C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 283 del 23/02/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ S.M.S.G. PRIMAVALLE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 150,00 E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI MARTINELLI ALESSIO MARIA E MINOTTI ROBERTO MARIA PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.39 C5 DEL 22/11/2023 (Gara: S.M.S.G. PRIMAVALLE – F.C. PALOMBARA del 17/11/2023 – Campionato Calcio a 5 Serie D Maschile Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 178 del 7/12/2023

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ S.M.S.G. PRIMAVALLE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 150,00 E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI MARTINELLI ALESSIO MARIA E MINOTTI ROBERTO MARIA PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.39 C5 DEL 22/11/2023 (Gara: S.M.S.G. PRIMAVALLE – F.C. PALOMBARA del 17/11/2023 – Campionato Calcio a 5 Serie D Maschile Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 178 del 7/12/2023

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale; visto il Comunicato Ufficiale n.39 del 22.11.2023 del Giudice Sportivo della FIGC della Delegazione Provinciale di Roma di Calcio a 5; valutati gli atti del fascicolo; ritiene di respingere parzialmente il reclamo della Asd SMSG Primavalle, poiché il provvedimento sanzionatorio emanato risulta essere nel rispetto delle norme federali alla luce dei fatti così come verificatesi e degli atti ufficiali, visto pure il reale contesto di svolgimento della gara. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale riconosce la sussistenza al termine della gara di frasi gravemente irrispettose rivolte al direttore di gara dai calciatori Sig. Martinelli Alessio Maria e Sig. Minotti Roberto Maria, così come si può altresì evincere dal referto arbitrale. Alla luce del fatto del reclamo e delle difese inviate alla scrivente Corte Sportiva dalla Dirigenza della società S.M.S.G. Primavalle, e della dichiarazione rilasciata dalla società Palombara, la Corte Sportiva tiene conto dell’intervento della società nei confronti dello spettatore come attenuante e,

pertanto, riscontra la possibilità di una lieve riduzione dell’ammenda comminata. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo l’ammenda ad euro 100,00, respingendo altresì le rimanenti decisioni impugnate. Il contributo va restituito.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it