C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 188 del 15/12/2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ VIS AURELIA S.R.L., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE MOSCA DANIELE PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.71 SGS DEL 09/11/2023 (Gara: VIS AURELIA S.R.L. – ROMA 7.0 ACADEMY del 04/11/2023 – Campionato Under 16 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 155 del 24/11/2023

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ VIS AURELIA S.R.L., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE MOSCA DANIELE PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.71 SGS DEL 09/11/2023 (Gara: VIS AURELIA S.R.L. – ROMA 7.0 ACADEMY del 04/11/2023 – Campionato Under 16 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 155 del 24/11/2023

La società Vis Aurelia ha inoltrato ritualmente e nei termini appello avverso la decisione del competente Giudice Sportivo che aveva irrogato all’allenatore Mosca Daniele la squalifica per cinque gare effettive a seguito dell’espulsione comminata dal direttore di gara nella gara in epigrafe ed a quanto riportato in merito nel referto di gara. Assume la reclamante che il comportamento del tecnico, pur censurabile, non avrebbe assunto connotati di tale gravità atti a giustificare una sanzione così afflittiva, considerando che l’articolo 36 comma 1 lettera A del CGS determina la sanzione minima irrogabile nel caso di comportamento ingiurioso e minaccioso dei tecnici in due giornate di gara. L’assunto dell’appellante è smentito dal rapporto di gara che invece narra di un comportamento minaccioso ed ingiurioso nei confronti dell’Arbitro a seguito della espulsione comminata dal direttore di gara per doppia ammonizione e di un comportamento reiteratamente offensivo e minaccioso, che si è protratto per tutto il restante tempo di gioco, da parte del tecnico che si era posizionato dietro le panchine. Dalla lettura del referto arbitrale si può quindi dedurre che il comportamento ingiurioso e minaccioso si è protratto dal 9’ minuto del secondo tempo sino al termine della gara e quindi per decine di minuti, benché il risultato della gara divenisse favorevole per la squadra del Moca che ha finito per prevalere con il punteggio di 3 a 1 (0 a 1 al termine del primo tempo) ed in un contesto agitato, tanto che l’Arbitro comminava ben sei ammonizioni ed una espulsione a carico del Vis Aurelia. Appare evidente che l’allenatore Mosca, nella circostanza, ha completamente misconosciuto quelle che debbono essere le funzioni di un tecnico addetto ad una squadra del settore giovanile, il quale, oltre alle naturali nozioni tecnico – tattiche, deve instillare nei giovani atleti a lui affidati, il senso del rispetto delle regole e degli avversari, l’ossequio alle decisioni arbitrali e la collaborazione sportiva con il direttore di gara, la lealtà, la correttezza e l’educazione. Se è già censurabile l’espulsione per espressioni inurbane e minacciose rivolte al direttore di gara, è sommamente disdicevole che poi non subentri un minimo di risipiscenza per l’errore commesso ed anzi si insista nel comportamento, anche quando i minuti trascorsi, l’andamento e la natura della gara, giustificherebbero invece un comportamento ben diverso e collaborativo verso l’Arbitro. Si pensi solo che, a fronte di un tale comportamento, i giovani atleti da lui condotti sono stati indotti ad alzare i toni agonistici ed a contestare l’operato arbitrale, incappando in plurimi provvedimenti disciplinari nei loro confronti per proteste e comportamento non regolamentare. Da quanto emerge dal referto, l’andamento disciplinare della gara, particolarmente negativo, è strettamente correlabile al comportamento antiregolamentare dell’allenatore sanzionato ed al suo comportamento dall’esterno del terreno di gioco. Va detto, in conclusione, che la reclamante sbaglia nel riportare il dettato dell’articolo 36 comma 1 lettera A del CGS che, a seguito della recente novella regolamentare, prevede una pena edittale minima di quattro giornate di gara e non due come scritto. Ciò premesso la decisione del Giudice Sportivo di prime cure non solo non merita censure, volte a ridurne la portata disciplinare, ma va adeguata, alle luci delle superiori considerazioni, come da dispositivo, anche per equipararla ai precedenti disciplinari adottati dalla Corte e dai Giudice di prime cure recentemente in presenza della recrudescenza di atteggiamenti minacciosi ed ingiuriosi nei confronti degli Arbitri nelle categorie giovanili da parte dei tecnici delle squadre. Tutto ciò premesso delibera

DELIBERA

Di respingere il reclamo, e di comminare all’allenatore Mosca Daniele la squalifica per 6 gare. Il contributo va incamerato.

 

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