C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 240 del 26/01/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ PALOMBARA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 400,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.30 LND DEL 23/11/2023 (Gara: VIGOR RIGNANO FLAMINIO – PALOMBARA del 18/11/2023 – Campionato Juniores Under 19 Provinciale Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 218 del 12/01/2024
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ PALOMBARA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 400,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.30 LND DEL 23/11/2023 (Gara: VIGOR RIGNANO FLAMINIO – PALOMBARA del 18/11/2023 – Campionato Juniores Under 19 Provinciale Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 218 del 12/01/2024
La Società Palombara ha proposto appello avverso la sanzione dell’ammenda di euro 400,00 comminata dal competente Giudice Sportivo con la decisione impugnata. Sostiene la reclamante che la frase ritenuta dal giudicante di contenuto di discriminazione razziale e religiosa non sarebbe stata opera di un proprio sostenitore in campo avverso e men che meno da un proprio tesserato non ammesso al gioco in quanto sprovvisto di valido documento d’identità. La Corte, considerando che dal referto di gara emergevano elementi per identificare l’autore della violazione, ha ritenuto opportuno ascoltare a chiarimenti il direttore di gara. Nel corso dell’audizione l’Arbitro ha confermato di essere certo che l’autore dell’invettiva ingiuriosa fosse stato il calciatore della società Palombara che non aveva ammesso al gioco in quanto dotato soltanto della fotocopia di un documento d’identità. Invitato a riconoscere il calciatore tra tre fotografie di giovani atleti somiglianti non è stato però in grado di riconoscerne alcuno benché tra questi vi fosse quello di cui aveva annotato il nominativo nel referto; nominativo ricavato dalla fotocopia del documento di cui non aveva conservato copia fotografica. A fronte di queste risultanze istruttorie l’autore del gesto va sicuramente identificato in un tesserato o comunque atleta riferibile alla società Palombara di cui è però rimasta ignota l’indennità. Va quindi applicata l’ammenda a carico della reclamante che, però, stante il contenuto effettivo dell’ingiuria non può essere riferita ad un insulto di contenuto razziale nei confronti dell’arbitro, di cui ovviamente l’autore non poteva conoscere il credo religioso o l’appartenenza ad una determinata razza, ma, più genericamente, va inquadrato come espressione gravemente ingiuriosa. Stante l’unicità dell’episodio e l’'attribuzione ad un unico sostenitore la sanzione deve essere rideterminata nell’entità nella misura di cui al dispositivo. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d’Appello Territoriale
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo l’ammenda ad euro 200,00. Il contributo va restituito.
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