C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 167 del 01/12/2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ POLISPORTIVA CIAMPINO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL DIRIGENTE LAURENTI GIANMARCO FINO AL 02/03/2024, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.77 C5 DEL 02/11/2023 (Gara: EDITALY LIDENSE C5 – POLISPORTIVA CIAMPINO del 25/10/2023 – Coppa Italia Calcio a 5 Maschile) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 148 del 21/11/2023

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ POLISPORTIVA CIAMPINO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL DIRIGENTE LAURENTI GIANMARCO FINO AL 02/03/2024, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.77 C5 DEL 02/11/2023 (Gara: EDITALY LIDENSE C5 – POLISPORTIVA CIAMPINO del 25/10/2023 – Coppa Italia Calcio a 5 Maschile) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 148 del 21/11/2023

La Società Polisportiva Ciampino impugnava, davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale competente, la decisione emessa dal Giudice sportivo di primo grado con la quale veniva inibito, sino al 02/03/2024, il proprio dirigente Gianmarco Laurenti per aver spintonato l’arbitro sul petto e poi averlo colpito con una spallata. La reclamante, nel corpo del ricorso, negava che il dirigente Laurenti avesse compiuto tali atti, ma riconosceva che il predetto fosse entrato sul terreno di gioco, come gesto di stizza, per la mancata concessione di un calcio di rigore a favore della propria squadra; alla luce di ciò chiedeva una congrua riduzione della sanzione. Questa Corte, riunitasi in modalità da remoto, esaminati gli atti ufficiali, ritiene che non ci siano margini per riformare la decisione di primo grado. Dalla lettura del dettagliato referto arbitrale emerge che al 19° della 2° frazione di gioco il Sig, Gianmarco Laurenti protestava avverso una decisione dell’arbitro; al contempo, entrato sul terreno di gioco, spintonava quest’ultimo con le mani sul petto e lo colpiva con una spallata causandogli momentaneo dolore. Pertanto, da quanto detto è evidente che il dirigente Laurenti abbia posto in essere una condotta gravemente irriguardosa nei confronti dell’ufficiale di gara che si è concretizzata in un contatto fisico volontario ex art. 36 comma 2 lett. b. Alla luce di ciò si ritiene congrua la sanzione inflitta al predetto dirigente dal Giudice sportivo di primo grado. Per tutto quanto detto, questa Corte

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

 

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