C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 228 del 19/01/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.D. POLISPORTIVA FARNESE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MACRI FEDERICO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.183 LND DEL 14/12/2023 (Gara: AURORA QUERCIAIOLA SRL – A.D. POLISPORTIVA FARNESE del 10/12/2023 – Campionato Seconda Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 218 del 12/01/2024
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.D. POLISPORTIVA FARNESE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MACRI FEDERICO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.183 LND DEL 14/12/2023 (Gara: AURORA QUERCIAIOLA SRL – A.D. POLISPORTIVA FARNESE del 10/12/2023 – Campionato Seconda Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 218 del 12/01/2024
Con delibera pubblicata il 14/12/2023 sul C.U. n. 183 del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara AURORA QUERCIAIOLA SRL – A.D. POLISPORTIVA FARNESE del 10/12/2023 – Campionato Seconda Categoria, irrogava la sanzione della squalifica per cinque gare effettive al calciatore MACRI FEDERICO (A.D.POLISPORTIVA FARNESE) perché “[..] Espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva all'arbitro espressioni offensive (art. 36 c. 1 lett. a del CGS) [..]”. Con reclamo ritualmente e tempestivamente inoltrato la Polisportiva Farnese, non negava la condotta posta in essere dal calciatore deducendo, tuttavia, l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata al calciatore dal giudice di prime cure e, per l’effetto, ne chiedeva la riduzione. La reclamante presentava richiesta di audizione. All’udienza del giorno 11 gennaio 2024, svoltasi con modalità a distanza, la Corte Sportiva d’Appello esaminava il reclamo in epigrafe. La reclamante ribadiva le argomentazioni rese nei propri scritti difensivi ed insisteva per l’accoglimento del reclamo, evidenziando come il calciatore avesse espresso anche per iscritto le proprie scuse e rammarico per il proprio comportamento, posto in essere quale istintiva e repentina reazione all’ espulsione per doppio giallo avvenuta quasi a fine gara, in cui la reclamante aveva, peraltro, riportato una pesante sconfitta (6-0). Questa Corte ritiene che il reclamo meriti parziale accoglimento per le ragioni appresso esposte. Il comportamento posto in essere dal calciatore MACRI’ assume certamente un rilievo offensivo e irrispettoso nei riguardi del direttore di gara e come tale deve essere censurato in sede disciplinare ai sensi dell’art. 36 comma 1 lettera a) del CGS, come modificato dal CU FIGC n. 165/A del 20/04/2023 (che ha disposto l’inasprimento del trattamento sanzionatorio minimoraddoppiato rispetto alla disposizione previgente1 ) a tenore del quale; “[..] 1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara; [..]” Cionondimeno, la valutazione complessiva delle circostanze di cui alla fattispecie in discorso consente di riconoscere una lieve attenuante ex art. 13 CGS, in ragione dell’atteggiamento processuale della reclamante relativamente all’ammissione della responsabilità del calciatore e delle scuse rassegnate (sebbene postume). La Corte Sportiva di Appello Territoriale, pertanto, ritiene che il sanzionatorio irrogato dal giudice di prime cure non sia congruo alle previsioni del CGS e che lo stesso meriti di essere rimodulato. Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale
DELIBERA
Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Macri Federico a 4 gare. Il contributo va restituito.
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