa Corte, riunitasi in modalità da remoto in data 26/10/2023, esaminati gli atti ufficiali, non ritiene di poter accogliere il reclamo in oggetto. Dal dettagliato referto arbitrale emerge che al 34° della seconda frazione di gioco, il calciatore Fatta, dopo uno scontro di gioco fortuito con un calciatore della Società Casal Barriera, lanciava uno sputo verso quest’ultimo colpendolo sulla maglietta; dopo la notifica del provvedimento di espulsione, il Fatta lanciava acqua dalla borraccia verso l’arbitro e successivamente la stessa borraccia; prima di uscire dal terreno di gioco gli proferiva anche frase ingiuriosa. Questa Corte ritiene che la condotta tenuta dal calciatore Fatta nei confronti del direttore di gara (ingiuriosa ed irriguardosa) e nei confronti del calciatore avversario (violenta), sia stata giustamente sanzionata dal Giudice di 1°grado, la cui entità non merita di essere riformata. Per tutto quanto detto, questa Corte,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

 

 

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