C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 241 del 26/01/2024 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MAURIZIO SAVO ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA ASD ATLETICO MONTI TIBURTINI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 22, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, DEL SIG. SIMONE LANDINI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA ASD ATLETICO MONTI TIBURTINI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEL DISPOSTO DI CUI AGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 38 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA E DELLA SOCIETÀ ASD ATLETICO MONTI TIBURTINI, PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL’ART. 25, COMMA 3, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL’ART. 53, COMMA 5 LETT. A) N. 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. ART. 6, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 200 del 22/12/2023
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MAURIZIO SAVO ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA ASD ATLETICO MONTI TIBURTINI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 22, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, DEL SIG. SIMONE LANDINI, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA ASD ATLETICO MONTI TIBURTINI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEL DISPOSTO DI CUI AGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 38 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA E DELLA SOCIETÀ ASD ATLETICO MONTI TIBURTINI, PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL’ART. 25, COMMA 3, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL’ART. 53, COMMA 5 LETT. A) N. 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. ART. 6, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 200 del 22/12/2023
Il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 128 pfi 23-24, avente ad oggetto: “Accertamenti in merito ai fatti di condotta violenta avvenuti in occasione della gara Vesta – Atletico Monti Tiburtini del 18.6.2023, valevole per il campionato di Prima Categoria” deferiva innanzi a Questo Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio, chiedendo di fissare la data di discussione del relativo procedimento disciplinare: 1.- il Sig. Maurizio Savo all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della ASD Atletico Monti Tiburtini; 2.- il Sig. Simone Landini, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la ASD Atletico Monti Tiburtini; 3.- la società ASD Atletico Monti Tiburtini; per rispondere: - il Sig. Maurizio Savo, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della ASD Atletico Monti Tiburtini: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato al collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato, nonostante sia stato convocato per i giorni 7.9.2023 ed 11.9.2023, senza addurre alcun giustificato motivo; - il Sig. Simone Landini, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la ASD Atletico Monti Tiburtini: della violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 18.6.2023 al termine della gara Vesta – Atletico Monti Tiburtini valevole per il campionato di Prima Categoria, afferrato il coperchio in plastica dura di un bidone dei rifiuti presente nell'area tecnica ed averlo lanciato con violenza verso la tribuna, facendolo arrivare sugli spalti ove era presente il pubblico composto anche da numerosi bambini; - la società ASD Atletico Monti Tiburtini: a) a titolo di responsabilità ai sensi dell’art. 25, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere i propri sostenitori, nel corso ed al termine della gara Vesta – Atletico Monti Tiburtini del 18.6.2023 valevole per il campionato di Prima Categoria, imbrattato con vernice e bombolette spray la zona a loro riservata con scritte quali "Vesta merda" e "Vesta infami" ed avere infranto tre vetrate che separavano la tribuna dalla quale assistevano all’incontro dal recinto di gioco; b) a titolo di responsabilità ai sensi dell’art. 53, comma 5 lett. a) n. 2, del Codice di Giustizia Sportiva per aver omesso di trasmettere ai sigg.ri Massimo De Santis, Andrea Cascalici e Simone Landini, quale ultima società di tesseramento dei medesimi, le convocazioni pervenute dalla Procura Federale per la loro audizione; c) a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Maurizio Savo e Simone Landini, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. Il presente procedimento trae origine dalle segnalazioni della società Vesta SSD a r.l. dei 19.6.2023 e 24.6.2023, con le quali veniva evidenziato che al termine della finale dei playout del campionato di Prima Categoria disputata in data 18.6.2023 tra Vesta ed Atletico Monti Tiburtini, un calciatore di tale ultima compagine aveva lanciato con violenza il coperchio di un bidone dei rifiuti verso gli spalti dove erano presenti anche dei bambini; nella medesima segnalazione, inoltre, veniva affermato che i sostenitori della Atletico Monti Tiburtini avevano rotto alcune vetrate di separazione del recinto di gioco dagli spalti ed avevano apposto scritte offensive con la vernice e con bombolette spray nella zona di spalti loro riservata ed in alcune altre zone del centro sportivo. Nel corso dell’attività inquirente svolta sia le scritte che il danneggiamento del vetro venivano accertati anche dal collaboratore della Procura Federale all’uopo delegato. In sede di propria audizione da parte della Procura Federale, inoltre, il presidente della società Vesta aveva riferito di aver visto nitidamente "il calciatore