C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 158 del 24/11/2023 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. GIANNI DEZI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. PRIMA PORTA SAXA RUBRA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 23 DELLE N.O.I.F. E DALL’ART. 39, LETT. EA), DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, NONCHÉ DALL’ART. 47 DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, DEL SIG. STEFANO SCATTONE, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PRIMA PORTA SAXA RUBRA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ARTICOLO 47 DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E DALL’ART. 39, LETT. EA), DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, DEL SIG. MIRKO FREZZA, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PRIMA PORTA SAXA RUBRA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ARTICOLO 47 DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E DALL’ART. 39, LETT. EA), DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, E DELLA SOCIETÀ A.S.D. PRIMA PORTA SAXA RUBRA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 108 del 20/10/2023
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. GIANNI DEZI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. PRIMA PORTA SAXA RUBRA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 23 DELLE N.O.I.F. E DALL’ART. 39, LETT. EA), DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, NONCHÉ DALL’ART. 47 DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, DEL SIG. STEFANO SCATTONE, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PRIMA PORTA SAXA RUBRA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ARTICOLO 47 DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E DALL’ART. 39, LETT. EA), DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, DEL SIG. MIRKO FREZZA, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PRIMA PORTA SAXA RUBRA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ARTICOLO 47 DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E DALL’ART. 39, LETT. EA), DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, E DELLA SOCIETÀ A.S.D. PRIMA PORTA SAXA RUBRA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 108 del 20/10/2023
Il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 1095 pfi 22-23, avente ad oggetto: “Condotta della Società AS Prima Porta Saxa Rubra che avrebbe affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra militante nel campionato di Seconda Categoria al sig. Stefano Scattone, nonostante lo stesso fosse privo della necessaria abilitazione del Settore Tecnico”, deferiva innanzi a Questo Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio, chiedendo di fissare la data di discussione del relativo procedimento disciplinare: 1. il sig. Gianni DEZI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Prima Porta Saxa Rubra; 2. il sig. Stefano SCATTONE, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Prima Porta Saxa Rubra; 3. il sig. Mirko FREZZA, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Prima Porta Saxa Rubra; 4. la società A.S.D. Prima Porta Saxa Rubra; per rispondere: 1. il sig. Gianni DEZI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Prima Porta Saxa Rubra: - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall’art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti per avere lo stesso, nel periodo tra il 20.11.2022 ed il 4.6.2023, omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato di Seconda Categoria ad un allenatore in possesso della qualifica di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F e dall’art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall’art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti per avere lo stesso, nel periodo tra il 20.11.2022 ed il 4.6.2023, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato di Seconda Categoria, ai sigg.ri Stefano Scattone e Mirko Frezza nonostante gli stessi fossero sprovvisti della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; 2. il sig. Stefano SCATTONE, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Prima Porta Saxa Rubra: - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’articolo 