C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 199 del 22/12/2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ VILLALBA OCRES MOCA 1952, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE MAZZOLA PIERPAOLO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.86 SGS DEL 30/11/2023 (Gara: VILLALBA OCRES MOCA 1952 – ACCADEMIA FROSINONE SCSRL del 25/11/2023 – Campionato Under 14 Regionale Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 187 del 15/12/2023
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ VILLALBA OCRES MOCA 1952, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE MAZZOLA PIERPAOLO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.86 SGS DEL 30/11/2023 (Gara: VILLALBA OCRES MOCA 1952 – ACCADEMIA FROSINONE SCSRL del 25/11/2023 – Campionato Under 14 Regionale Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 187 del 15/12/2023
La società Polisportiva Villalba Ocres Moka 1952 ha inoltrato ritualmente e nei termini appello avverso la decisione del competente Giudice Sportivo che aveva irrogato all’allenatore Mazzola Pierpaolo la squalifica per cinque gare effettive a seguito dell’espulsione comminata dal direttore di gara nella gara in epigrafe ed a quanto riportato in merito nel referto di gara. Assume la reclamante che il comportamento del tecnico, pur censurabile, non avrebbe assunto connotati di tale gravità atti a giustificare una sanzione così afflittiva, considerando anche i precedenti in materia nella giurisprudenza della Corte. L’Arbitro ha riportato nel suo referto che l’allenatore, a seguito di una decisione tecnica sfavorevole, era entrato sul terreno di gioco indebitamente ed avvinatosi, oltre a protestare con una frase volgare, lo aveva apostrofato con un epiteto ingiurioso ed aveva poi reiterato le frasi dopo l’espulsione comminata per i comportamenti descritti. Dalla lettura del referto arbitrale si può quindi dedurre che il comportamento ingiurioso si è ripetuto anche dopo l’espulsione comminata, costituendo quindi una continuazione della prima violazione Appare evidente che l’allenatore Mazzola, nella circostanza, ha completamente misconosciuto quelle che debbono essere le funzioni di un tecnico addetto ad una squadra del settore giovanile, il quale, oltre alle naturali nozioni tecnico – tattiche, deve instillare nei giovani atleti a lui affidati, il senso del rispetto delle regole e degli avversari, l’ossequio alle decisioni arbitrali e la collaborazione sportiva con il direttore di gara, la lealtà, la correttezza e l’educazione. Se è già censurabile l’espulsione per espressioni inurbane e minacciose rivolte al direttore di gara, è sommamente disdicevole che poi non subentri un minimo di risipiscenza per l’errore commesso ed anzi si insista nel comportamento. Si pensi solo che, a fronte di un tale comportamento, il pubblico presente ha cominciato ad inveire con insulti e minacce nei confronti dell’Arbitro ed un giovane calciatore è stato ammonito per comportamento non regolamentare. Ciò premesso la decisione del Giudice Sportivo di prime cure non merita censure e revisioni, volte a ridurne la portata disciplinare, anche in considerazione del fatto che l’articolo 36 n. 1 comma a) del CGS ha fissato in quattro gare il minimo edittale per comportamento ingiurioso nei confronti dell’Arbitro ed, in questo caso, si è verificata una reiterazione sanzionata con l’irrogazione di un’ulteriore giornata di squalifica. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale
DELIBERA
Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.
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