n.11 della società ospite [che da distinta di gara risultava essere il sig. Landini Simone – n.d.r.] afferrare il coperchio in plastica dura del secchione dell'immondizia presente in area tecnica e lanciarlo con violenza - a mo di frisbee - verso la tribuna facendolo arrivare in mezzo alla gente con il rischio di colpire le persone presenti fra le quali numerosi bambini. Nel corso dell'attività inquirente svolta, inoltre, erano stati convocati per essere sentiti i tesserati per la Atletico Monti Tiburtini Sigg.ri Maurizio Savo (presidente), Massimo De Santis (dirigente), Andrea Cascalici e Simone Landini (calciatori), con prima convocazione inviata all'indirizzo pec della società ai sensi dell’art. 53, comma 5 lett. a) n. 2 del Codice di Giustizia Sportiva in data 4.9.2023, e seconda convocazione inviata con le medesime modalità in data 7.9.2023 ed 8.9.2023. Il sig. Maurizio Savo, presidente della società, aveva riscontrato le note di convocazione inviate dalla Procura Federale affermando di non poter presenziare per non meglio specificati "motivi di salute" e che "la società si è ritirata dal campionato ed ha riconsegnato la matricola, quindi le convocazioni per i calciatori e i dirigenti che mi sono state inviate tramite pec sono impossibilitato a fargliele recapitare". Il sig. Maurizio Savo, tuttavia, non aveva documentato in alcun modo il proprio impedimento a presenziare alle audizioni programmate né giustificato in alcun modo l'impossibilità di trasmettere le predette comunicazioni agli interessati, posto che l'attività della Atletico Monti Tiburtini era stata interrotta da meno di tre mesi, né forniva prova di aver quantomeno tentato di inoltrare le comunicazioni agli interessati ai loro ultimi recapiti conosciuti. All’udienza del giorno 21 dicembre 2023, celebratasi con modalità a distanza, erano presenti: per la Procura Federale, l’avv. Andrea Della Valle ; per i deferiti, nessuno. Preliminarmente, si esaminava la richiesta di differimento dell’audizione, dando comunque atto della regolarità delle notifiche. La Procura non si opponeva all’istanza di differimento. Il Tribunale Federale Territoriale rigettava la richiesta di differimento di udienza e dichiarava aperta la discussione, atteso che le convocazioni per l’udienza del giorno 21 dicembre 2023 inoltrate a mezzo raccomandate A/R risultavano, rispettivamente: ritirata dal Sig. Landini in data 7 dicembre 2023 e disponibile per il ritiro dal 7 dicembre 2023 per il Sig. Savo. La Procura Federale si riportava integralmente all’atto di deferimento e chiedeva l’accoglimento dello stesso con le seguenti sanzioni: Savo Maurizio, 5 mesi di inibizione; Landini Simone, n. 5 gare di squalifica da scontare nel campionato di competenza; Atletico Monti Tiburtini, euro 1.000,00 di ammenda. Il Tribunale Federale Territoriale, dopo aver esaminato gli atti del procedimento, evidenzia, innanzitutto, come le condotte e le responsabilità del calciatore deferito Sig. Landini Simone e dei sostenitori della Squadra Atletico Monti Tiburtini risultino accertate, atteso il materiale probatorio raccolto dall’Organo Inquirente nel corso dell’attività di indagine, con particolare riferimento a: - segnalazione del Comitato Regionale Lazio del 28.6.2023, con i seguenti allegati: - email della società Vesta SSD a r.l. del 19.6.2023 e del 24.6.2023 con allegati n. 6 fotografie e n. 2 video, nonché referto arbitrale e distinte di gara relativi all’incontro Vesta – Atletico Monti Tiburtini del 18.6.2023; - verbale di audizione del Sig. Settimi Silvio, arbitro effettivo della sezione AIA di Viterbo, del 6.9.2023; - verbale di audizione del sig. Ruggeri Edoardo, dirigente tesserato per la Vesta SSD a r.l., del 13.9.2023; - verbale di audizione del sig. Comandini Gian Luca, presidente della Vesta SSD a.r.l. , del 13.9.2023. Con riferimento alle contestazioni mosse nei riguardi del Sig. Savo, questa Corte rileva come la seconda categoria fosse l’unica squadra della società, la quale alla data del 30 agosto 2023 - termine ordinatorio per l’iscrizione al campionato - non aveva formalizzato l’iscrizione; conseguentemente, la stessa è da considerarsi inattiva a far data da tale giorno (di cui poi veniva data notizia il 12.09.2023 sul CU n. 49) e a fortiori alle date delle convocazioni della Procura del 07.09.2023 e del 11.09.2023. Di talchè, per l’effetto, anche il tesseramento del Sig. Savo è da considerarsi cessato alla data del 30 agosto 2023, ponendo al di fuori dell’ambito di applicazione soggettivo del CGS le condotte poste in essere dallo stesso successivamente a tale giorno. Parimenti, analoghe considerazioni valgono con riferimento alle condotte contestate alla Società Atletico Monti Tiburtini, le cui responsabilità, ad avviso di Questa Corte, si rinvengono solo con riferimento ai capi sub b) e c) (quest’ultimo limitatamente ai comportamenti posti in essere dal calciatore Simone Landini) dell’atto di deferimento. Per tali ragioni, osserva il decidente come il Sig. Savo debba essere prosciolto, la sanzione richiesta dalla Procura da irrogarsi al calciatore Simone Landini risulti congrua, mentre quella da irrogarsi alla società Atletico Monti Tiburtini meriti di essere ridotta.
DELIBERA
Di prosciogliere il sig. Savo Maurizio. Di ritenere altresì responsabili delle violazioni loro ascritte i rimanenti deferiti e, per l’effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni: - Landini Simone, n.5 gare di squalifica; - Atletico Monti Tiburtini, euro 600,00 di ammenda. Si trasmette agli interessati.
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