C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 199 del 22/12/2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ FONDI CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PANELLA LEONARDO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.132 LND DEL 06/11/2023 (Gara: FONDI CALCIO – SS FORMIA CALCIO del 01/11/2023 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 166 del 01/12/2023
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ FONDI CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PANELLA LEONARDO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.132 LND DEL 06/11/2023 (Gara: FONDI CALCIO – SS FORMIA CALCIO del 01/11/2023 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 166 del 01/12/2023
Con delibera pubblicata sul C.U. n. 132 del 06/11/2023 del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara FONDI CALCIO – SS FORMIA CALCIO del 01/11/2023 – Campionato Prima Categoria irrogava la sanzione della squalifica a carico del calciatore Panella Leonardo per 5 gare perché “[..] espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare teneva comportamento irrisorio nei confronti dell’arbitro, che reiterava anche fuori il recinto di gara [..]”. Con reclamo preceduto da preannuncio ritualmente trasmessi nei termini, la società Fondi Calcio impugnava l’avversato provvedimento deducendone l’eccessiva afflittività rispetto ai fatti accaduti e, per l’effetto, chiedeva la riduzione della sanzione tenuto, altresì, conto dell’assenza di qualsivoglia gesto violento posto in essere dal calciatore. La reclamante non chiedeva l’audizione. All’udienza del giorno 30 novembre 2023 svoltasi con modalità a distanza, si riuniva la Corte Sportiva d’Appello Territoriale la quale esaminava il reclamo in epigrafe. A tal riguardo, giova preliminarmente evidenziare l’inasprimento del trattamento sanzionatorio apportato alle fattispecie di cui all’art. 36 CGS. Di talchè, ai sensi dell’art. 36 CGS comma 1 lettera a), come aggiornato al 17.05.2023 e applicabile ratione temporis anche al caso in esame: “ [..] 1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara; [..]”. Tanto premesso, osserva il decidente come dalla lettura del referto arbitrale non può revocarsi in dubbio la circostanza secondo la quale il comportamento posto in essere dal sig. PANELLA LEONARDO integri un’ipotesi di condotta gravemente ingiuriosa e irriguardosa, peraltro reiterata in più momenti nel corso della competizione in parola. Secondo quanto riportato nella su citata refertazione, il tesserato, già destinatario di ammonizione per proteste con parole e gesti nei riguardi del direttore di gara “[..] dopo aver protestato urlando ma cosa venuto a fare veniva espulso alla notifica del provvedimento mi rideva in faccia, applaudiva e continuava fino al termine della partita dall’ esterno del recinto di gioco a dirmi pezzo di merda che cazzo sei venuto a fare, sei un coglione [..]”. Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, ad avviso di Questa Corte Sportiva d’Appello la sanzione irrogata è congrua alle previsioni del CGS, stante la sanzione minima pari a 4 giornate ex art. 36 CGS c.1 lett. a), cui deve aggiungersi 1 giornata di squalifica in conseguenza della espulsione disposta dall’arbitro nel corso della gara e l’assenza di circostanze attenuanti ex art. 13 CGS che nella fattispecie in discorso non sono state rilevate. Pertanto,
DELIBERA
Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.
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