C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 251 del 02/02/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ SANTA MARINELLA 1947, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PALERMO EMANUELE PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.204 LND DEL 3/01/2024 (Gara: SANTA MARINELLA 1947 – SORIANESE del 20/12/2023 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 227 del 19/01/2024

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ SANTA MARINELLA 1947, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PALERMO EMANUELE PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.204 LND DEL 3/01/2024 (Gara: SANTA MARINELLA 1947 – SORIANESE del 20/12/2023 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 227 del 19/01/2024

La società Santa Marinella 1947 impugnava, davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale competente, il provvedimento del Giudice sportivo di prime cure con il quale veniva inflitta la squalifica di quattro gare al proprio calciatore Emanuele Palermo per aver, questi, durante la gara di cui in epigrafe, rivolto un gesto gravemente oltraggioso ad un tesserato avversario, unitamente ad espressioni offensive ed aver colpito lo stesso con una violenta testata al volto, La società reclamante, nella propria memoria difensiva, riconosceva, unicamente, che tra il Palermo ed il Sig. Mauro Chiurazzi (dirigente della Sorianese) vi era stato una discussione, magari accesa dopo la rete del momentaneo pareggio, ma negava, decisamente, che vi fosse stato un contatto fisico tra i due, né tantomeno che il proprio calciatore avesse sferrato una testata al predetto dirigente; pertanto (la società) alla luce di ciò, chiedeva una riduzione della squalifica. Questa Corte, riunitasi da remoto in data 18/01/2024, esaminati gli atti ufficiali, ascoltata la società, non ritiene di poter accogliere il reclamo in oggetto. Dal referto dell’arbitro e dalla segnalazione del suo primo assistente, emerge che al 45° della seconda frazione di gioco, durante i festeggiamenti per la rete del momentaneo pareggio, il calciatore Palermo si voltava verso il Sig. Chiurazzi mostrandogli con una mano i genitali da sopra il pantaloncino, contemporaneamente gli proferiva frasi ingiuriose ed offensive; da ciò nasceva un alterco tra i due e mentre entrambi uscivano dal terreno di gioco, dopo essere stati espulsi, il Palermo sferrava una testata al Chiurazzi, colpendolo in pieno volto. I documenti ufficiali descrivono, in modo dettagliato, la condotta posta in essere dal calciatore Palermo, né possono trovare fondamento, per i noti limiti dell’ammissibilità delle prove nel giudizio sportivo, le dichiarazioni del Sig. Chiurazzi che nega di essere stato colpito in viso da una testa dal predetto calciatore. Per tutto quanto detto, questa Corte,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

 

 

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