C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 168 del 01/12/2023 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. IEMMA FRANCESCO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. ACC. CALCIO MONTECASSINO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 23 DELLE N.O.I.F. E DALL’ART. 39, LETT. EA), DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, NONCHÉ DALL’ART. 1, LETT. C, DEL COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DELL’ 1.7.2022 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO, DEL SIG. CARBONE FULVIO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD UNITED CASTELFORTE, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 32 BIS DELLE NOIF E DALL’ART. 40 DEL REGOLAMENTO LND, NONCHÉ DALL’ART. 39 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, E DELLA SOCIETÀ A.S.D. ACC. CALCIO MONTECASSINO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 63 del 20/09/2023

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. IEMMA FRANCESCO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. ACC. CALCIO MONTECASSINO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 23 DELLE N.O.I.F. E DALL’ART. 39, LETT. EA), DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, NONCHÉ DALL’ART. 1, LETT. C, DEL COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DELL’ 1.7.2022 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO, DEL SIG. CARBONE FULVIO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD UNITED CASTELFORTE, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 32 BIS DELLE NOIF E DALL’ART. 40 DEL REGOLAMENTO LND, NONCHÉ DALL’ART. 39 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, E DELLA SOCIETÀ A.S.D. ACC. CALCIO MONTECASSINO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 63 del 20/09/2023

Il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 981pfi 22- 23, avente ad oggetto: “Accertamenti in merito alla condotta del sig. Francesco Iemma, presidente della A.S.D. Acc. Calcio Montecassino, che svolgerebbe attività di allenatore in assenza della necessaria abilitazione del Settore Tecnico”; Esaminati i documenti acquisiti e gli atti formati nel corso dell’attività inquirente svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento; Vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini ritualmente notificata; Preso atto dell’attività inquirente svolta dalla Procura Federale Ritenuto che da questa e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso che il sig. Iemma Francesco, presidente della società A.S.D. ACC. Calcio Montecassino, per l’intera stagione sportiva 2022 -2023 ha omesso di affidare il ruolo ed i compiti di responsabile tecnico dell’attività di base della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato della categoria “Esordienti” ad un soggetto con qualifica federale regolarmente abilitato. Lo stesso sig. Iemma, inoltre, ha affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Esordienti al sig. Fulvio Carbone, tesserato come calciatore per la stagione sportiva 2022 - 2023 per la società ASD United Castelforte, nonostante lo stesso fosse sprovvisto della qualifica di Allenatore. Al contempo, poi, anche lo stesso sig. Iemma Francesco ha svolto in prima persona il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Esordienti, pur essendo sprovvisto della qualifica di allenatore. I fatti descritti, inoltre, hanno trovato conferma anche dal sopralluogo effettuato in occasione degli allenamenti tenuti dalla A.S.D. ACC. Calcio Montecassino dal collaboratore della Procura Federale delegato allo svolgimento dell’attività inquirente. Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco, con il coordinamento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Giovanni Greco; Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva, ha ritenuto di deferire innanzi allo scrivente Tribunale Federale Territoriale il sig. IEMMA Francesco, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società A.S.D. ACC. Calcio Montecassino (Matr. 952021), il sig. CARBONE Fulvio, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD United Castelforte e la società A.S.D. ACC. Calcio Montecassino. Ritenuto che nel caso di specie non sia configurabile la responsabilità oggettiva della ASD United Castelforte, in quanto gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Fulvio Carbone, così come descritti nel precedente capo di incolpazione, appaiono essersi verificati all’insaputa della società per la quale il calciatore appena citato era tesserato, nonché al di fuori delle possibilità di controllo, anche indiretto, da parte di tale compagine. Alla riunione fissata per il giorno 19 settembre 2023, era presente per la Procura Federale l’Avv. Alessandro Avagliano, mentre per i deferiti erano presenti il sig. Fulvio Carbone e l’Avv. Giulia Marandola, in sostituzione dell’Avv. Paolo Marandola, per il sig. Iemma Francesco e la società Acc. Calcio Montecassino. La Procura riportandosi all’atto di deferimento, chiedendo di non prendere in considerazioni le memorie difensive trasmessa dai deferiti in quanto mai ricevute, concludeva con la richiesta di accoglimento del reclamo e l’applicazione delle seguenti sanzioni: - Iemma Francesco, mesi 6 di inibizione; - Carbone Fulvio, gare 8 di squalifica; - Acc. Calcio Montecassino, euro 700,00 di ammenda. Il sig. Carbone dichiarava di essere abilitato a svolgere l’attività di tecnico da aprile 2022 e che non era a conoscenza del fatto che l’essere tesserato come calciatore per una società, gli impediva di svolgere tale attività con altra società. In ogni modo, ritenendo non corrette le accuse mosse nei suoi confronti, chiedeva il proprio proscioglimento. L’avv. Marandola, preliminarmente eccepiva la violazione del termine a comparire di cui all’art.93 del C.G.S.. Il Presidente del Tribunale sul punto però dichiarava che era stata adottata la determina dell’abbreviazione dei termini, così come previso dal C.G.S.. L’Avv. Marandola si riportava in ogni modo alle memorie difensive trasmesse, ribadendo che non vi erano atti di indagine che dimostrassero che il sig. Iemma avesse svolto effettivamente le mansioni di allenatore per la società. Pertanto, per quel che riguarda questo illecito addebitato al sig. Iemma, ne chiedeva il proscioglimento. Evidenziava che il Carbone non ha mai svolto attività di allenatore per la società Acc. Calcio Montecassino, e che il fatto che lo stesso indossasse la felpa societaria non provasse nulla, tanto più visto che il figlio dello stesso era tesserato per la società. Si rimetteva, in ogni modo, al giudizio del Tribunale. La Procura, sentita la difesa dei deferiti, insisteva sulle conclusione precedentemente fatte. Questo Tribunale Federale, esaminati tutti gli atti del deferimento e sentite le parti in udienza, rilevava la responsabilità dei deferiti, non riscontrando altresì elementi validi e sufficienti per il proscioglimento degli stessi. Riteneva il Tribunale però, vista l’entità dei fatti, di poter rivedere le richieste fatte dalla Procura Federale; tutto quanto sopra premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l’effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni: - Iemma Francesco, mesi 4 di inibizione; - Carbone Fulvio, n.4 gare di squalifica; - ASD Acc. Calcio Montecassino, euro 450,00 di ammenda. Si trasmette agli interessati.

 

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