C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 190 del 15/12/2023 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ENRICO LANDI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA A.S.D. TIRRENO SANSA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DAGLI ARTT. 23 E 66, COMMA 4, DELLE N.O.I.F. E DALL’ART. 47 DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, NONCHÉ ANCORA DALL’ART. 39, LETT. FD), DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, DEL SIG. DAVIDE SENTINELLI, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE SPORTIVO TESSERATO PER LA A.S.D. TIRRENO SANSA, PER RISPONDERE, A) DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 23 DELLE N.O.I.F. E DALL’ART. 47 DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, NONCHÉ DALL’ART. 39, LETT. FD), DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, B) DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ARTICOLO 28 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO, C) DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ARTICOLO 28 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO, DEL SIG. LUCA LUPINO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. TIRRENO SANSA, PER RISPONDERE, A) DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DAGLI ARTT. 23, 39 E 61, COMMA 1, DELLE N.O.I.F., B) DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ARTICOLO 28 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO, DEL SIG. MIRKO LOMBARDI, ALL’EPOCA DEI FATTI ALLENATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. TIRRENO SANSA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E 21, COMMA 9, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA E DELLA SOCIETÀ A.S.D. TIRRENO SANSA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 157 del 24/11/2023
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ENRICO LANDI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA A.S.D. TIRRENO SANSA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DAGLI ARTT. 23 E 66, COMMA 4, DELLE N.O.I.F. E DALL’ART. 47 DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, NONCHÉ ANCORA DALL’ART. 39, LETT. FD), DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, DEL SIG. DAVIDE SENTINELLI, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE SPORTIVO TESSERATO PER LA A.S.D. TIRRENO SANSA, PER RISPONDERE, A) DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 23 DELLE N.O.I.F. E DALL’ART. 47 DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, NONCHÉ DALL’ART. 39, LETT. FD), DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, B) DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ARTICOLO 28 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO, C) DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ARTICOLO 28 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO, DEL SIG. LUCA LUPINO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. TIRRENO SANSA, PER RISPONDERE, A) DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DAGLI ARTT. 23, 39 E 61, COMMA 1, DELLE N.O.I.F., B) DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ARTICOLO 28 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO, DEL SIG. MIRKO LOMBARDI, ALL’EPOCA DEI FATTI ALLENATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. TIRRENO SANSA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E 21, COMMA 9, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA E DELLA SOCIETÀ A.S.D. TIRRENO SANSA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 157 del 24/11/2023
Con atto ritualmente notificato alle parti la Procura Federale ha deferito: il sig. Enrico LANDI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Tirreno Sansa; il sig. Davide SENTINELLI, all’epoca dei fatti direttore sportivo tesserato per la A.S.D. Tirreno Sansa; il sig. Luca LUPINO, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Tirreno Sansa; il sig. Mirko LOMBARDI, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la società A.S.D. Tirreno Sansa; la società A.S.D. Tirreno Sansa; per rispondere: 1) il sig. Enrico Landi, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Tirreno Sansa: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 23 e 66, comma 4, delle N.O.I.F. e dall’art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, nonché ancora dall’art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, che in occasione della gara Accademia Calcio Roma - Tirreno Sansa del 15 aprile 2023, valevole per il girone A del campionato Under 14 Elite del Comitato Regionale Lazio, svolgesse il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata il sig. Davide Sentinelli, nonostante lo stesso fosse sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; 2) sig. Davide Sentinelli, all’epoca dei fatti direttore sportivo tesserato per la A.S.D. Tirreno Sansa: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, nonché dall’art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Tirreno Sansa pur essendo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, quantomeno in occasione della gara Accademia Calcio Roma - Tirreno Sansa del il 15 aprile 2023, valevole per il girone A del campionato Under 14 Elite del Comitato Regionale Lazio; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’articolo 28 del Regolamento