C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 179 del 07/12/2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ VILLA ADRIANA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE RANIERI DANILO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.134 LND DEL 08/11/2023 (Gara: SPQV VELLETRI CALCIO – VILLA ADRIANA del 05/11/2023 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 166 del 01/12/2023

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ VILLA ADRIANA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE RANIERI DANILO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.134 LND DEL 08/11/2023 (Gara: SPQV VELLETRI CALCIO – VILLA ADRIANA del 05/11/2023 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 166 del 01/12/2023

Con rituale reclamo, la società Villa Adriana ha impugnato la squalifica a quattro giornate di gara a carico del calciatore Danilo Ranieri, sostenendo che lo stesso aveva sì pronunciato una parola offensiva nei confronti dell’assistente arbitrale ma che si allontanava subito e non veniva a contatto né con egli né con l’arbitro. Chiedeva quindi una riduzione della sanzione. Preliminarmente occorre rilevare che l’art. 61 C.G.S. prescrive che “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e che nel referto arbitrale risulta accuratamente descritta la condotta del calciatore della reclamante. Egli, infatti, al termine della gara, pronunciava una grave offesa nei confronti dell’assistente all’arbitro reiterandola poi nei confronti del direttore di gara. Il Giudice Sportivo, quindi, ha correttamente valutato lo svolgersi dei fatti anche in relazione alla sua entità, considerato che a seguito dell’espulsione diretta il calciatore ha tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’assistente arbitrale e dell’arbitro, punita dall’art. 36, comma 1, lett. a) con la squalifica minima di quattro giornate di gara. Si ricorda, inoltre, che detto comma, alla lettera b), punisce con otto giornate di squalifica il calciatore qualora detta condotta si concretizzi in un contatto fisico. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

 

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