C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 188 del 15/12/2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ TIVOLI CALCIO 1919, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI EURO 100,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.71 SGS DEL 09/11/2023 (Gara: VILLALBA OCRES MOCA 1952 – TIVOLI CALCIO 1919 del 15/10/2023 – Campionato Under 17 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 178 del 07/12/2023
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ TIVOLI CALCIO 1919, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI EURO 100,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.71 SGS DEL 09/11/2023 (Gara: VILLALBA OCRES MOCA 1952 – TIVOLI CALCIO 1919 del 15/10/2023 – Campionato Under 17 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 178 del 07/12/2023
Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Tivoli Calcio ha impugnato la delibera del competente Giudice Sportivo che le aveva irrogato la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3 a 0 per aver fatto partecipare alla gara in epigrafe il calciatore Felici Kristian Albert in corso di squalifica. L’appellante lamenta che il calciatore in questione, squalificato per una gara nell’ultima giornata del campionato 2022/2023 con altra società, avrebbe dovuto scontare la squalifica nella prima squadra della nuova società di appartenenza e quindi si trovava in posizione regolare nella gara in questione, relativa alla categoria allievi under 17. Il reclamo è fondato. In effetti l’articolo 10 del CGS prescrive che il calciatore che abbia cambiato società, anche nel corso della stagione sportiva, sconta le residue giornate di squalifica nella prima squadra della nuova società di appartenenza. Il caso, contemplato sempre nello stesso articolo 10, del calciatore che abbia invece cambiato categoria nell’ambito del settore giovanile e scolastico, non è riferibile al calciatore in questione che è rimasto nella categoria allievi, ove giocava quando è stato sanzionato con la squalifica. All’annullamento della decisione impugnata consegue il ripristino del risultato acquisito sul campo. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello territoriale,
DELIBERA
Di accogliere il reclamo, annullando la decisione impugnata e, per l’effetto, di ripristinare il risultato acquisito sul campo di Villalba Ocres Moca 1952 – Tivoli Calcio 1919 2 - 4. Il contributo va restituito.
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