C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 251 del 02/02/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ RED TIGERS 1957, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE RANIERI LEONARDO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.109 SGS DEL 4/01/2024 (Gara: SAN LORENZO CALCIO S.R.L. – RED TIGERS 1957 del 17/12/2023 – Campionato Under 17 Regionale Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 239 del 26/01/2024

 

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ RED TIGERS 1957, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE RANIERI LEONARDO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.109 SGS DEL 4/01/2024 (Gara: SAN LORENZO CALCIO S.R.L. – RED TIGERS 1957 del 17/12/2023 – Campionato Under 17 Regionale Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 239 del 26/01/2024

Visto il reclamo presentato dalla società Red Tigers 1957; esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell’art. 137, comma 3 del C.G.S., poiché non sono impugnabili i provvedimenti disciplinari di inibizione per dirigenti o squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese, da parificarsi per questa Corte a 4 giornate di gara. Tutto ciò premesso,

DELIBERA

 Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell’art.137, comma 3 del C.G.S.. Il contributo va incamerato.

 

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