del Settore Giovanile Scolastico in relazione allo specifico dovere di incoraggiare e promuovere il fair play, la disciplina e la correttezza statuito dal Codice di condotta per allenatori, dirigenti e membri dello staff approvato per la tutela dei minori dal Settore Giovanile Scolastico della F.I.G.C. – aggiornamento 26 febbraio 2021: - per avere omesso, in occasione della gara Accademia Calcio Roma - Tirreno Sansa del 15 aprile 2023 valevole per il girone A del campionato Under 14 Elite del Comitato Regionale Lazio, di segnalare all’arbitro l’errore commesso nell’indicare come destinatario del provvedimento di espulsione comminato al 15° minuto del secondo tempo di gara il sig. Mattia Ziccardi, calciatore tesserato per la A.S.D. Tirreno Sansa che indossava la maglia n. 18, anziché il sig. Claudio Liberatore, calciatore della stessa squadra che indossava la maglia 10; per effetto di tale condottapoi, al sig. Claudio Liberatore (sebbene destinatario effettivo dell’espulsione comminata dall’arbitro al 15° minuto del secondo tempo della gara appena indicata) di poter disputare nelle fila della squadra schierata dalla A.S.D. Tirreno Sansa le seguenti gare del girone A del campionato Under 14 Elite del Comitato Regionale Lazio: Tirreno Sansa - Acc. Ladispoli del 22 aprile 2023, Trastevere - Tirreno Sansa del 29 aprile 2023 e Tirreno Sansa - Acc. Ladispoli del 3 maggio 2023; - per aver comunicato, in occasione della seduta di allenamento tenutasi in data 20 aprile 2023, ai calciatori della squadra della A.S.D. Tirreno Sansa militante nel girone A del campionato U14 Elite del Comitato Regionale Lazio, di essersi accorto dell’errore commesso dall’arbitro nell’annotare l’espulsione del calciatore sig. Mattia Ziccardi in occasione dalla sopra menzionata gara del 15 aprile 2023, ma di non averlo rappresentato al fine di poter disporre delle prestazioni sportive del calciatore sig. Claudio Liberatore nelle successive gare del girone A del campionato Under 14 Elite del Comitato Regionale Lazio, così come effettivamente avvenuto; c) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’articolo 28 del Regolamento del Settore Giovanile Scolastico in relazione allo specifico dovere di “non assumere o tollerare comportamenti o linguaggi offensivi” nei confronti dei genitori dei calciatori minori e di intessere con gli stessi un rapporto proficuo “al fine di fare squadra per la crescita e la tutela dei giovani atleti”, indicato nel Codice di condotta per allenatori, dirigenti e membri dello staff approvato per la tutela dei minori dal Settore Giovanile Scolastico della F.I.G.C. – aggiornamento 26 febbraio 2021: - per avere lo stesso al termine della seduta di allenamento tenutasi in data 20 aprile 2023, proferito nei confronti della madre del calciatore minore sig. Mattia Ziccardi che gli aveva richiesto chiarimenti in ordine all’irrogazione al proprio figlio da parte del Giudice Sportivo Territoriale della squalifica di due giornate di cui al Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Lazio n. 166 del 20 aprile 2023, le seguenti espressioni: “fai come ti pare, sei una zoccola”, “sei una zoccola” e “Fai una cosa, non far venire più Mattia agli allenamenti”; - per avere lo stesso, nel corso del confronto verbale avuto con la madre del calciatore sig. Mattia Ziccardi in data 20 aprile 2023, tenuto un comportamento aggressivo ed intimidatorio nei confronti della stessa avvicinando il proprio viso a quello di quest’ultima e rendendo necessario l’intervento del padre di un altro calciatore, ivi presente, per riportarlo alla calma; 3) sig. Luca Lupino, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Tirreno Sansa: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 23, 39 e 61, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Accademia Calcio Roma - Tirreno Sansa del 15 aprile 2023 valevole per il girone A del campionato Under 14 Elite del Comitato Regionale Lazio, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all’arbitro dalla società A.S.D. Tirreno Sansa nella quale è inserito il nominativo del sig. Daniele Lambroni quale allenatore della squadra, attestando in tal modo in maniera non veridica la presenza di quest’ultimo, che invece non ha mai partecipato a detta gara per impegni lavorativi; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’articolo 28 del Regolamento del Settore Giovanile Scolastico in relazione allo specifico dovere di incoraggiare e promuovere il fair play, la disciplina e la correttezza statuito dal Codice di condotta per allenatori, dirigenti e membri dello staff approvato per la tutela dei minori dal Settore Giovanile Scolastico della F.I.G.C. – aggiornamento 26 febbraio 2021: - per avere omesso, in occasione della gara Accademia Calcio Roma - Tirreno Sansa del 15 aprile 2023 valevole per il girone A del campionato Under 14 Elite del Comitato Regionale Lazio, di segnalare all’arbitro (sia al momento della sottoscrizione della distinta delle sanzioni disciplinari irrogate che successivamente) l’errore commesso nell’indicare come destinatario del provvedimento di espulsione comminato al 15° minuto del secondo tempo di gara il sig. Mattia Ziccardi, calciatore tesserato per la A.S.D. Tirreno Sansa che indossava la maglia n. 18, anziché il