C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 283 del 23/02/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ MAREMMANA 1934, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MACCIONI ANTONIO PER 6 GARE E DEL CALCIATORE GIAMBI ALESSANDRO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.196 LND DEL 21/12/2023 (Gara: FORTITUDO NEPI CALCIO – MAREMMANA 1934 del 20/12/2023 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 227 del 19/01/2024

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ MAREMMANA 1934, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MACCIONI ANTONIO PER 6 GARE E DEL CALCIATORE GIAMBI ALESSANDRO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.196 LND DEL 21/12/2023 (Gara: FORTITUDO NEPI CALCIO – MAREMMANA 1934 del 20/12/2023 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 227 del 19/01/2024

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, visto il Comunicato Ufficiale n.196 del 21.12.2023 del Giudice Sportivo della FIGC del CR Lazio LND, valutando gli atti del fascicolo ritiene di respingere il reclamo della Asd Maremmana 1934, poiché il provvedimento sanzionatorio emanato risulta essere nel rispetto delle norme federali alla luce dei fatti così come verificatesi e degli atti ufficiali visto pure il reale contesto di svolgimento della gara. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale riconosce la sussistenza della congrua applicazione dell’art. 36 comma , lett. a del CGS, poiché entrambi i calciatori rivolgevano frasi offensive all’arbitro e alla notifica del provvedimento disciplinare reiteravano le ingiurie ,dunque la condotta irriguardosa ed antisportiva, poiché lontana dal puro agonismo sportivo ricompreso nella dinamica di gioco, che racchiudono una forte valenza violenta, che consiste in attacchi personali lesivi della dignità morale del direttore di gara e non un mero dissenso, ma una palese mancanza di riguardo verso la persona a cui sono destinate. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d’Appello,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

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