C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 199 del 22/12/2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ LANUVIO CAMPOLEONE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE FIENI DAVIDE PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.135 LND DEL 09/11/2023 (Gara: LANUVIO CAMPOLEONE – MYSP del 05/11/2023 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 166 del 01/12/2023

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ LANUVIO CAMPOLEONE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE FIENI DAVIDE PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.135 LND DEL 09/11/2023 (Gara: LANUVIO CAMPOLEONE – MYSP del 05/11/2023 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 166 del 01/12/2023

Con delibera pubblicata sul C.U. n. 135 del 09/11/2023 del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara LANUVIO CAMPOLEONE – MYSP del 05/11/2023 – Campionato Prima Categoria irrogava la sanzione della squalifica a carico del calciatore FIENI DAVIDE per 5 gare “[..] Per aver attinto al volto, con uno sputo, un avversario a gioco fermo [..]”. Con reclamo preceduto da preannuncio ritualmente trasmessi nei termini, la società LANUVIO CAMPOLEONE impugnava l’avversato provvedimento deducendone l’eccessiva afflittività. Per l’effetto, la società chiedeva la riduzione della sanzione tenuto, altresì, conto della dinamica dei fatti che, secondo la ricostruzione della reclamante, vedevano nel gesto del sig. Fieni Davide - il quale, peraltro, non avrebbe raggiunto l’avversario, essendosi il medesimo limitato a sputare in terra - una mera reazione al gesto di un calciatore della squadra avversaria, tale Feroci Paolo, che antecedentemente lo aveva a sua volta attinto con uno sputo. A tal proposito, la reclamante lamentava una presunta disparità di trattamento sanzionatorio riservata ai due calciatori, avendo il Feroci Paolo ricevuto una squalifica di tre giornate a fronte delle cinque giornate di squalifica irrogate al Fieni Davide. La reclamante non presentava richiesta di audizione. All’udienza del giorno 30 novembre 2023, svoltasi con modalità a distanza, si riuniva la Corte Sportiva d’Appello Territoriale la quale esaminava il reclamo in epigrafe. Il ricorso è meritevole di accoglimento nei termini di cui appresso indicati. Preliminarmente, Questa Corte rileva come sulla scia di consolidata giurisprudenza degli Organi di Giustizia Sportiva, il gesto dello sputo che raggiunge un calciatore avversario sia assimilabile all’atto di violenza (e non già ad un comportamento gravemente antisportivo), in ragione del contenuto spregiativo della dignità fisica e morale della persona e, quindi, come tale il gesto va ricondotto alla fattispecie astratta di cui all’ art. 38 C.G.S. a tenore del quale: “[..] 1. Ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato. In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato. [..] “. Tanto premesso, dalla disamina del referto arbitrale è emerso che il calciatore FIENI DAVIDE, dopo aver ricevuto uno sputo sul petto da parte dell’avversario a gioco in svolgimento, a sua volta, a gioco fermo, sputava sul Fieni Davide, attingendolo al volto. I due, poi, proseguivano con una mass confrontation. Tanto premesso, Questa Corte rileva, innanzitutto, la particolare gravità del gesto commesso dal FIENI DAVIDE rispetto alla condotta posta in essere dal calciatore avversario, meritevole, pertanto, del diverso e più afflittivo trattamento sanzionatorio, correttamente operato dal giudice di prime cure, rispetto alla sanzione minima di tre giornate previste dalla normativa sopra citata. Parimenti, tuttavia, condivisibili risultano le argomentazioni rassegnate dalla reclamante, laddove la medesima sottolinea che il comportamento del proprio tesserato era stato provocato e generato in reazione ad un deplorevole gesto che lo stesso aveva subìto dal calciatore avversario pochi attimi prima. Di talchè, ad avviso di Questa Corte, la sanzione irrogata al calciatore FIENI DAVIDE è passibile di lieve riduzione, in applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 13 c. 1 lett.a), a tenore del quale: “[..] 1. La sanzione disciplinare è attenuata se dai fatti accertati emerge a favore del responsabile una o più delle seguenti circostanze: a) avere agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui; [..]”. Tanto premesso, questa Corte

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Fieni Davide a 4 gare. Il contributo va restituito.

 

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