C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 283 del 23/02/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ TREVI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE NARDI STEFANO FINO AL 28/06/2024 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE D’ANGELI FRANCESCO PER 8 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.235 LND DEL 25/01/2024 (Gara: FUMONE CALCIO – TREVI del 20/01/2024 – Campionato Seconda Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 269 del 16/02/2024
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ TREVI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE NARDI STEFANO FINO AL 28/06/2024 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE D’ANGELI FRANCESCO PER 8 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.235 LND DEL 25/01/2024 (Gara: FUMONE CALCIO – TREVI del 20/01/2024 – Campionato Seconda Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 269 del 16/02/2024
Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Trevi; esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell’art. 76, commi 2 e 3 del C.G.S., poiché carente di preannuncio di reclamo che, come previsto dalle norme vigenti, deve essere trasmesso entro il termine di n.2 (due) giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare, oltre che tardivo nell’invio delle motivazioni del reclamo che, come previsto dalle norme vigenti, devono essere trasmesse entro il termine di n.5 (cinque) giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. Pertanto, questa Corte,
DELIBERA
Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell’art.76, commi 2 e 3 del C.G.S.. Il contributo va incamerato.
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