C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 188 del 15/12/2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ CIVITAVECCHIA CALCIO 1920, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE VITTORINI MANUEL PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.137 LND DEL 10/11/2023 (Gara: AURELIA ANTICA AURELIA – CIVITAVECCHIA CALCIO 1920 del 08/11/2023 – Coppa Italia Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 166 del 01/12/2023

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ CIVITAVECCHIA CALCIO 1920, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE VITTORINI MANUEL PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.137 LND DEL 10/11/2023 (Gara: AURELIA ANTICA AURELIA – CIVITAVECCHIA CALCIO 1920 del 08/11/2023 – Coppa Italia Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 166 del 01/12/2023

Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali e rilevato che la Società Civitavecchia Calcio 1920 ha impugnato innanzi a Questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure con C.U. n. 137 LND del 10/11/2023, con il quale veniva disposta la squalifica a carico del calciatore Vittorini Manuel per 3 gare perché ”espulso per atto di violenza nei confronti di un avversario, al termine della gara entrava indebitamente nello spogliatoio arbitrale protestando ripetutamente”. In sede di gravame la reclamante chiedeva, in riforma della decisione impugnata, l’annullamento della squalifica al calciatore Vittorini ovvero, in via subordinata, una riduzione della stessa in misura equamente rapportata alla effettiva gravità dei fatti in esame. A ben vedere le argomentazioni addotte dalla Società Civitavecchia, a sostegno della invocata riduzione della squalifica, possono ritenersi assumibili, atteso che il gesto addebitato al giocatore Vittorini può essere qualificato non come “atto di violenza”, ma semmai come richiesta di chiarimento, seppure invasiva e irriguardosa, che giustifica l’irrogazione di una squalifica più contenuta. Per tali ragioni, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Vittorini Manuel a 2 gare. Il contributo va restituito.

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