sig. Claudio Liberatore, calciatore della stessa squadra che indossava la maglia 10; per effetto di tale condotta, poi, al sig. Claudio Liberatore (sebbene destinatario effettivo dell’espulsione comminata dall’arbitro al 15° minuto del secondo tempo della gara appena indicata) di poter disputare nelle fila della squadra schierata dalla A.S.D. Tirreno Sansa le seguenti gare del girone A del campionato Under 14 Elite del Comitato Regionale Lazio: Tirreno Sansa - Acc. Ladispoli del 22 aprile 2023, Trastevere - Tirreno Sansa del 29 aprile 2023 e Tirreno Sansa - Acc. Ladispoli del 3 maggio 2023; 4) il sig. Mirko Lombardi, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la società A.S.D. Tirreno Sansa: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, e 21, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, sebbene dovesse scontare una squalifica in occasione della gara Accademia Calcio Roma - Tirreno Sansa del 15 aprile 2023, valevole per il girone A del campionato Under 14 Elite del Comitato Regionale Lazio, fatto ingresso negli spogliatoi occupati dai calciatori della propria squadra di appartenenza; 5) la società A.S.D. Tirreno Sansa a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Enrico Landi, Davide Sentinelli, Luca Lupino e Mirko Lombardi, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. A seguito del deferimento regolarmente notificato, il Presidente del Tribunale Federale Territoriale ha fissato, nei termini, la riunione per la discussione dandone rituale avviso a tutti i soggetti deferiti ed all’organo requirente. Nella riunione sono risultati regolarmente costituiti, tramite il difensore munito regolare procura, la società deferita ed il Sig. Landi, mentre sono risultati assenti i tesserati Lombardi, Sentinelli e Lupino. Preliminarmente le parti presenti hanno manifestato istanza di definizione del procedimento con l’applicazione di una sanzione concordata, ex art. 127 CGS, determinata in € 400,00 (sanzione base € 600) per la società ed in mesi 1 e giorni 10 (sanzione base mesi 2) di inibizione a carico del Sig. Landi Enrico. Il Tribunale non rilevando elementi che potessero portare al proscioglimento dei deferiti ha deliberato in conformità. In prosieguo si è quindi proceduto in assenza dei deferiti e la Procura Federale, riportandosi all’atto di deferimento ed ai documenti allegati, ha concluso per l’affermazione di responsabilità a carico di tutti i deferiti e per l’irrogazione delle seguenti sanzioni: -Sig. Davide Sentinelli anni uno di inibizione; -Sig. Luca Lupino mesi cinque di inibizione; -Sig. Mirko Lombardi cinque giornate di squalifica. I fatti ascritti ai deferiti sono emersi senza alcuna ombra od incertezza dalla documentazione in atti, peraltro non smentita dai deferiti che nulla hanno fatto pervenire a loro discolpa e non sono comparsi. Il comportamento ascritto al dirigente Sentinelli appare di eccezionale gravità, non tanto e non solo per avere omesso di far rilevare al direttore di gara l’errore nell’indicazione del calciatore effettivamente espulso dal campo, ma nell’avere rivendicato questa azione, certamente non commendevole, verso la squadra giustificandola nel diverso spessore tecnico dei due giovani atleti coinvolti. Non solo, ma alle sacrosante rimostranze della madre del calciatore squalificato senza colpa, ha reagito in modo inurbano ed offensivo, dinanzi ad altre persone, tesserati e non. La vicenda connota un comportamento totalmente contrario ai canoni di correttezza e lealtà sportiva che i dirigenti addetti a squadre giovanili dovrebbero instillare nei loro tesserati. Si è invece instillato il tarlo della frode, della violazione delle regole, del raggiungimento ad ogni costo, anche con modi illeciti, del risultato. La sanzione richiesta, pur non irrilevante, è apparsa al Tribunale fin troppo benevola e quindi meritevole di una diversa quantificazione più afflittiva ma più aderente agli scopi della pratica sportiva, agli indirizzi della Federazione ed alla giustizia sostanziale. Per quanto attiene il dirigete Lupino la sanzione richiesta appare invece congrua, in quanto pur essendo stato protagonista della prima fase, quella del mancato rilievo dell’errore in cui era incorso l’Arbitro, non ha assunto una posizione rilevante in quella, ben più grave, seguita nei giorni successivi alla gara. Infine la sanzione richiesta nei confronti dell’allenatore Lombardi, già in corso di squalifica, appare leggermente troppo eccessiva in quanto la violazione regolamentare ascritta, pur rilevante, è del tutto estranea all’episodio centrale del procedimento e va quindi riparametrata nei limiti indicati in dispositivo. Tutto ciò premesso il Tribunale Federale Territoriale
DELIBERA
Preliminarmente, visto l’art.127 del C.G.S., su conforme richiesta delle parti, applica al sig. Landi Enrico l’inibizione per n.1 mese e 10 giorni ed alla società Tirreno Sansa l’ammenda di euro 400,00. Di ritenere, altresì, i rimanenti deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l’effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni: - Sentinelli Davide, inibizione per n.2 anni; - Lupino Luca, inibizione per n.5 mesi; - Lombardi Mirko, squalifica per n. 3 gare. Si trasmette agli interessati.
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