C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 252 del 02/02/2024 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCIETÀ U.S.D. CENTOCELLE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. ART. 6, COMMA 2, E 23, COMMA 5, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER GLI ATTI ED I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAL SIG. MARCO BERTI. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 180 del 7/12/2023
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCIETÀ U.S.D. CENTOCELLE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. ART. 6, COMMA 2, E 23, COMMA 5, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER GLI ATTI ED I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAL SIG. MARCO BERTI. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 180 del 7/12/2023
Visto l’atto di deferimento inoltrato dalla Procura Federale della FIGC, con il quale, dopo le indagini del caso e dagli atti relativi, si accertava la condotta tenuta dal sig. Berti Marco, all’epoca dei fatti direttore sportivo della società Centocelle, che inviava dal proprio indirizzo di posta elettronica , all’indirizzo di posta della Sezione A.I.A. di Ciampino, un messaggio molto critico e di prostesta e lamentela in merito alla conduzione arbitrale della gara Sporting Aniene – Centocelle del 16 aprile 2023, valevole per il Campionato di Seconda Categoria. Preso atto che il sig. Berti e la società Centocelle concordavano la definizione delle rispettive posizioni ai sensi dell’art.126 del C.G.S.. Rilevato altresì che la società Centocelle, a seguito della pubblicazione del Comunicato riportante la sanzione a proprio carico non provvedeva al pagamento dell’ammenda pattuita nel termine perentorio stabilito dall’art.126, V comma del C.G.S.. Per quanto sopra detto, la Procura Federale riteneva di deferire presso lo scrivente Tribunale Federale Territoriale la società Centocelle. Avendo accertato i fatti, la stessa riteneva la società Centocelle, chiedendo la seguente sanzione: - Centocelle, euro 900,00 di ammenda. Questo Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti ufficiali del deferimento in oggetto, riscontra la responsabilità della società per la responsabilità ascritta. Ravvede però lo scrivente Tribunale, la possibilità di rivisitare le sanzioni richieste dalla Procura Federale. Pertanto, tutto ciò premesso,
DELIBERA
Di ritenere la società deferita responsabile delle violazioni ascritte e, per l’effetto, di comminargli l’ammenda di euro 200,00. Si trasmette agli interessati.
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