C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 228 del 19/01/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ATLETICO LODIGIANI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DEMOFONTI FRANCESCO PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.143 LND DEL 15/11/2023 (Gara: MONTEROTONDO 1935 – ATLETICO LODIGIANI del 12/11/2023 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 178 del 07/12/2023

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ATLETICO LODIGIANI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DEMOFONTI FRANCESCO PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.143 LND DEL 15/11/2023 (Gara: MONTEROTONDO 1935 – ATLETICO LODIGIANI del 12/11/2023 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 178 del 07/12/2023

La Corte d’Appello Territoriale, visto il Comunicato Ufficiale n.143 del 15.11.2023 del Giudice Sportivo della FIGC della CR Lazio LND; valutati gli atti del fascicolo, ritiene di riformare la decisione impugnata e conseguentemente di accogliere parzialmente il reclamo della A.S.D. Atletico Lodigiani riducendo la squalifica a carico del ricorrente calciatore Francesco Demofonti, poiché il provvedimento sanzionatorio emanato risulta essere eccessivo nel rispetto delle norme federali alla luce dei fatti così come verificatesi e degli atti ufficiali visto pure il reale contesto di svolgimento della gara. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale riconosce la sussistenza degli insulti nei confronti del direttore di gara, oltre che l’attuazione del ricorrente di una condotta irriguardosa simbolo di un comportamento antisportivo nei confronti dell’arbitro, ma allo stesso tempo la refertazione arbitrale appare lacunosa su alcuni avvenimenti, tali condotte sono certamente reprensibili ma non nei termini in cui sono state refertate. Si ravvede, pertanto, la possibilità di una lieve riduzione della squalifica comminata al calciatore. Pertanto, tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Demofonti Francesco a 5 gare. Il contributo va restituito.

 

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