C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 179 del 07/12/2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ATLETICO LODIGIANI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 400,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.134 LND DEL 08/11/2023 (Gara: ATLETICO LODIGIANI – FIANO ROMANO del 05/11/2023 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 166 del 01/12/2023

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ATLETICO LODIGIANI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 400,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.134 LND DEL 08/11/2023 (Gara: ATLETICO LODIGIANI – FIANO ROMANO del 05/11/2023 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 166 del 01/12/2023

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Atletico Lodigiani; esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell’art. 76, comma 2 e 3 del C.G.S., poiché carente di preannuncio di reclamo che, come previsto dalle norme vigenti, deve essere trasmesso entro il termine di n.2 (due) giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare, e di conseguenza tardivo nell’invio delle motivazioni del reclamo; tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell’art.76, comma 2 e 3 del C.G.S.. Il contributo va incamerato.

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