C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 156 del 24/11/2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ CASTIGLIONE CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CACIOLLA MARCO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.123 LND DEL 31/10/2023 (Gara: CASTIGLIONE CALCIO – VIRTUS C. ACQUAPENDENTE del 28/10/2023 – Campionato Seconda Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 148 del 21/11/2023
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ CASTIGLIONE CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CACIOLLA MARCO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.123 LND DEL 31/10/2023 (Gara: CASTIGLIONE CALCIO – VIRTUS C. ACQUAPENDENTE del 28/10/2023 – Campionato Seconda Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 148 del 21/11/2023
La Asd Castiglione Calcio impugnava, davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale competente, il provvedimento del Giudice sportivo di prime cure con il quale veniva inflitta la squalifica di cinque gare al proprio calciatore Marco Caciolla, “reo” di aver rivolto all’arbitro espressioni offensive e minacciose dopo essere stato espulso per doppia ammonizione. La Società reclamante, nella propria memoria difensiva, negava che il Caciolla, dopo la notifica del provvedimento disciplinare di espulsione, avesse offeso e minacciato il direttore di gara uscendo dal campo ed anche da fuori il perimetro di gioco; pertanto (la Società) alla luce di ciò, chiedeva una riduzione della sanzione inflitta al proprio calciatore. Questa Corte, riunitasi in modalità da remoto in data 15/11/2023, esaminati gli atti ufficiali, non ritiene di poter accogliere il reclamo in oggetto. Dal dettagliato referto arbitrale emerge che al 26° della 2° frazione di gioco il calciatore Marco Caciolla veniva espulso per doppia ammonizione, sanzione comminata in entrambe le occasioni per aver interrotto una pericolosa azione di gioco avversaria; dopo la notifica del provvedimento di espulsione offendeva e minacciava ripetutamente il direttore di gara, offese che reiterava da fuori il terreno di gioco per il resto della gara. Questa Corte ritiene che la condotta tenuta dal calciatore Caciolla nei confronti del direttore di gara sia stata giustamente sanzionata dal Giudice di 1°grado, la cui entità non merita di essere riformata, alla luce dell’art. 36, comma 1 lett. a) c.g.s. Per tutto quanto detto, questa Corte
DELIBERA
Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.
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