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dall’art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel periodo tra il 20.11.2022 ed il 6.5.2023, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Prima Porta Saxa Rubra militante nel campionato di Seconda Categoria, nonostante fosse sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, quantomeno in occasione delle seguenti gare: A.S. Prima Porta Saxa Rubra – A.S.D. Tevere Roma del 20.11.2022, World Sport Service ssd – A.S. Prima Porta Saxa Rubra del 12.2.2022, A.S. Prima Porta Saxa Rubra – A.S.D. Atletico dell’1.12.2022, A.S.D. Virtus Pionieri – A.S. Prima Porta Saxa Rubra del 18.12.2022, A.S. Prima Porta Saxa Rubra – A.S.D. Bravetta del 15.1.2023, A.S.D. Etrurians – A.S. Prima Porta Saxa Rubra del 22.1.2023, A.S. Prima Porta Saxa Rubra – A.S.D. Città di Acilia del 29.1.2023, U.S.D. Centocelle – A.S. Prima Porta Saxa Rubra del 5.2.2023, A.S. Prima Porta Saxa Rubra – A.S.D. Acros del 12.2.2023, A.S.D. MYSP – A.S. Prima Porta Saxa Rubra del 19.2.2023, Città di Fiano A.S.D. – A.S. Prima Porta Saxa Rubra del 25.2.2023, A.S.D. Castel Giubileo – A.S. Prima Porta Saxa Rubra del 12.3.2023, A.S. Prima Porta Saxa Rubra - World Sportservice del 19.3.2023, A.S. Prima Porta Saxa Rubra – A.S.D. Virtus Pionieri del 30.4.2023 ed A.S.D. Bravetta – A.S. Prima Porta Saxa Rubra del 6.5.2023; 3.il sig. Mirko FREZZA, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Prima Porta Saxa Rubra: - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’articolo 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dall’art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel periodo tra il 21.5.2023 ed il 4.6.2023, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Prima Porta Saxa Rubra militante nel campionato di Seconda Categoria nonostante fosse sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, quantomeno in occasione delle seguenti gare: A.S.D. Città di Acilia - As Prima Porta Saxa Rubra del 21.5.2023, A.S. Prima Porta Saxa Rubra – U.S.D. Centocelle del 28.5.2023 ed A.S.D. Acros – A.S. Prima Porta Saxa Rubra del 4.6.2023; 4. – la società A.S.D. PRIMA PORTA SAXA RUBRA a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Gianni Dezi, Stefano Scattone e Mirko Frezza, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. Il presente procedimento trae origine da una nota del 10.5.2023 della Segreteria del Settore Tecnico, con allegata segnalazione del Gruppo Regionale Lazio dell’A.I.A.C., a seguito del quale l’Organo requirente avviava la propria attività di indagine procedendo ad acquisire il Foglio censimento e l’organigramma della ASD Prima Porta Saxa Rubra per la stagione sportiva 2022 – 2023, le posizioni dei Sigg. Stefano Scattone e Mirko Rezza, nonché le distinte di gara della A.S. Prima Porta Saxa Rubra relative ai seguenti incontri, tutti valevoli per il campionato di Seconda Categoria della stagione sportiva 2022 – 2023: A.S. Prima Porta Saxa Rubra - Asd Tevere Roma del 20.11.2022, World Sport Service S.S.D. – A.S. Prima Porta Saxa Rubra del 12.2.2022, A.S. Prima Porta Saxa Rubra – A.S.D. Atletico dell’1.12.2022, A.S.D. Virtus Pionieri – A.S. Prima Porta Saxa Rubra del 18.12.2022, A.S. Prima Porta Saxa Rubra – A.S.D. Bravetta del 15.1.2023, A.S.D. Etrurians – A.S. Prima Porta Saxa Rubra del 22.1.2023, A.S. Prima Porta Saxa Rubra – A.S.D. Città di Acilia del 29.1.2023, U.S.D. Centocelle – A.S. Prima Porta Saxa Rubra del 5.2.2023, A.S. Prima Porta Saxa Rubra – A.S.D. Acros del 12.2.2023, A.S.D. MYSP - As Prima Porta Saxa Rubra del 19.2.2023, Città di Fiano A.S.D. – A.S. Prima Porta Saxa Rubra del 25.2.2023, A.S.D. Castel Giuibileo – A.S. Prima Porta Saxa Rubra del 12.3.2023, A.S. Prima Porta Saxa Rubra - World Sportservice del 19.3.2023, A.S. Prima Porta Saxa Rubra – A.S.D. Virtus Pionieri del 30.4.2023 ed A.S.D. Bravetta – A.S. Prima Porta Saxa Rubra del 6.5.2023; A.S.D. Città di Acilia – A.S. Prima Porta Saxa Rubra del 21.5.2023, A.S. Prima Porta Saxa Rubra – U.S.D. Centocelle del 28.5.2023 ed A.S.D. Acros – A.S. Prima Porta Saxa Rubra del 4.6.2023. Dalle risultanze probatorie acquisite, ad avviso della Procura Federale era emerso che il sig. Gianni