C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 188 del 15/12/2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ FUTBOL MONTESACRO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 200,00 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PASCALI TOMMASO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.18 LND DEL 06/11/2023 (Gara: F.C. RIETI 1936 ASD – FUTBOL MONTESACRO del 28/10/2023 – Campionato Juniores Under 19 Provinciale Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 166 del 01/12/2023
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ FUTBOL MONTESACRO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 200,00 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PASCALI TOMMASO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.18 LND DEL 06/11/2023 (Gara: F.C. RIETI 1936 ASD – FUTBOL MONTESACRO del 28/10/2023 – Campionato Juniores Under 19 Provinciale Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 166 del 01/12/2023
Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Futbol Montesacro impugnava la delibera del competente Giudice Sportivo che le aveva comminato, unitamente all’avversaria, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di o a 3. Deduce l’appellante che, contrariamente a quanto riportato nel comunicato ufficiale, la gara in questione sarebbe stata sospesa dall’Arbitro in quanto la squadra avversaria non avrebbe voluto riprendere il gioco dopo la temporanea sospensione verificatasi per un acceso parapiglia verificatosi tra i tesserati di entrambe le società. La Corte, esaminato il referto e rilevate alcune lacune nella descrizione degli occorsi e nell’individuazione dei motivi che avevano portato alla sospensione della gara, decideva di risentire l’Arbitro a chiarimenti. Nell’audizione il direttore di gara meglio precisava gli occorsi ed, in particolare, puntualizzava di aver richiamato i capitani, dopo che gli animi si erano placati, intenzionato a far riprendere il gioco, ma di aver constatato che la squadra locale si era allontanata dal terreno di gioco e non intendeva riprendere la gara. A fronte di queste precisazioni deve dedursi che la sospensione definitiva dell’incontro deve attribuirsi alla sola società Rieti 1936 e deve quindi annullarsi la decisione impugnata in relazione alla sola irrogazione della punizione sportiva della perdita della gara alla società Futbol Montesacro. Tutto ciò premesso, questa Corte
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il reclamo, annullando la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara a carico della società Futbol Montesacro, confermando altresì nel resto. Il contributo va restituito.
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