C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 188 del 15/12/2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ SAXA FLAMINIA LABARO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 100,00 E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI MELUZIO MIRKO E MOROLLI LUCA PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.132 LND DEL 06/11/2023 (Gara: SAXA FLAMINIA LABARO – TIRRENO SANSA del 01/11/2023 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 155 del 24/11/2023

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ SAXA FLAMINIA LABARO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 100,00 E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI MELUZIO MIRKO E MOROLLI LUCA PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.132 LND DEL 06/11/2023 (Gara: SAXA FLAMINIA LABARO – TIRRENO SANSA del 01/11/2023 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 155 del 24/11/2023

Con delibera pubblicata il 06.11.2023 sul C.U. n. 132 del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara SAXA FLAMINIA LABARO – TIRRENO SANSA del 06/11/2023 – Campionato Prima Categoria, irrogava le seguenti sanzioni: alla Società SAXA FLAMINIA LABARO provvedimento di ammenda di euro 100,00 “[..] perché propri tesserati, non identificati, presenti indebitamente nella zona degli spogliatoi, a fine gara rivolgevano all’arbitro espressioni offensive e minacciose [..]”. a carico dei calciatori MELUZIO MIRKO e MORELLI LUCA provvedimento di squalifica per 5 Gare “[..] perché il calciatore MELUZIO MIRKO “[..] espulso per doppia ammonizione dall’esterno del terreno di gioco a fine gara rivolgeva all’arbitro espressioni irriguardose e minacciose (art. 36 comma 1 lett. a) CGS ) [..]”; perché il calciatore MORELLI LUCA “[..] espulso per doppia ammonizione dall’esterno del terreno di gioco a fine gara rivolgeva all’arbitro espressioni irriguardose e minacciose (art. 36 comma 1 lett. a) del CGS) [..]”. Con reclamo ritualmente e tempestivamente inoltrato la SAXA FLAMINIA LABARO deduceva che: quanto alla contestazione mossa nei riguardi della società, nella zona degli spogliatoi sarebbe stato presente il padre dell’arbitro - nonché appartenente alle Forze dell’Ordine - il quale, nonostante la richiesta di non sostare nella suddetta zona, non se ne sarebbe allontanato in ragione di asserite minacce rivolte nei riguardi del figlio; di talchè, ne era scaturita una discussione; quanto alla contestazione mossa nei riguardi dei due calciatori, si contestava l’eccessiva afflittività delle sanzioni rispetto ai fatti accaduti, stante l’atteggiamento del direttore di gara, che a detta della reclamante sarebbe stato provocatorio e irrispettoso verso i tesserati della medesima. La reclamante presentava richiesta di audizione. All’udienza del giorno 23 novembre 2023, svoltasi con modalità a distanza, per la reclamante era presente il Sig. De Rubeis, tesserato per la società Axa Flaminia Labaro, il quale insisteva per la riduzione delle sanzioni irrogate ai calciatori e alla società. Conclusa l’audizione, la Corte Sportiva d’Appello passava alla disamina del caso. Questa Corte ritiene che il reclamo meriti parziale accoglimento. La Corte, infatti, pur ritenendo corretta la ricostruzione dei fatti così come riportata nel referto dell'Arbitro che, come noto, costituisce fonte di prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 61.1. CGS), con riferimento alla condotta posta in essere dal solo calciatore MELUZIO MIRKO, reputa congruo rimodularne il trattamento sanzionatorio. Dalla lettura del referto arbitrale, invero, è emerso che il calciatore MELUZIO MIRKO (a differenza del compagno di squadra MORELLI LUCA, il quale sebbene richiamato più volte ad assumere un comportamento rispettoso nei riguardi dell’arbitro, protestava e lo insultava con veemenza reiteratamente anche al termine della competizione), era stato espulso dal terreno di gara per doppia ammonizione conseguente alla commissione di un fallo; dopodichè, una volta uscito dal tdg, lo stesso si sarebbe unito al gruppo di tesserati della società Saxa Flaminio Labaro, non identificati, gridando insieme ad essi frasi offensive al direttore di gara. Orbene, se da un lato le espressioni rivolte dal calciatore al Direttore di gara assumono certamente un rilievo offensivo e ingiurioso e come tali devono essere censurate in sede disciplinare, dall’altro, la valutazione complessiva delle stesse in un unico omogeneo contesto espressivo consente di ridimensionarne la valenza gravemente minacciosa (cfr Corte Sport. App., n. 82/2020). Di tal ché, la richiesta di riduzione della squalifica deve essere accolta, avuto riguardo alla posizione del calciatore MELUZIO MIRKO e al minor disvalore complessivo ravvisabile nella condotta censurata, che induce a ridurre la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. Tanto premesso, La Corte Sportiva di Appello Territoriale, ascoltata la società,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Meluzio Mirko a 3 gare. Di respingere altresì il reclamo, confermando le rimanenti decisioni impugnate. Il contributo va restituito.

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