C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 199 del 22/12/2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DAL CALCIATORE CASORIA GIUSEPPE (DOGANELLA CALCIO 2004), AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO FINO AL 19/10/2027, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.23 LND DEL 18/10/2023 (Gara: DOGANELLA CALCIO 2004 – LA SETINA del 14/10/2023 – Campionato Juniores Under 19 Provinciale Latina) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 166 del 01/12/2023
RECLAMO PROPOSTO DAL CALCIATORE CASORIA GIUSEPPE (DOGANELLA CALCIO 2004), AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO FINO AL 19/10/2027, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.23 LND DEL 18/10/2023 (Gara: DOGANELLA CALCIO 2004 – LA SETINA del 14/10/2023 – Campionato Juniores Under 19 Provinciale Latina) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 166 del 01/12/2023
Con delibera pubblicata sul C.U. n. 23 del 18/10/2023 del Comitato Regionale Lazio, il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara DOGANELLA CALCIO 2004 – LA SETINA del 14/10/2023 irrogava la sanzione della SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CASORIA GIUSEPPE FINO AL 19/10/2027 “[..] in quanto a fine gara, si avvicinava al direttore di gara, intento a raggiungere lo spogliatoio, e lo colpiva con uno schiaffo violento tra il collo e l'orecchio, procurandogli un trauma cervicale, refertato presso il Pronto soccorso con prognosi di 4 giorni s.c.; nonchè per violazione dell'art. 38 del CGS, per aver, in precedenza, partecipato attivamente alla rissa, colpendo più volte, in modo violento, con pugni al volto un calciatore avversario. [..]”. Avverso la sopra indicata decisione proponeva reclamo ritualmente e tempestivamente inoltrato la società Doganella Calcio 2004, per il tramite del proprio difensore di fiducia, Avv. Antonio Formiconi il quale respingeva le accuse formulate nella decisione impugnata, deducendo che il calciatore sarebbe stato sostituito dopo appena dieci minuti di gioco dalla sua discesa in campo, dolente alla spalla destra e al dito della mano sinistra per aver il medesimo riportato un trauma sportivo causato da uno scontro di gioco. Egli, quindi, secondo la ricostruzione fattuale della reclamante, non avrebbe potuto porre in essere le condotte a lui ascritte. A tal proposito, la difesa del calciatore produceva, tra l’altro, copia di referto di P.S. ove il paziente riferiva trauma sportivo, con dolori alla spalla destra ed alla mano sinistra, con la spalla dolente alla palpazione ed ai movimenti che appaiono ridotti, con mano sinistra con dito tumefatto e lievemente ecchimotico, con prognosi di trenta giorni. Ad avviso della reclamante, pertanto, sarebbe stato impossibile e fortemente improbabile che il giovane avesse potuto partecipare attivamente ad un rissa ed addirittura colpire il Direttore di gara, atteso il forte dolore alla spalla e con un dito tumefatto e relative limitazioni fisiche connesse alla sintomatologia sopra riportata. In diritto, la reclamante deduceva l’assenza dei presupposti di cui all’art. 38 CGS e anche sulla scorta di considerazioni relative alla c.d. scriminante sportiva, assumeva che nessuna responsabilità potesse essere ascritta al calciatore, ritenendo carente e/o assente sia l’elemento soggettivo sia l’elemento oggettivo del comportamento antisportivo e violento dello stesso, con incongruenze e/o difformità rispetto alla ricostruzione fattuale della vicenda che ad avviso della difesa non corrisponderebbe ai fatti accaduti. Sulla scorta di tali argomentazioni, la reclamante chiedeva l’annullamento della sanzione disciplinare irrogata al tesserato ovvero, in subordine, la sua riduzione in misura equamente riportata al disvalore effettivo del fatto. In via istruttoria, la stessa produceva: documentazione fotografica ritraente il tesserato Giuseppe CASORIA, ritratto verosimilmente in ambiente ospedaliero con indosso pantaloncini sportivi riportanti il num. 18 nonché con busto e spalla destra e mano sinistra fasciati e con una sorta di tutore ad un dito della mano sinistra; copia del verbale di PS, riportante diagnosi di frattura di falange 1 dito mano sinistra e lussazione cromio clavicolare dx (data e ora di ingresso: 14.10.2023 ore 21:29); copia di una dichiarazione del Presidente della Doganella Calcio 2004, in cui lo stesso dichiarava che il calciatore CASORIA GIUSEPPE, in occasione della gara in discorso, dopo 10 minuti dalla sua discesa in campo era uscito dal tdg lamentando dolore alla spalla destra