C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 240 del 26/01/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ REAL CIAMPINO ACADEMY, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE DILEO GIANLUIGI PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.145 C5 DEL 19/12/2023 (Gara: CLUB LATINA CALCIO A5 – REAL CIAMPINO ACADEMY del 17/12/2023 – Campionato Under 15 Ca5 Eccellenza Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 227 del 19/01/2024
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ REAL CIAMPINO ACADEMY, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE DILEO GIANLUIGI PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.145 C5 DEL 19/12/2023 (Gara: CLUB LATINA CALCIO A5 – REAL CIAMPINO ACADEMY del 17/12/2023 – Campionato Under 15 Ca5 Eccellenza Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 227 del 19/01/2024
La società Real Ciampino Accademy ha inoltrato ritualmente e nei termini appello avverso la squalifica dell’allenatore Dileo Gianluigi per cinque gare effettive, comminata dal competente Giudice Sportivo per una gara del campionato Under 15 Calcio a 5 di Eccellenza Regionale. Sostiene la reclamante che il comportamento dell’allenatore non sarebbe stato connotato da particolare animosità nei confronti dell’Arbitro e non avrebbe travalicato nell’ingiuria come emerge invece dalle motivazioni adottate dal Giudice di primo grado. Il reclamo è infondato. Dalla lettura del referto di gara, emerge una ricostruzione dei fatti ben diversa. L’allenatore Dileo è stato espulso dal campo per doppia ammonizione al 10’ del secondo tempo per accese e reiterate proteste e da quel momento si è collocato sugli spalti aizzando il pubblico contro il direttore di gara. Dall’uscita dal campo dell’allenatore risulta altresì che anche un dirigente della stessa società è stato ammonito per accese proteste ed, infine, anche un giovane calciatore della stessa società è stato ammonito per accese proteste. È evidente che, oltre alla protesta accesa che ha portato all’espulsione, l’allenatore Dileo, nel prosieguo dell’incontro, non abbia minimamente interpretato il ruolo di alta responsabilità che viene attribuito ad un allenatore del settore giovanile. Invece di collaborare con il direttore di gara, che in gare di queste categorie è anch’esso un giovane che deve essere accompagnato da tutti i protagonisti nella crescita sportiva per poter dirigere con competenza e serenità la gara affidatagli, si è posto in un atteggiamento di reiterata contestazione, sfociata addirittura nella deplorevole azione di attizzatore di popolo sugli spalti, popolati ovviamente dai genitori e parenti dei calciatori in campo. Il suo comportamento ha innervosito la gara, tanto da portare all’ammonizione di un altro dirigente, anch’esso interprete in negativo del suo ruolo e di un calciatore, certamente istigato ed innervosito dal cattivo esempio dato dal suo allenatore. La sanzione irrogata è quindi incongrua si, ma per difetto, e va rideterminata nella misura portata dal dispositivo. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d’Appello Territoriale
DELIBERA
Di respingere il reclamo, e di comminare all’allenatore Dileo Gianluigi la squalifica per 6 gare. Il contributo va incamerato.
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