C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 156 del 24/11/2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ PARIOLI CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SCALIA LUCA PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.102 LND DEL 18/10/2023 (Gara: PARIOLI CALCIO – OSTIANTICA CALCIO 1926 del 15/10/2023 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 129 del 03/11/2023
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ PARIOLI CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SCALIA LUCA PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.102 LND DEL 18/10/2023 (Gara: PARIOLI CALCIO – OSTIANTICA CALCIO 1926 del 15/10/2023 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 129 del 03/11/2023
Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali e rilevato che la Società Parioli Calcio ha impugnato innanzi a Questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure con C.U. n. 102 del 18/10/2023, con il quale veniva disposta la squalifica del calciatore Scalia Luca per 5 gare “perché entrava sul terreno di gioco rivolgendo all’arbitro espressioni offensive. Alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva allo stesso minacce veniva allontanato dai propri compagni di squadra. Reiterava tale comportamento a fine gara (Sanzione così determinata in virtù dell’art. 36 CGS primo comma lett. a del CGS ).”. In sede di gravame la reclamante chiedeva che venisse riformata la decisione impugnata e, conseguentemente, ridotta la squalifica al calciatore in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti per cui è procedimento. Questa Corte, in considerazione dell’entità dei fatti e della condotta posta in essere dal giocatore Scalia, tenuto altresì conto di quanto riportato nel referto arbitrale – fonte privilegiata di prova - ritiene che la sanzione inflitta sia del tutto congrua e determinata entro i limiti edittali previsti dal sopra richiamato art. 36 del Codice Giustizia Sportiva, che al primo comma, lett. a), prevede per i calciatori [e tecnici] come sanzione minima la squalifica per 4 giornate [o a tempo determinato] in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. Per tali motivi, Questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale
DELIBERA
Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.
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