e al dito della mano sinistra dopo uno scontro di gioco. In via istruttoria, la difesa chiedeva di ascoltare il sig. Giuseppe Casoria, il Presidente / lrpt della Doganella Calcio 2004, nonché il direttore di gara; chiedeva acquisirsi copia del referto arbitrale della gara del 14.10.2023 DOGANELLA CALCIO 2004 – LA SETINA del 14/10/2023 – Campionato Juniores Under 19 Provinciale Latina. La reclamante presentava, altresì, richiesta di audizione. All’udienza del giorno 09.11.2023, svoltasi con modalità a distanza, era presente il difensore della reclamante Avv. Antonio Formiconi ed il calciatore Sig. GIUSEPPE CASORIA. Il difensore insisteva per l’accoglimento del reclamo ribadendo le argomentazioni spiegate nei propri scritti difensivi. La Corte Sportiva d’Appello, con delibera pubblicata sul C.U. n. 139 del 10.11.2023 disponeva l’audizione dell’arbitro per supplemento di referto, sospendendo ogni giudizio sul merito. Alla successiva udienza celebratasi in data 23.11.2023 con modalità a distanza, Questa Corte procedeva all’audizione del Direttore di gara, il quale confermava integralmente quanto descritto nel proprio rapporto di gara, precisando come il CASORIA effettivamente una decina di minuti prima della sua sostituzione fosse rimasto coinvolto in uno scontro di gioco che aveva richiesto l’intervento del massaggiatore per un trauma alla spalla; successivamente, tuttavia, lo stesso aveva continuato a giocare apparentemente senza accusare immediate conseguenza. Il direttore di gara precisava, altresì, di non essere al corrente delle ragioni della sostituzione del calciatore, se causate dai postumi dell’infortunio o da decisioni tecniche dell’allenatore. Ad ogni buon conto, l’arbitro confermava che il sig. GIUSEPPE CASORIA aveva partecipato attivamente alla rissa generale che si era creata subito dopo il fischio finale, e di essere assolutamente certo che fosse stato proprio il sig. CASORIA GIUSEPPE a colpirlo con uno schiaffo arrecandogli un forte e momentaneo dolore a causa del quale lo stesso si era recato al Pronto Soccorso ove era stato rilevato quanto riportato sul relativo referto. Orbene, osserva il decidente come ai sensi dell’art. 61 c.1 CGS, i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi facciano piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Da siffatta natura di fonte di fede privilegiata consegue che la relativa contestabilità dei suindicati rapporti possa ammettersi solo in caso di errore di persona o per intrinseche contraddizioni o manifesta irragionevolezza (ex multis Corte. Giust. Fed. n. 132/2010), che la giurisprudenza sportiva esclude in presenza di refertazioni coerenti e dettagliate (cfr. Corte giust. Fed. n. 242/2012). Ciò posto, deve innanzitutto rilevarsi come le refertazioni arbitrali del caso di specie risultino complete ed esaustive, al pari delle integrazioni fornite dal direttore di gara in sede di audizione innanzi a Questa Corte. In esse, innanzitutto, sono riportati l’entrata nel tdg del calciatore GIUSEPPE CASORIA (n. 18) al 5’ minuto del secondo tempo (in luogo del n.11), la sua ammonizione per comportamento antisportivo al 44’ e la sua uscita al 49’ del 2t (sostituito dal n. 19). Nel supplemento di rapporto, inoltre, è dettagliatamente descritta l’intera dinamica che ha dato origine alla rissa tra i calciatori delle squadre avversarie generatasi al termine della competizione immediatamente dopo l’esecuzione del calcio di rigore al minuto 56’ del 2T e la convalida della rete a favore della Setina, nonché le condotte violente precipuamente ascrivibili al sig. GIUSEPPE CASORIA. In detto documento l’arbitro dava atto di come in quel frangente la maggior parte dei giocatori della società Doganella Calcio 2004 si fosse diretta con fare minaccioso verso i tesserati della Setina posizionati sotto la tribuna intenti ad esultare e: “[..] a questo punto venivano a contatto con i calciatori della Società La Setina, e si scatenava una violenta rissa (una vera e propria caccia all’uomo) che coinvolgeva la maggior parte dei tesserati di entrambe le società. Tra i più violenti e facinorosi riconoscevo i seguenti calciatori della Società Doganella Calcio 2004: N. 18 Giuseppe Casoria, sostituito al 49’ del 2T, che si trovava nello spazio antistante agli spogliatoi e che rientrava sul terreno di gioco per prendere parte alla rissa. Si dirigeva correndo verso il n. 8 Riccardo Zaccheo (capitano) della società La Setina (realizzatore del pareggio su calcio di rigore) e arrivato a pochi centimetri da lui, lo colpiva più volte al volto coin