C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 251 del 02/02/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ FIUMICINO S.C. 1926, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 200,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE FRACASSI FABIO FINO AL 12/01/2024, DEL DIRIGENTE D’INTINO GABRIELE FINO AL 14/03/2024 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DI MARCO GABRIELE PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.145 C5 DEL 19/12/2023 (Gara: TC PARIOLI FOOTBALL 42 – FIUMICINO S.C. 1926 del 15/12/2023 – Campionato Juniores C5 Regionale Maschile) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 218 del 12/01/2024

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ FIUMICINO S.C. 1926, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 200,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE FRACASSI FABIO FINO AL 12/01/2024, DEL DIRIGENTE D’INTINO GABRIELE FINO AL 14/03/2024 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DI MARCO GABRIELE PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.145 C5 DEL 19/12/2023 (Gara: TC PARIOLI FOOTBALL 42 – FIUMICINO S.C. 1926 del 15/12/2023 – Campionato Juniores C5 Regionale Maschile) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 218 del 12/01/2024

Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali e rilevato che la Società Fiumicino S.C. 1926 ha impugnato innanzi a Questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure con C.U. n 145 C5 del 19/12/2023, con il quale venivano disposte le seguenti sanzioni: l’ammenda di Euro 200,00 a carico della Società Fiumicino S.C. 1926 “perché propri sostenitori in campo avverso nel corso della gara rivolgevano espressioni offensive all’arbitro e ai calciatori della squadra avversaria. A fine gara alcuni tesserati nel rientrare nello spogliatoio danneggiavano con calci e pugni alcune strutture dello stesso. Si fa obbligo di risarcire i danni se richiesti e documentati”; l’inibizione a carico del Dirigente Fracassi Fabio fino al 12/01/2024 “perché a fine gara rivolgeva espressioni offensive nei confronti di un sostenitore della squadra avversaria”; l’inibizione del Dirigente D’Intino Gabriele fino al 14/03/2024 “perché a fine gara rivolgeva espressioni irriguardose nei confronti dell’arbitro. Nella circostanza teneva un atteggiamento aggressivo nei confronti dei sostenitori e tesserati della squadra avversaria (Art. 36 comma2/a CGS)”, nonché la squalifica a carico del calciatore Di Marco Gabriele per 4 gare, “perché a fine gara rivolgeva espressioni irriguardose nei confronti dell’arbitro (Art. 36 comma 1/a CGS).”. In sede di gravame la reclamante chiedeva una rivisitazione delle sanzioni inflitte alla Società e ai propri tesserati, tenuto altresì conto dell’asserita aggressione avvenuta a fine gara ai danni dei Dirigenti D’Intino e Fracassi e delle minacce dagli stessi subite da parte di un tifoso avversario a seguito di un errore di gioco commesso dal proprio giocatore Di Marco Gabriele durante la gara. Negava, altresì, la reclamante che i propri tesserati avessero cagionato danni, precisando che “a tutt’oggi non c’è alcuna richiesta di risarcimento pervenuta allo scrivente a riprova di quanto asserito”. Preliminarmente si rileva che il reclamo in esame è inammissibile in relazione all’inibizione sino al 12/01/2024 a carico del Dirigente Fracassi Fabio, in quanto avente ad oggetto una sanzione non impugnabile nel minimo ai sensi dell’art. 137, comma 3, C.G.S. Per quanto concerne invece le altre sanzioni, si osserva che le argomentazioni addotte dalla Società Fiumicino a sostegno della invocata riduzione delle stesse non possono ritenersi assumibili, atteso che, dalla lettura del referto arbitrale - fonte privilegiata di prova - non emergono elementi tali da supportare la ricostruzione fattuale offerta dall’odierna reclamante e l’accoglimento delle relative istanze. Al riguardo si rileva che il nuovo testo dell’art. 36 C.G.S. ha inasprito il previgente trattamento sanzionatorio delle condotte irriguardose nei confronti degli ufficiali di gara. Infatti, il C.G.S., al primo comma, lett. a) prevede per i calciatori [e tecnici] come sanzione minima la squalifica per 4 giornate [o a tempo determinato] in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara, mentre al secondo comma stabilisce che “ai dirigenti, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione: a) per 2 mesi in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara; b) per 4 mesi in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico”. Parimenti congrua risulta la misura dell’ammenda irrogata alla società Fiumicino, in quanto commisurata alla natura e alla gravità dei fatti contestati nel rispetto di quanto previsto dall’art. 8 C.G.S. Ne consegue che nel caso di specie l’ammenda di Euro 200,00 a carico della società reclamante e le sanzioni comminate ai suoi tesserati - segnatamente la squalifica per 4 gare al calciatore Di Marco Gabriele e l’inibizione sino al 14/03/2024 al Dirigente D’Intino Gabriele - devono ritenersi del tutto congrue e proporzionate alle condotte contestate, risultando le stesse contenute entro i limiti edittali di cui alle succitate norme del G.C.S. Infine, giova rammentare in questa sede che, in relazione a quanto si legge nel reclamo (“Come mai nemmeno un tesserato o la società ospitante stessa abbia subito provvedimenti disciplinari…Certo che quanto deciso sia frutto di una visione unilaterale dell’episodio, spero si possa fare luce e giustizia su quanto accaduto”, il potere sanzionatorio esula dalle competenze di Questa Corte, alla quale spetta riformare o meno, in tutto o in parte, le pronunce del Giudice Sportivo Territoriale, in conformità al vigente sistema di Giustizia Sportiva. Per i motivi sopra illustrati la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

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