C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 199 del 22/12/2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DAL DIRIGENTE BECCARISI ROBERTO (REAL MONTEROTONDO SCALO), AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO FINO AL 30/06/2024, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.78 SGS DEL 17/11/2023 (Gara: REAL MONTEROTONDO SCALO – TIVOLI CALCIO 1919 del 11/11/2023 – Campionato Under 14 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 187 del 15/12/2023
RECLAMO PROPOSTO DAL DIRIGENTE BECCARISI ROBERTO (REAL MONTEROTONDO SCALO), AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO FINO AL 30/06/2024, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.78 SGS DEL 17/11/2023 (Gara: REAL MONTEROTONDO SCALO – TIVOLI CALCIO 1919 del 11/11/2023 – Campionato Under 14 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 187 del 15/12/2023
Visto il reclamo in epigrafe proposto dal sig. Beccarisi Roberto; esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell’art. 76, commi 2 e 3 del C.G.S., poiché carente di preannuncio di reclamo che, come previsto dalle norme vigenti, deve essere trasmesso entro il termine di n.2 (due) giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare, oltre che tardivo nell’invio delle motivazioni del reclamo che, come previsto dalle norme vigenti, devono essere trasmesse entro il termine di n.5 (cinque) giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. Pertanto, questa Corte, DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell’art.76, commi 2 e 3 del C.G.S.. Il contributo va incamerato IL RELATORE IL PRESIDENTE F.to Carlo Calabria F.to Livio Proietti 63) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ FALASCHELAVINIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE ZAMBELLI WALTER FINO AL 23/01/2024 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE VELLITRI PAOLO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.80 SGS DEL 23/11/2023 (Gara: FALASCHELAVINIO – POLISPORTIVA CARSO del 19/11/2023 – Campionato Under 17 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 187 del 15/12/2023 Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla Società Falaschelavinio; esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell’art. 76, comma 2 del C.G.S., poiché carente di preannuncio di reclamo che, come previsto dalle norme vigenti, deve essere trasmesso entro il termine di n.2 (due) giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. Pertanto, questa Corte,
DELIBERA
Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell’art.76, comma 2 del C.G.S.. Il contributo va incamerato
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