C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 141 del 10/11/2023 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. STEFANO FANELLI, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. VITERBO FOOTBALL CLUB S.C., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 39, COMMA 3, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, E DELLA SOCIETÀ A.S.D. VITERBO FOOTBALL CLUB S.C. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 98 del 13/10/2023

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. STEFANO FANELLI, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. VITERBO FOOTBALL CLUB S.C., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 39, COMMA 3, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, E DELLA SOCIETÀ A.S.D. VITERBO FOOTBALL CLUB S.C. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 98 del 13/10/2023

Il Procuratore Federale Interregionale, esaminati i documenti acquisiti e gli atti formati nel corso dell’attività inquirente svolta e letti gli atti dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 878pfi22-23, avente ad oggetto: “Accertamenti in merito a presunti atti di violenza commessi dall’assistente di parte della squadra schierata dalla ASD Viterbo FC in occasione della gara ASD Viterbo FC – ASD Pol Fulgur Tuscania del 18.3.2023, valevole per il Girone A del Campionato Allievi Under 17 Provinciali”, deferiva innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio: 1.- il Sig. Stefano Fanelli, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Viterbo Football Club S.C.; 2.- la società A.S.D. Viterbo Football Club S.C.; per rispondere: - il Sig. Stefano Fanelli, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Viterbo Football Club S.C.: - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 39, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nelle fasi finali della gara del 18.3.2023 tra la A.S.D. Viterbo Football Club S.C. e la A.S.D. Pol. Fulgur Tuscania valevole per il girone A del Campionato Allievi Under 17 Provinciali alla quale ha preso parte con la funzione di assistente di parte della squadra della società A.S.D. Viterbo Football Club S.C., colpito violentemente al volto il sig. Cristian Sica, calciatore tesserato per la società A.S.D. POL. Fulgur Tuscania, con la bandierina in sua dotazione con tale forza da farlo cadere per terra; - la società A.S.D. Viterbo Football Club S.C. a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal tesserato sig. Stefano Fanelli, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. Il presente procedimento traeva origine da notizie riportate in un articolo di stampa del 4.4.2023, pubblicato su di una testata giornalistica ove si riferiva di atti violenti commessi da un assistente di parte ai danni di un calciatore minorenne durante la gara A.S.D. Viterbo Football Club S.C. – A.S.D. POL. Fulgur Tuscania del 18.3.2023, disputata presso il campo Ellera di Viterbo e valevole per il Girone A del Campionato Allievi Under 17 Provinciali. All’esito dell’espletata attività inquirente, emergeva che nelle fasi finali della predetta gara il Sig. Stefano Fanelli, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Viterbo Football Club S.C. ed in tale incontro assistente di parte della propria squadra (guardialinee), aveva colpito violentemente al volto con la bandierina in sua dotazione, con tale forza da farlo cadere a terra, il calciatore tesserato per la società A.S.D. POL. Fulgur Tuscania sig. Cristian Sica. In sede di propria audizione da parte della Procura Federale, il calciatore Sig. Cristian Sica, conferma detta ricostruzione dei fatti, riferendo di essere stato dapprima insultato e poi frontalmente aggredito dal guardialinee Sig. Fanelli, che gli sbatteva violentemente in volto la bandierina in sua dotazione, tanto da farlo cadere per terra. Il narrato trovava, peraltro, conferma anche nell annotazioni relative all’incontro di calcio ASD Viterbo-Fulgur Tuscania valida per il campionato allievi provinciali Under 17 del 20.3.2023 trasmessa dalla Questura di Viterbo (essendo intervenute presso l’impianto sportivo le volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Viterbo) ed acquisita agli atti del procedimento, da cui emergeva come il guardialinee e il giocatore avessero discusso animatamente, e di come detta discussione fosse culminata nel colpo con la bandierina sul volto del ragazzo per mano del Sig. Fanelli. Per i fatti in discorso, peraltro, il Questore di Viterbo emetteva nei riguardi del Sig. Fanelli un provvedimento interdittivo (D.a.spo) per il periodo di tre anni. Il Sig. Stefano Fanelli, in sede di propria audizione del 15.6.2023 dinnanzi alla Procura Federale, ammetteva di aver effettivamente colpito al volto con la bandierina