C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 188 del 15/12/2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SAMBENEDETTESE FL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SISTI CRISTIAN FINO AL 03/01/2024, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.132 LND DEL 06/11/2023 (Gara: AQUILOTTI LAZIO C5 – SAMBENEDETTESE FL del 01/11/2023 – Campionato Under 18 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 166 del 01/12/2023

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SAMBENEDETTESE FL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SISTI CRISTIAN FINO AL 03/01/2024, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.132 LND DEL 06/11/2023 (Gara: AQUILOTTI LAZIO C5 – SAMBENEDETTESE FL del 01/11/2023 – Campionato Under 18 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 166 del 01/12/2023

 La Società Sambenedettese FL, impugnava, davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale competente, il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure con il quale veniva squalificato il proprio calciatore Sisti Cristian sino al 03/01/2024 per aver proferito reiterate frasi offensive e minacciose all’indirizzo dell’arbitro ed aver cercato, ripetutamente, senza successo il contatto fisico con il predetto. A sostegno della propria tesi difensiva la reclamante riconosceva che Sisti Cristian aveva, effettivamente, offeso e minacciato l’arbitro, ma negava che il proprio calciatore avesse posto in essere un comportamento violento verso il direttore di gara; tutt’al più si trattava di una condotta che doveva essere ricondotta ad una forte protesta per i (presunti) errori arbitrali; alla luce di ciò, menzionando copiosa giurisprudenza, chiedeva una sensibile riduzione della sanzione. Questa Corte, riunitasi da remoto, esaminati gli atti ufficiali (referto arbitrale e suo supplemento), ascoltata la Società, ritiene di poter accogliere il reclamo. Dalla lettura del referto arbitrale e dal supplemento stesso, emerge che, al 44° della prima frazione di gioco il calciatore Cristian Sisti veniva espulso per aver rivolto espressioni offensive e minacciose all’indirizzo dell’arbitro; al contempo cercava di avvicinarsi allo stesso ma veniva trattenuto dai compagni di squadra. Al termine della gara il predetto calciatore reiterava insulti e minacce verso l’arbitro cercando nuovamente, ma inutilmente, il contatto fisico, in quanto trattenuto, sia pur a stento, dai dirigenti della propria società. Da ciò emerge che l’arbitro, sicuramente, è stato oggetto di ripetuti insulti e minacce, ma non di una azione violenta, grazie, come detto, all’immediato intervento, prima dei compagni di squadra e dopo, al termine della gara, dei dirigenti della stessa società. In definitiva, dalla dinamica dei fatti, emerge che la condotta del Sisti, più che una vera e propria azione violenta deve essere ricondotta ad un comportamento gravemente irriguardoso ed ingiurioso verso l’arbitro che, però, non si è concretizzato in un contatto fisico, sia pur grazie al tempestivo intervento dei compagni di squadra e dei dirigenti. Pertanto, da quanto detto, l’entità della squalifica deve essere, leggermente, ridotta per parametrarla all’effettiva gravità dell’azione commessa dal giovane calciatore considerando, anche, che essa non ha prodotto nocumento alcuno all’arbitro. In conclusione, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, rideterminando la sanzione a carico del calciatore Sisti Cristian nella squalifica per 7 gare. Il contributo va restituito

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