C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 167 del 01/12/2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ STIMIGLIANO 1969, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE LUCCIONI LEONARDO FINO AL 17/11/2023, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.28 C5 DEL 08/11/2023 (Gara: CAMPUS APRILIA SSD S.R.L. – STIMIGLIANO 1969 del 30/10/2023 – Campionato Calcio a 5 Serie D Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 155 del 24/11/2023

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ STIMIGLIANO 1969, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE LUCCIONI LEONARDO FINO AL 17/11/2023, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.28 C5 DEL 08/11/2023 (Gara: CAMPUS APRILIA SSD S.R.L. – STIMIGLIANO 1969 del 30/10/2023 – Campionato Calcio a 5 Serie D Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 155 del 24/11/2023

Con il reclamo in epigrafe, la società Stimigliano 1969 avanzava gravame avverso la decisione del Giudice Sportivo che aveva comminato la sanzione sportiva di perdita della gara cui aveva preso parte il calciatore Federico Di Tommaso nonché le conseguenti sanzioni a società e tesserati. A riguardo la reclamante deduceva come il ricorso di primo grado della società Campus Aprilia SSD S.R.L. fosse stato dichiarato inammissibile e pertanto il Giudice Sportivo non avrebbe potuto delibare sulla regolarità della gara. Resisteva la società contro interessata la quale rilevava che il giocatore in posizione irregolare aveva di fatto preso parte alla gara e chiedeva la conferma della decisione impugnata. Il gravame proposto risulta da rigettare. A ben vedere, infatti, risulta acclarato che il calciatore Federico Di Tommaso, tesserato della Stimigliano 1969 (che peraltro non nega la circostanza), abbia preso parte alla gara in oggetto in posizione irregolare, essendo squalificato. L’art. 65, comma 1, lettera d) CGS assegna la competenza del Giudice Sportivo in ordine alla posizione irregolare dei calciatori, dei tecnici e degli assistenti di parte impiegati in gare. I relativi procedimenti, ai sensi dell’art. 66 CGS, possono essere instaurati “a) d’ufficio e si svolgono sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali; b) su ricorso del soggetto interessato nei casi previsti dall’ordinamento federale”. Come da giurisprudenza consolidata di questa Corte, la deliberazione in primo grado di irricevibilità o inammissibilità del ricorso (ovvero la sua successiva declaratoria) non ha altra conseguenza se non quella di espungere dal procedimento i documenti presentati dal ricorrente a sostegno del proprio atto, rimanendo a disposizione del Giudice Sportivo gli atti ufficiali su cui tale organo può e deve assumere d’ufficio la propria decisione. E, d’altronde, il sistema di giustizia sportivo è informato al principio di favore a che vengano assunte decisioni sul regolare svolgimento delle gare, tanto che i relativi ricorsi o reclami non possono essere ritirati o rinunciati (cfr. art. 49, comma 6 CGS). Diversamente opinando si giungerebbe all’assurda conclusione che, in presenza di un ricorso inammissibile, al Giudice Sportivo sarebbe precluso lo scrutinio di situazioni ad egli perfettamente conoscibili e che avrebbe invece potuto sanzionare in assenza del detto ricorso. Nel caso di specie, il Giudice di prime cure, dopo aver dichiarato l’inammissibilità del ricorso ha assunto la sua decisione basandosi esclusivamente su atti ufficiali da cui risulta che il calciatore Federico Di Tommaso fosse stato espulso in campo nella gara precedente e pertanto, ai sensi dell’art. 137, comma 2 C.G.S., non avrebbe potuto prendere parte alla gara in questione anche in assenza di declaratoria da parte del Giudice Sportivo. La decisione impugnata risulta quindi corretta, non rilevando l’inammissibilità del ricorso in primo grado poiché il Giudice Sportivo doveva agire d’ufficio. Dalla partecipazione alla gara di un calciatore squalificato devono quindi conseguire tutte le sanzioni comminate correttamente dal Giudice di primo grado. Tutto ciò premesso, questa Corte

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

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