C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 260 del 09/02/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ SAN LORENZO CALCIO S.R.L., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE RICCA DIEGO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.116 SGS DEL 18/01/2024 (Gara: TESTACCIO 68 – SAN LORENZO CALCIO S.R.L. del 13/01/2024 – Campionato Under 16 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 250 del 2/02/2024

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ SAN LORENZO CALCIO S.R.L., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE RICCA DIEGO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.116 SGS DEL 18/01/2024 (Gara: TESTACCIO 68 – SAN LORENZO CALCIO S.R.L. del 13/01/2024 – Campionato Under 16 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 250 del 2/02/2024

Con delibera pubblicata il 18/01/2024 sul C.U. n. 116 - Attività di Settore Giovanile e Scolastico - del Comitato Regionale Lazio, il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara del 13/ 1/2024 tra TESTACCIO 68 – SAN LORENZO CALCIO S.R.L., irrogava al giocatore RICCA DIEGO del SAN LORENZO CALCIO S.R.L. la sanzione della squalifica per cinque gare effettive perché “[..] Espulso per doppia ammonizione alla notifica del provvedimento disciplinare, rivolgeva all'arbitro offese che reiterava a fine gara (art. 36 c. 1/a del CGS). [..]”. Avverso la decisione del giudice di prime cure, con reclamo ritualmente e tempestivamente inoltrato la SAN LORENZO CALCIO S.R.L., deduceva che le frasi ascoltate dall’arbitro dopo l’espulsione del su citato calciatore non sarebbero state, invero, proferite dal medesimo atleta allontanato dal campo per doppia ammonizione; ancora, la reclamante contestava l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata (squalifica di 5 giornate) rispetto all’effettivo comportamento del calciatore. Sulla scorta di tali considerazioni, la reclamante chiedeva la riduzione della sanzione. La reclamante non presentava richiesta di audizione. All’udienza del giorno 01 febbraio 2024 svoltasi con modalità a distanza, la Corte Sportiva d’Appello esaminava il reclamo in epigrafe. Ad avviso di Questa Corte il reclamo non è meritevole di accoglimento. Dalla disamina del referto arbitrale che, come noto, ai sensi dell’art. 61 CGS costituisce prova privilegiata fidefaciente, risulta che: “[..] al 33 2t il nr 4 ricca d per doppia ammonizione (vedi ammoniti), alla notifica dell’espulsione il calciatore mi rivolgeva frasi ingiuriose quali: “pezzo di merda”, “coglione”, “vaffanculo”, a fine gara il calciatore reiterava le proteste e le minacce per circa 30 secondi, la fattiva collaborazione dei dirigenti lo calmavano [..]”. Orbene, il comportamento sopra descritto è ben sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 36 c. 1 lett. a) del CGS a tenore del quale, secondo la formulazione attualmente vigente a seguito della recente novella che ha inasprito le relative sanzioni: “[..] 1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara; [..]” Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, la sanzione irrogata al giocatore risulta congrua alle previsioni del CGS, tenuto conto che la squalifica per 4 giornate rappresenta il minimo edittale applicabile (salvo il riconoscimento di eventuali circostanze attenuanti, tuttavia non rinvenibili nel caso in discorso), cui deve aggiungersi n. 1 giornata di squalifica derivante dalla espulsione in campo per doppia ammonizione, disposta dal direttore di gara. Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

 

 

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