il Sig. Cristian Sica mentre quest’ultimo si accingeva a recuperare la palla nei pressi della sua postazione, giustificando tale sua condotta in termini di difesa da asseriti comportamenti minacciosi tenuti nei suoi confronti dal calciatore. Per tali ragioni, il Procuratore Federale Interregionale deferiva innazi a Questo Tribunale il Sig. Stefano Fanelli, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Viterbo Football Club S.C. per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 39, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva; e la società A.S.D. Viterbo Football Club S.C. a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva. All’udienza del 12 ottobre 2023, celebratasi con modalità videoconferenza, erano presenti, per la Procura Federale, l’Avv. Alessandro D’Oria, e per il deferito Sig. Fanelli, l’Avv. Cinzia Luperto. Verificata la regolarità delle convocazioni, il Tribunale attesa la regolarità delle convocazioni, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale si riportava integralmente all’atto di deferimento e concludeva chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni: euro 500,00 (cinquecento) di ammenda per la ASD Viterbo Football Club SC, e 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Fanelli. Si procedeva in assenza della società Viterbo Football SC regolarmente convocata. Il difensore del Sig. Fanelli dichiarava che il colpo era si stato sferrato dal Sig. Fanelli al calciatore, ma per ragioni di difesa personale, a fronte di un atteggiamento ed un comportamento asseritamente aggressivi e minacciosi, tenuti per tutta la durata dell’incontro da parte del calciatore che, poi, aveva subito il colpo. Il difensore rilevava, altresì, come il colpo fosse involontario e non avesse arrecato alcun segno sul volto del ragazzo come, peraltro, appurato dall’ambulanza intervenuta poco dopo sul posto, che, sempre ad avviso della difesa, corroborerebbe la natura del gesto compiuto più per difendersi dall’avvicinamento che per colpire il ragazzo. Infine, la difesa evidenziava la circostanza secondo cui non sarebbe stata neanche sporta alcuna denuncia nei confronti del Sig. Fanelli e concludeva chiedendo il proscioglimento del Sig. Fanelli per non aver commesso il fatto. Questo Tribunale ritiene che i deferiti siano responsabili delle violazioni loro ascritte, alla luce della documentazione versata in atti, da cui emerge pacificamente il dato fattuale secondo cui il guardialinee Sig. Fanelli risulta aver colpito con una bandierina il volto del giovane calciatore Cristian Sica (minorenne), atteso, peraltro, che lo stesso Sig. Fanelli risulta aver ammesso di aver posto in essere la condotta a lui contestata. Quanto alla asserita natura del gesto, non convince la ricostruzione dei fatti esposta dalla difesa del deferito, secondo la quale il colpo con la bandierina sarebbe stato involontario e da ricondursi ad una presunta esigenza di difesa personale del guardialinee, atteso che alla luce degli atti e dei documenti acquisiti (in primis le annotazioni trasmesse dalla Questura di Viterbo), non risulta esser stata posta in essere alcuna aggressione fisica tantomeno un avvicinamento o un comportamento da parte del giovane calciatore ai danni del guardialinee, tali da giustificare la reazione di quest’ultimo, considerato anche il ruolo da questi ricoperto e l’età del giocatore, minorenne. Dai su citati atti, (nonché tra i vari giocatori e i dirigenti presenti all’interno del campo), tuttavia, si dà pacificamente atto di un’animata discussione tra i due nell’arco temporale che precede il colpo sferrato al viso del minore dal Sig. Fanelli repentinamente. Per tali ragioni, Questa Corte ritiene che la sanzione da irrogarsi nei riguardi del deferito, fermo il giudizio di condanna del deprecabile gesto dallo stesso compiuto, debba essere lievemente ridimensionata, per non aver comunque il ragazzo riportato significative conseguenze fisiche e tenuto conto del contesto in cui si sono svolti gli eventi, laddove la “discussione animata” tra i due, cui è seguita la repentina reazione del guardalinee, seppur naturalmente non valgano a scriminare la riprovevolezza del fatto, possono apprezzarsi in termini di dosimetria della sanzione irroganda nei riguardi dell’autore del gesto. Quanto sopra esposto, vale a fondare la responsabilità oggettiva della squadra ASD Viterbo Football Club S.C., ai sensi dell’art.6 comma 2 CGS. Tanto premesso, il Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l’effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni: - Fanelli Stefano, inibizione per n.3 mesi; - ASD Viterbo Football Club S.C., euro 500,00 di ammenda. Si trasmette agli interessati.

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