C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 251 del 02/02/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ S.PAOLO OSTIENSE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI PETRYNA MYKOLA E MARCHESE SIMONE PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.183 LND DEL 14/12/2023 (Gara: AGORA LATINA POLISPORTIVA – S.PAOLO OSTIENSE del 9/12/2023 – Campionato Regionale Under 18) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 218 del 12/01/2024

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ S.PAOLO OSTIENSE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI PETRYNA MYKOLA E MARCHESE SIMONE PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.183 LND DEL 14/12/2023 (Gara: AGORA LATINA POLISPORTIVA – S.PAOLO OSTIENSE del 9/12/2023 – Campionato Regionale Under 18) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 218 del 12/01/2024

Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali e rilevato che la Società S. Paolo Ostiense ha impugnato innanzi a Questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure con C.U. n. 183 LND del 14/12/2023, con il quale veniva disposta la squalifica dei calciatori Petryna Mykola e Marchese Simone per 4 gare, perché, rispettivamente, il primo “calciatore in panchina, entrava sul terreno di gioco in atteggiamento minaccioso nei confronti dell’arbitro e gli rivolgeva espressioni ingiuriose (Art. 36 comma 1/a CGS).”, il secondo “per aver rivolto all’arbitro espressioni gravemente ingiuriose, reiterate alla notifica del provvedimento disciplinare (Art. 36 comma 1/a CGS).”. In sede di gravame la reclamante chiedeva “di rivedere i provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo in quanto gli episodi non possono essere considerati così gravi da portare i [ns] tesserati Petryna Mykola e Marchese Simone a stare lontani dai campi per quattro giornate.”. La reclamante concludeva ritenendo “eccessive le quattro giornate di squalifica, in quanto i [ns] tesserati non hanno avuto alcun atteggiamento intimidatorio e minaccioso nei confronti dell’arbitro”, evidenziando altresì che “l’anno scorso ha vinto la coppa disciplina del proprio girone e anche quest’anno si distingueva per la correttezza comandando la classifica della coppa disciplina di tutti i gironi di under 18.”. Si osserva che le argomentazioni addotte dalla reclamante a sostegno della invocata riduzione delle giornate di squalifica comminate ai propri calciatori non possono ritenersi assumibili, atteso che, dalla lettura del referto arbitrale – fonte privilegiata di prova - non emergono elementi tali da supportare la ricostruzione fattuale offerta dalla reclamante e la conseguente richiesta di riduzione delle sanzioni comminate. Al riguardo si rileva che il nuovo testo dell’art. 36 C.G.S. ha inasprito il previgente trattamento sanzionatorio delle condotte irriguardose nei confronti degli ufficiali di gara. Infatti, il CGS, al primo comma, lett. a) prevede per i calciatori [e tecnici] come sanzione minima la squalifica per 4 giornate [o a tempo determinato] in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. Alla luce di quanto sopra, le squalifiche comminate ai giocatori Petryna Mykola e Marchese Simone devono ritenersi del tutto congrue e proporzionate rispetto allo svolgimento dei fatti e ai comportamenti loro addebitati. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.
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