C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 228 del 19/01/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ VIVACE GROTTAFERRATA 1922, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE CAMILLO DANIELE FINO AL 29/12/2023, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.135 LND DEL 09/11/2023 (Gara: ACHILLEA 2002 – VIVACE GROTTAFERRATA 1922 del 04/11/2023 – Campionato Under 19 “B” Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 166 del 01/12/2023
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ VIVACE GROTTAFERRATA 1922, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE CAMILLO DANIELE FINO AL 29/12/2023, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.135 LND DEL 09/11/2023 (Gara: ACHILLEA 2002 – VIVACE GROTTAFERRATA 1922 del 04/11/2023 – Campionato Under 19 “B” Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 166 del 01/12/2023
La Corte d’Appello Territoriale; visto il Comunicato Ufficiale n.135 del 09.11.2023 del Giudice Sportivo della FIGC della CR Lazio LND; valutati gli atti del fascicolo, ritiene di respingere il reclamo della Asd Vivace Grottaferrata 1922, poiché il provvedimento sanzionatorio emanato risulta essere nel rispetto delle norme federali alla luce dei fatti così come verificatesi e degli atti ufficiali visto pure il reale contesto di svolgimento della gara. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale riconosce la sussistenza dell’ atteggiamento minaccioso nei confronti del direttore di gara che denota una condotta dell’allenatore gravemente irriguardosa così come dal referto arbitrale, alla luce del fatto che lo stesso Sig. Camillo Daniele veniva più volte fermato nell’impeto delle sue azioni dai dirigenti della società ospitante della squadra ospitante, questa giurisprudenza considera oggettivamente una palesa mancanza di riguardo, o di rispetto, verso la persona dell’arbitro così oltrepassando i limiti del diritto di critica. Tutto ciò premesso questa Corte,
DELIBERA
Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.
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