Dezi, all’epoca dei fatti presidente della società A.S.D. Prima Porta Saxa Rubra, per il periodo tra il 20.11.2022 ed il 4.6.2023 aveva omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata, partecipante al campionato di Seconda Categoria, ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, affidando il ruolo ed i compiti della stessa squadra ai sigg.ri Stefano Scattone - all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Prima Porta Saxa Rubra,- e Mirko Frezza, - all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Prima Porta Saxa Rubra,- nonostante gli stessi fossero sprovvisti della qualifica di allenatore. All’udienza del 19 ottobre 2023, era presente per la Procura Federale, l’Avv. Giovanni Greco e l’Avv. Davide Pintus. Per i deferiti nessuno era presente. Il Tribunale Federale, attesa la regolarità delle convocazioni, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale si riportava integralmente all’atto di deferimento, sostenendo come l’omissione del tesseramento di un tecnico, nonché l’impiego di due soggetti dirigenti accompagnatori e privi di abilitazione nel ruolo di tecnici fossero ampiamente e documentalmente provati. Per tali ragioni, la Procura Federale chiedeva che fossero irrogate le seguenti sanzioni: - Dezi Gianni, inibizione per n. 6 mesi; - Scattone Stefano, inibizione per n. 6 mesi; - Frezza Mirko, inibizione per n. 3 mesi; - Prima Porta Saxa Rubra, euro 700,00 di ammenda. Questo Tribunale ritiene che i fatti oggetto del deferimento siano provati. Le circostanze contestate ai deferiti, secondo cui nel corso della stagione sportiva 2022-2023 il Sig. Dezi avrebbe omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore ad un soggetto in possesso della necessaria qualifica, per poi affidare detto ruolo e compiti ai Sigg.ri Stefano Scattone e Mirko Frezza, i quali benchè sprovvisti di tale qualifica avrebbero svolto effettivamente tale ruolo e compiti, trova conferma e riscontro nella copiosa documentazione acquisita al procedimento con particolare riferimento: - alle distinte di gara relative ai numerosi incontri, sopra elencanti, della ASD Prima Porta Saxa Rubra nel corso della stagione sportiva 2022 – 2023, ove la qualifica di allenatore risulta esser stata formalmente attribuita ai medesimi; - alle note trasmesse dal Settore Tecnico dalle quali emerge l’assenza dei requisiti previsti dal Settore Tecnico per lo svolgimento dell’attività di Allenatore in capo ai Sigg.ri Stefano Scattone e Mirko Frezza. In merito alle condotte contestate al Sig. Dezi - all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Prima Porta Saxa Rubra - il Tribunale ritiene corretto l’inquadramento delle norme violate operato dalla Procura Federale [art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall’art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti]. Considerazioni di tenore equivalente valgono con riferimento alle posizioni dei dirigenti Sigg.ri Frezza e Scattone, le cui condotte, come correttamente dedotto dalla Procura Federale, integrano la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’articolo 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dall’art. 39, lett. Ea) del Regolamento del Settore Tecnico. Corretta risulta anche l’imputazione della società A.S.D. PRIMA PORTA SAXA RUBRA a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per gli atti e i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Gianni Dezi, Stefano Scattone e Mirko Frezza, in applicazione dell’art. 6, commi 1 e 2, del CGS. Da ultimo, anche le sanzioni richieste dalla Procura Federale ai deferiti risultano congrue sotto il profilo della relativa dosimetrìa, tenuto conto, peraltro, del lungo lasso di tempo durante il quale risultano essere state perpetrate le condotte contestate. Il Tribunale Federale Territoriale
DELIBERA
Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l’effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni: - Dezi Gianni, inibizione per n.6 mesi; - Scattone Stefano, inibizione per n.6 mesi; - Frezza Mirko, inibizione per n.3 mesi; - Prima Porta Saxa Rubra, euro 700,00 di ammenda. Si trasmette agli interessati.
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