pugni, in maniera violenta (…). (…) Pochi istanti dopo la spinta, impaurito, cercavo di raggiungere lo spogliatoio, ma venivo colpito dal suddetto n. 18 Giuseppe Casoria, che nel mentre si era avvicinato, con uno schiaffo violento tra la parte destra del mio collo e il mio orecchio che mi procurava forte dolore. Lo stesso mi derideva e offendeva con testuali parole: “Sei na merda, te meriti pure altro! Bastardo! “Specifico inoltre che quest’ultimo nel momento della mia aggressione non indossava la maglia da gioco per non farsi riconoscere, ma veniva riconosciuto dal sottoscritto sia dal numero posto sul suo pantaloncino da gara e poi da un controllo del suo documento una volta all’interno del mio spogliatoio (…) [..]”. Ciò posto, Questa Corte non ha rinvenuto elementi contraddittori e/o illogici e/o irragionevoli nel narrato reso dal direttore di gara, la cui tenuta risulta ben salda e affatto incisa, sul piano probatorio, dalla ricostruzione fattuale alternativa fornita dalla reclamante nè dalla produzione documentale dalla stessa offerta da cui, per contro, non sono emersi spunti probatori idonei a validare la tesi della reclamante (secondo cui il giovane calciatore avrebbe riportato nel corso della competizione un infortunio di gioco tanto serio da limitarlo fisicamente, al punto da escludere radicalmente il possibile compimento da parte sua delle condotte a lui ascritte). In tale direzione muove, innanzitutto, l’evidente rilievo operante sul piano logico-argomentativo, per cui gli infortuni riportati alla spalla destra e al dito della mano sinistra di cui al referto di P.S. - presso il quale il giocatore risulta essersi recato nella tarda serata del giorno 14.10.2023 (laddove l’orario di inizio dell’incontro era alle ore 15:00) – nelle forme morbose in seguito refertate nel nosocomio, sono del tutto compatibili con la ricostruzione fornita dall’arbitro e dai chiarimenti dallo stesso forniti in sede di audizione. Il direttore di gara, invero, ha precisato come il CASORIA effettivamente una decina di minuti prima della sua sostituzione fosse rimasto coinvolto in uno scontro di gioco, che aveva richiesto l’intervento del massaggiatore per un trauma alla spalla; successivamente, tuttavia, lo stesso aveva continuato a giocare apparentemente senza accusare immediate conseguenza. Da ciò consegue che evidentemente ben trattavasi di una sintomatologia, questa, affatto invalidante nei termini sostenuti dalla difesa e, pertanto, tale da non impedire comunque al calciatore di porre in essere, da lì a seguire, le condotte a lui ascritte. Di talché, è ragionevole ritenere che, al contrario, la sintomatologia riportata nel referto di P.S., ben più significativa, si riferisca a traumi riportati a seguito della partecipazione del giovane alla violenta rissa ben descritta dal direttore di gara, e non al precedente scontro occorso sul tdg, a nulla rilevando la circostanza secondo la quale il calciatore accusava una pregressa ed indipendente algia alla spalla al fine sostenere l’impossibilità della condotta da parte del CASORIA, come invece sostenuto dalla difesa della reclamante. Detta (iniziale) sintomatologia, infatti, con ogni probabilità si è acutizzata in ragione dei colpi e sollecitazioni fisiche accusati nel corso della rissa. Dalla documentazione in atti, inoltre, risulta che l’uscita del giocatore dal tdg in parola non sia avvenuta in maniera repentina, essendo il calciatore entrato al 5’ minuto del 2T ed uscito al 49’ del 2T; mentre il suo ingresso al P.S. risulta essere stato effettuato in tarda serata (data e ora di ingresso: 14.10.2023 ore 21:29), non certo immediatamente dopo la sua sostituzione nel corso della competizione. Per le medesime ragioni sopra esposte, si evidenzia come pure la dichiarazione del Presidente della Doganella Calcio 2004, prodotta dalla reclamante, risulti inconferente. Anche l’ipotesi di un possibile scambio di persona, pur scrutinata da Questa Corte, deve essere esclusa attesa la scrupolosità profusa dall’arbitro nell’identificazione del calciatore e ribadita con fermezza e senza esitazioni anche in sede di audizione. Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, ad avviso del decidente i fatti ascritti al calciatore risultano provati e la sanzione irrogata al sig. GIUSEPPE CASORIA è del pari congrua, stante il combinato disposto di cui agli artt. 35 comma 4 e 38 CGS. Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale
DELIBERA
Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.
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